CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026
Cassazione n. 25858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1306/2023, depositata il28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026Carla Turri, proprietaria di un appartamento sito in Anagni, servito dautenza idrica gestita da [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a, esponeva di avere ricevutonell'agosto 2017 la fattura di conguaglio n. 3017011000505891 del 27luglio 2017 dell’importo di euro 2.804,47, relativa ai consumi del periodo13 dicembre 2016 - 1° giugno 2017. Assumeva che la pretesa fossefondata su un’autolettura del contatore del 12 dicembre 2016, della qualedisconosceva la sottoscrizione e la grafia; deduceva inoltre l’incongruitàdei consumi che le erano stati addebitati rispetto alle caratteristichedell’immobile, alla composizione del nucleo familiare e allo storicodell’utenza. Esponeva altresì che, nonostante i reclami formulati, il gestoreaveva proceduto al distacco della fornitura per morosità e alla rimozionedel contatore, costringendola a stipulare un nuovo contratto e a sostenerespese per il soggiorno temporaneo presso una struttura ricettiva, in attesadel ripristino del servizio.Conveniva, pertanto, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] 5s.p.a, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della fattura di conguaglioe della successiva sospensione della fornitura idrica, la declaratoriadell’inesistenza del credito portato dalla fattura n. 3017011000505891 del27 luglio 2017, la restituzione delle somme corrisposte e asseritamentenon dovute e la condanna della convenuta al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali conseguenti.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a contestava le domande attoree,sostenendo che la fattura era fondata su consumi effettivi rilevatimediante lettura del contatore eseguita dal proprio personale in data 1°giugno 2017 e che il contatore era perfettamente funzionante, nonessendo emerse rotture o perdite. Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale,l’accertamento del proprio diritto alla riscossione del credito oggetto dellafattura contestata.Con sentenza n. 64/2021, il Giudice di pace accoglieva integralmente ladomanda attrice. Rilevava che, a fronte del disconoscimento dellaNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026sottoscrizione apposta sulla scheda di autolettura, la società convenutanon aveva richiesto la verificazione; dichiarava quindi che nulla era dovutodall’attrice in relazione alla fattura controversa e condannava la convenutaalla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese del giudizio.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a, denunciando,per quanto ancora rileva, l’erroneità della sentenza per avere il giudice diprimo grado attribuito rilievo decisivo alla mancata verificazionedell’autolettura, senza considerare che la fattura era fondata sulla letturaeseguita dal letturista il 1° giugno 2017; lamentava inoltre la violazionedelle regole in materia di prova, l’erronea valutazione delle risultanzeistruttorie, il vizio di ultrapetizione e l’infondatezza delle statuizionirisarcitorie. [OSCURATO:PERSONA] resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con sentenza n. 1306/2023 il Tribunale di Frosinone accoglievaparzialmente l’appello, ritenendo che il giudice di primo grado avesseerroneamente fondato la decisione sull’avvenuto disconoscimento dellascheda di autolettura e sulla mancata richiesta di verificazione eosservando che, pur non potendosi ritenere provata l'autolettura del 13dicembre 2016, a fronte del relativo disconoscimento e della mancataverificazione, il consumo rilevato dal letturista in data 1° giugno 2017doveva comunque essere saldato, avuto riguardo anche al dato storico deiconsumi risultante alla data del 16 marzo 2010, e che la Turri non avevadimostrato né il malfunzionamento del contatore né la riconducibilitàdell'anomalia dei consumi a fattori esterni alla propria sfera di controllo.Riteneva tuttavia fondata la sola domanda relativa alle spese sostenuteper il soggiorno presso il bed and breakfast in conseguenza del ritardonell’installazione del nuovo contatore, limitatamente all’importo di euro200,00. In riforma della sentenza impugnata condannava quindi la Turrialla restituzione della somma di euro 6.118,84 ricevuta in esecuzione delladecisione di primo grado, oltre a interessi e spese.Numero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 5s.p.aLa trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui, purdovendosi prescindere dall’autolettura del 13 dicembre 2016, in ragionedel relativo disconoscimento e della mancata istanza di verificazione daparte della società erogatrice, il credito azionato da [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a.doveva comunque ritenersi sussistente sulla base della lettura finale delcontatore effettuata il 1° giugno 2017 e del differenziale rispetto al dato diconsumo risultante alla data del 16 marzo 2010.La tesi della ricorrente è che il Tribunale abbia pronunciato oltre i limitidella domanda e delle eccezioni delle parti, alterando il contenuto dellapretesa creditoria fatta valere dalla controparte. Assume che la fatturaoggetto di contestazione costituisse una specifica fattura di conguaglioriferita al periodo 13 dicembre 2016 - 1° giugno 2017 e che il relativoimporto fosse stato calcolato mediante la differenza tra il dato iniziale dimc 1270, risultante dall’autolettura disconosciuta, e il dato finale di mc1764 risultante dalla lettura del 1° giugno 2017. Da ciò discenderebbe cheuna volta esclusa l’utilizzabilità del dato iniziale sarebbe venuto meno unodei presupposti della contabilizzazione del conguaglio, con conseguenteimpossibilità di affermare la fondatezza della pretesa creditoria azionatadalla somministrante. Secondo la ricorrente, il Tribunale, reputandocomunque dovuto il pagamento sulla base della sola lettura finale e di unraffronto con il dato dei consumi registrato nel 2010, avrebbe finito perNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026accertare un credito diverso da quello dedotto in giudizio dalla societàresistente, la quale aveva chiesto il riconoscimento del credito incorporatonella specifica fattura di conguaglio e non già di un generico saldo diconsumi. Il giudice d’appello avrebbe, pertanto, modificato uno deglielementi identificativi del petitum sostanziale della domandariconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a., sostituendo al periodo diriferimento indicato nella fattura una diversa base di calcolo non dedottadalle parti e non corrispondente al titolo azionato. In aggiunta, il Tribunalenon avrebbe potuto colmare la carenza del dato iniziale ricostruendoautonomamente la pretesa creditoria attraverso il richiamo ad altrerisultanze storiche dei consumi, sicché la sentenza impugnata dovrebbeessere cassata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.1.1. Il motivo è infondato.Non ricorre la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunalepronunciato entro i limiti della domanda proposta dalla società appellante,avente ad oggetto l’accertamento della pretesa creditoria incorporata nellafattura contestata. La censura, pur formalmente prospettata quale vizio diultrapetizione, investe in realtà il percorso argomentativo attraverso ilquale il giudice d’appello ha ritenuto provata l’esistenza del credito anchea prescindere dall’autolettura disconosciuta e attiene, pertanto, non allacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì alla valutazione dellerisultanze di causa. Non può condividersi, infatti, l'assunto secondo cui ilTribunale avrebbe accertato un credito diverso da quello azionato.L'oggetto della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a. èrimasto immutato ed era costituito dall'accertamento del creditoincorporato nella fattura contestata dalla somministrata. Il giudiced'appello non ha sostituito tale pretesa con una diversa domanda né hamodificato il periodo di riferimento della fatturazione, ma ha ritenuto cheNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026la medesima pretesa trovasse adeguato fondamento probatorio inrisultanze istruttorie diverse da quelle valorizzate dal primo giudice.In tema di giudizio d’appello, infatti, il principio della corrispondenza trachiesto e pronunciato, al pari di quello del tantum devolutum quantumappellatum, non impedisce al giudice di rendere la pronuncia richiestasulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quellaprospettata dalle parti, né ricorre la sua violazione quando il giudiced’appello, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, decidal’impugnazione sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal primogiudice o formulate dalle parti, valorizzando elementi di fatto risultantidagli atti (Cass., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6533). Nel caso di specie ilTribunale è rimasto all'interno del thema decidendum devolutodall'impugnazione, rappresentato dalla debenza del credito portato dallafattura n. 3017011000505891, limitandosi a reputarne raggiunta la provasulla base della lettura del 1° giugno 2017, del dato storico dei consumi edell'accertata funzionalità del misuratore, senza attribuire alla società undiritto diverso da quello fatto valere in giudizio. Né assume rilievo ladeduzione secondo cui, una volta esclusa l'autolettura del 13 dicembre2016, sarebbe venuto integralmente meno il fondamento della pretesacreditoria azionata dalla somministrante. Il Tribunale ha infattiespressamente rilevato che la fattura controversa non si riferivaesclusivamente al periodo di conguaglio 13 dicembre 2016 - 1° giugno2017, ma comprendeva altresì i consumi relativi al periodo di riferimento21 marzo 2017 - 1° giugno 2017. Il giudice a quo, pertanto, non hafattura oggetto di contestazione, ma ha ritenuto che il consumoeffettivamente rilevato dal letturista in data 1° giugno 2017, purprescindendosi dall'autolettura disconosciuta, costituisse elemento idoneoa provare la debenza delle somme richieste.Numero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.Attinta da censura è la statuizione del Tribunale secondo cui la fatturacontroversa si fonderebbe su una lettura finale del contatore effettuata il1° giugno 2017 che la stessa Turri avrebbe riconosciuto come effettiva erispondente ai consumi reali, con la conseguenza che il relativo consumoavrebbe dovuto essere saldato. La tesi della ricorrente è che il Tribunaleabbia erroneamente attribuito alle note autorizzate depositate all’esitodell’udienza del 16 luglio 2019 un contenuto confessorio mai espresso,quanto della correttezza della contabilizzazione dei consumi riportati nellafattura di conguaglio. Sostiene che il giudice d’appello abbia fondato ladecisione su un presupposto di fatto inesistente, reputando pacifico undato che era invece oggetto di contestazione sin dall’atto introduttivo delgiudizio. La ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale abbia omessol’esame di una circostanza decisiva ripetutamente dedotta nel corso delgiudizio, rappresentata dal fatto che una precedente fattura emessa dallasomministrante nel luglio 2016 riportava un consumo complessivo pari a1407 mc, valore superiore a quello di 1270 mc indicato nell’autolettura deldicembre 2016 successivamente disconosciuta. Ad avviso della ricorrente,tale incongruenza dimostrerebbe l’erroneità della ricostruzione contabileposta a fondamento della fattura controversa e l’inattendibilità del datoiniziale utilizzato per il calcolo del conguaglio. Secondo la prospettazionedifensiva, ove il Tribunale avesse adeguatamente considerato talecircostanza, già allegata nell’atto di citazione e ribadita nella comparsa dicostituzione in appello, non avrebbe potuto ritenere provata la pretesacreditoria della società resistente, poiché sarebbe emersa l’impossibilitàNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026logica di giustificare un addebito commisurato a 494 mc di consumo sullabase di dati storici tra loro incompatibili.2.1. Il motivo è inammissibile.Le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono configurabili.Neppure astrattamente ipotizzabile è, in primo luogo, la violazione dell’art.115 c.p.c., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decideiuxta alligata et probata partium, giacché essa può essere dedotta comevizio di legittimità soltanto denunciando che il giudice abbia dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nella normaovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di propria iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass.,sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020,n. 20867), presupposti, nella specie, non sussistenti.Inammissibile è, del pari, la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c.,ravvisabile soltanto quando il giudice di merito, in assenza di una deroganormativamente prevista, disattenda il principio della libera valutazionedelle prove ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamentouna prova soggetta a un diverso regime (Cass., sez. III, 10 giugno 2016,n. 11892; Cass., sez. VI-2, 18 marzo 2019, n. 7618; Cass., sez. VI-3, 31agosto 2020, n. 18092). Ove si deduca, invece, che il giudice abbia maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile esclusivamente nei rigorosi limiti entro i quali l’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di legittimità sul viziomotivazionale (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).Né assume carattere decisivo, ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., la circostanza valorizzata dalla ricorrente secondo cui unaprecedente fattura del luglio 2016 riportava un consumo complessivo paria 1407 mc, superiore a quello risultante dall'autolettura del dicembre2016. Tale rilievo è infatti volto a contestare la correttezza del datoiniziale utilizzato per la contabilizzazione del conguaglio, mentre laNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione sull'attendibilitàdi tale dato (v. supra, sub § 1.1). La censura, pertanto, non attinge laratio decidendi della sentenza impugnata. Una volta accertato che ilcontatore era correttamente funzionante e che il consumo registrato eraeffettivamente quello rilevato dal misuratore, incombeva infatti sull’utentel’onere di dimostrare l’esistenza di elementi idonei a infirmare la riferibilitàdi quel consumo alla propria utenza; onere che il giudice a quo ha ritenutonon assolto.Va al riguardo ribadito che, in tema di contratti di somministrazione, larilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una merapresunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, gravasul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento delmisuratore, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività deiconsumi dipende da fattori esterni al proprio controllo e non evitabilimediante un'attenta custodia dell'impianto (Cass., sez. III, 9 gennaio2025, n. 512; Cass., sez. III, 7 ottobre 2016, n. 23699; Cass., sez. VI-3,9 gennaio 2020, n. 297).Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenutoaccertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede dilegittimità, che il contatore era regolarmente funzionante e che laricorrente non aveva fornito la prova della sussistenza di fattori esternialla propria sfera di controllo e non evitabili mediante un’attenta custodiadell’impianto.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Attinta da censura è la statuizione del Tribunale che, pur avendo ritenutoinutilizzabile l’autolettura del 12 dicembre 2016, ha reputato comunquefondata la pretesa creditoria di [OSCURATO:PERSONA] 5 S.p.a., affermando che ilconsumo rilevato il 1° giugno 2017 doveva essere saldato e che l’attriceNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026non aveva dimostrato di avere già provveduto al relativo pagamento. Latesi della ricorrente è che il Tribunale abbia erroneamente ripartito l’oneredella prova: a fronte della tempestiva contestazione della fattura e deldisconoscimento del documento recante l’autolettura, gravava sullasocietà somministrante l’onere di dimostrare la correttezza dellacontabilizzazione del conguaglio e, dunque, l’esistenza di entrambi i datinecessari al relativo calcolo, vale a dire il dato iniziale e quello finale deiconsumi. Secondo la prospettazione della ricorrente, il dato iniziale di mc1270 costituiva il presupposto indispensabile della fattura di conguaglio erisultava fondato esclusivamente sull’autolettura disconosciuta; una voltavenuta meno, per effetto della mancata verificazione, l’efficacia probatoriadi tale documento, la società resistente avrebbe dovuto fornire in altromodo la prova della correttezza del dato utilizzato per il calcolo dellafattura. Da ciò fa discendere la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. ela richiesta di cassazione della sentenza impugnata.3.1. Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione dell'art.2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere dellaprova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivied eccezioni, e non quando venga censurata la valutazione delle risultanzeistruttorie (tra le molte, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598).Nella specie non si rinviene alcun errore nell'individuazione della parteonerata della prova.Il Tribunale ha infatti espressamente fatto applicazione del principio giàrichiamato secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, larilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una merapresunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che grava sulsomministrante l'onere di provare il corretto funzionamento delmisuratore, mentre incombe sull'utente la dimostrazione che l'eccessivitàNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026dei consumi sia dipesa da fattori esterni alla propria sfera di controllo enon evitabili con l'ordinaria diligenza nella custodia dell'impianto (Cass.,sez. III, 7 ottobre 2016, n. 23699; Cass., sez. VI-3, 9 gennaio 2020, n.297; Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 512).Muovendo da tale premessa, il giudice a quo ha rilevato che il contatorerisultava regolarmente funzionante, richiamando sul punto anche ledichiarazioni rese dall'idraulico incaricato dalla stessa attrice di verificarneil funzionamento e l'assenza di perdite, ed ha quindi ritenuto non assoltol'onere gravante sull'utente di dimostrare che l'entità dei consumiregistrati fosse riconducibile a fattori estranei alla propria sfera dicontrollo.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata lafondatezza della pretesa creditoria di [OSCURATO:PERSONA] 5 s.p.a. senza considerareuna specifica risultanza documentale acquisita agli atti, concernente iconsumi registrati dal nuovo contatore installato il 19 marzo 2019 dopo larimozione del precedente misuratore. Assume che, nel corso del giudiziodi primo grado, mediante le note autorizzate depositate all’esitodell’udienza del 16 luglio 2019, era stato prodotto lo storico dei consumirisultanti dal nuovo contatore, dal quale emergeva che nel periodocompreso tra il 19 marzo 2019 e il 23 novembre 2020 il consumocomplessivo era stato pari a 122 mc. Tale dato, rimasto incontestato dallacontroparte, evidenzierebbe, ad avviso della ricorrente, un consumomedio annuo di gran lunga inferiore rispetto a quello posto a fondamentodella fattura controversa, che aveva invece addebitato circa 494 mc perun periodo di soli sei mesi e ciò avrebbe dovuto far ritenere inattendibilela ricostruzione operata dalla società resistente e incongrua la pretesa.Numero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026Deduce che tale circostanza era stata espressamente allegata nelle difesesvolte sia in primo grado sia nel giudizio d’appello, ma non sarebbe statain alcun modo esaminata dal Tribunale.4.1. Il motivo è inammissibile.La censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.Come già evidenziato, il Tribunale ha ritenuto provato il credito sulla basedella lettura finale effettuata dal letturista, dell'accertata funzionalità delcontatore e della mancata prova, da parte dell'utente, dell'esistenza difattori esterni alla propria sfera di controllo idonei a giustificare l'anomaliadei consumi registrati. Il dato relativo ai consumi rilevati dal nuovocontatore in epoca successiva alla sostituzione del precedente misuratorenon è, pertanto, decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,poiché non è idoneo a dimostrare né il malfunzionamento del contatore inuso nel periodo oggetto di fatturazione né l'esistenza di fattori esterni allasfera di controllo dell'utente. Il dato relativo ai consumi registrati dalnuovo contatore riguarda, infatti, un periodo successivo alla sostituzionedel misuratore e non consente, di per sé, alcuna inferenza necessaria circail funzionamento del precedente apparecchio né circa la riferibilità deiconsumi rilevati nel periodo oggetto della fattura controversa. Esso sirisolve in un elemento meramente indiziario dal quale la ricorrentepretende di desumere l’incongruità dei consumi accertati dal giudice dimerito, sollecitando una diversa valutazione del materiale istruttorio nonconsentita in sede di legittimità.5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della controricorrente nella misura indicata indispositivo. P.Q.MNumero registro generale 14477/2024Numero sezionale 2384/2026Numero di raccolta generale 25858/2026Data pubblicazione 27/09/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00, percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]