CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14818/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTICI il 13/09/1957avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2015, checondannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, per ireati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1); bancarotta impropria daoperazioni dolose (capo 2) (per avere cagionato il fallimento della società: a) conoperazioni dolose, costituite dal mancato pagamento dei debiti erariali eprevidenziali, determinando un debito IVA a carico della fallita pari ad oltre 21milioni di euro, operando indebitamente a partire dal 1994, praticando prezziinferiori a quelli di mercato per l’offerta del servizio di vigilanza ai clienti); b)esponendo, con l’intenzione di ingannare il pubblico e per conseguire un ingiustoprofitto, falsi dati nel bilancio fallimentare; nonché il reato di omesso versamentodell’IVA (capo 3) per gli anni di esercizio 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nellaqualità, [OSCURATO:PERSONA], di Presidente del Consiglio di amministrazione (dal3.05.2004 al 21.11.2007) e continuativamente di amministratore di fatto, AcerboEmma, di amministratore delegato (fino al 14.12.2000) e successivamente diamministratore di fatto, de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza delTribunale di Napoli del 7 ottobre 2010.2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati propongono ricorso, affidato aquattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione alla qualifica degli imputati di amministratori di fattodella società fallita al momento delle condotte fraudolente.Si deduce che gli imputati, nell’organizzazione aziendale, sarebbero stati meridipendenti, occupandosi, [OSCURATO:PERSONA], del pagamento degli stipendi aidipendenti, [OSCURATO:PERSONA], dei turni di lavoro dei dipendenti e delle licenzenecessarie per l’espletamento dei servizi di vigilanza.Con riguardo alle posizioni processuali degli imputati, si deduce carenza dimotivazione in quanto i giudici di merito non avrebbero effettuato alcunadifferenziazione, che non vi sarebbe prova di un accordo tra gli imputati el’amministratore pro tempore, e che, al riguardo, non sarebbe sufficiente losvolgimento delle predette mansioni.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], si deduce che l’avere rivestito, sino all’anno 2000,la qualità di amministratore di diritto, non potrebbe costituire prova dellasussistenza della qualità di amministratore di fatto, e che la Corte di merito nonavrebbe fornito logica motivazione su una gestione continuativa e significativadella stessa e del fratello, [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della società, in quanto lasentenza non fa riferimento ai periodi e alla durata della gestione di fatto.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], si deduce che l’imputato non avrebbe avutoampia delega ad operare sui conti per l’erogazione di stipendi ai dipendenti, comela sorella [OSCURATO:PERSONA], ed avrebbe svolto un ruolo di mero dipendente, senzainterferenza nella gestione della fallita. I giudici di merito non avrebbero tenutoconto delle testimonianze dei testi a discarico, che nulla avrebbero riferito sullagestione di fatto da parte degli imputati.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.110 cod. pen., 223, comma 1 (in relazioneall’art.216, comma 1, n.1) L. Fall.), di cui al capo 1), e agli artt. 110 cod. pen.,223, comma 2, L. Fall. (in relazione all’art.2621 c.c.) di cui al capo 2), in punto dielemento soggettivo del concorrente estraneo nel reato propriodell’amministratore.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione al reato di cui al capo 2) di bancarotta impropria da falsecomunicazioni sociali. Si deduce manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione laddove ravvisa, nella manifestazione di un fatto preesistente (ildissesto economico), il fatto concreto che integra l’evento tipico del reato, nonchél’assenza di prova che tali operazioni siano state attuate dall’amministratore didiritto, in accordo con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello non avrebbe chiarito ilcontributo specificamente offerto dagli imputati per la realizzazione del falso inbilancio e dell’aggravamento ulteriore del dissesto, né gli elementi univocamentedeponenti per la condivisione da parte degli stessi del progetto criminoso riferibileanche ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. Si duole dell’assenza dimotivazione riguardo all’aumento di pena di anni uno di reclusione a titolo dicontinuazione c.d. fallimentare per il capo 2) per la bancarotta impropria per lefalse comunicazioni sociali.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di pene accessorie, rimodulate in misura pari alla pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va disatteso.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censuregià esaminate e solo parzialmente si confronta con la motivazione della sentenzaimpugnata che, con argomentazione, non scalfita dalle censure mosse della difesaed immune da censure e vizi di illogicità manifesta, richiama la sentenza delTribunale per la coerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie,costituenti mera riproposizione di argomenti dedotti in primo grado e confutati daigiudici di merito.2.1 Quanto alla qualifica di amministratori di fatto degli imputati per i reati dibancarotta fraudolenta contestati, i giudici di merito, rispondendo alla censura delmotivo di appello, hanno valorizzato, al di là delle cariche formalmente rivestitedai ricorrenti, l’effettiva situazione amministrativa della società fallita, al cuiinterno gli imputati, detentori di quote sociali, sebbene formalmente inquadraticome dipendenti, erano gli amministratori di fatto con propri uffici dirigenziali:[OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione dei flussi di cassa e degli esborsimonetari, [OSCURATO:PERSONA] era titolare della licenza amministrativa e si occupavadella gestione del personale.Con riguardo alle circostanze e agli elementi da cui desumere che, al di làdella dismissione, nell’anno 2000, della carica di amministratore delegato da partedi [OSCURATO:PERSONA], gli imputati hanno continuato a svolgere un ruolo dirigenzialeall’interno della società, i giudici di merito hanno richiamato: il mantenimento daparte di [OSCURATO:PERSONA] di ampia procura legale ad agire nell’interesse della società,comprensiva del potere di operare sui conti correnti societari, stipulare contratti esvolgere ogni tipo di attività inerente la gestione dell’azienda; l’avere entrambi gliimputati sempre accompagnato, agli incontri con il curatore, l’amministratoreunico, [OSCURATO:PERSONA], che aveva un ruolo meramente formale, e che, in sede diinterrogatorio, si mostrava all’oscuro delle vicende societarie; la presenza inazienda, all’accesso della PG, di [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di fornire tutti idati utili all’indagine, alternandosi, a volte, con la sorella, [OSCURATO:PERSONA];l’avvicendarsi, all’interno della società, dal 2000 al 2007 e dal 2007 alla data delfallimento, di amministratori ([OSCURATO:PERSONA], prima, [OSCURATO:PERSONA], poi),con ruolo meramente formale, che frequentavano raramente la sede sociale.Quali ulteriori elementi di prova e di riscontro alle informazioni raccolte dalcuratore, la Corte di appello, in doppia conforme, rispondendo alla censuracontenuta nel motivo di gravame, ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendentiescussi in dibattimento (Maritato, Schiattarella, D’Ambrosio, Silvestro, Marrazzo eSabatella), che hanno confermato, in modo chiaro ed univoco, il ruolo direttivosvolto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], a dispetto del formale inquadramento come dipendentiamministrativi, nonché specificato che chi comandava erano entrambi i fratelli,[OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione del personale, impartendo ordini edirettive in merito all’attività lavorativa, [OSCURATO:PERSONA] era la titolare della società,con compiti di organizzazione e amministrazione. Con riguardo al ruolo diCampagna, i testi non hanno saputo riferire o perché mai visto nella società o perassenza di rapporti con lo stesso.Quanto alle dichiarazioni del dipendente Califano, la Corte territoriale haritenuto che il teste non si sia discostato dalle dichiarazioni dei colleghi, in quantoha indicato gli imputati come coloro che prendevano le decisioni all’interno dellacompagine, spiegando, con motivazione immune da vizi, che la risposta di AcerboEmma, alla richiesta di stabile assunzione, di rivolgersi all’amministratore formale,[OSCURATO:PERSONA], era da ricondursi al potere di firmare il contratto di lavoro, che spettavaa quest’ultimo.Si è inoltre valorizzata l’annotazione come “acconto dirigenti”, senzaspecificazione della causale e della precisa destinazione, delle somme ricevutedagli imputati dalla società, negli ultimi sei mesi antecedenti la dichiarazione difallimento (da gennaio a luglio 2010), mettendo per iscritto quella che ritenevanoessere la propria qualifica.2.2 L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato investitoformalmente della carica di amministratore della società, tuttavia, esercita inmodo continuativo e significativo i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzionidell’amministratore di diritto. D'altronde, in termini logici, non è in alcun modoconfigurabile un amministratore di fatto estraneo alla gestione imprenditoriale:proprio in quanto titolare (di fatto) delle funzioni gestorie, concorre (in termini dicausalità̀ commissiva o omissiva) alla realizzazione degli atti di amministrazione,dei quali si assume la piena responsabilità̀.La conseguenza principale del riconoscimento della figura dell’amministratoredi fatto consiste nel suo assoggettamento al rispetto dei doveri previstidall’ordinamento con specifico riferimento all’amministratore di diritto, la cuiviolazione comporta la configurabilità delle fattispecie di responsabilitàconfigurabili, con i conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della società, deisoci, dei creditori sociali e del singolo socio o terzo, ai sensi degli articoli,rispettivamente, 2392, 2393-bis, 2394 e 2395 c.c.La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ.,dunque non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organodi gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta inmodo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione diamministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, qualisono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settoregestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez.5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12 maggio 2006, n.18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016,Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5,n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013,Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009;Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850).Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della societànon è necessario che l’attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestionesociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e,cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atticonformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. In definitiva,l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza lacompresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b)c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e dirappresentanza.Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore "di fatto", in basealla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravatodell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui,ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume lapenale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a luiaddebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevoleinerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art.40, comma secondo, cod. pen.Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività̀delle attività̀ concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolodell'amministratore di fatto, anche nei limiti delle responsabilità̀ gestionaliespletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività̀ dell'impresa (Sez. 5,n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428).2.3 Nella specie, la Corte di merito, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, ha desunto il coinvolgimento materiale e morale deiricorrenti, nelle condotte distrattive, come specificate al punto 2., in concreto daimedesimi attuate nella gestione di fatto della società fallita.Quanto alla valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa, RotoloRoberto, consulente contabile della società, sulla estraneità degli imputati allagestione della società, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi ecensure, hanno sottolineato che tali dichiarazioni sono rimaste isolate, prive diriscontro probatorio. L’esito dell’istruttoria dibattimentale ha, invero, comprovatol’assunto accusatorio circa il ruolo formale rivestito dagli amministratori, [OSCURATO:PERSONA], e, di contro, il ruolo di entrambi gli imputati, di amministratori dellafallita, come affermato sia dal curatore che da tutti i dipendenti della Sicurezzas.r.l., in maniera decisa e senza incertezze, i quali facevano riferimento agliimputati per ogni questione afferente la gestione sociale, con assunzione di tuttele decisioni, nonché confermato dall’amministratore formale, [OSCURATO:PERSONA], in sede dispontanee dichiarazioni, e comprovato dalla condotta tenuta dagli imputati nelperiodo di avvicendamento nella carica degli altri amministratori, in cui non sonorimasti estranei alla gestione sociale ma, per loro stessa ammissione, hannoin piena autonomia la fallita senza dover rispondere ad alcuno delle proprie scelteoperative e della propria attività.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.In punto di elemento psicologico, il motivo non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata, circa la qualifica ed il ruolo di amministratori di fatto,che la Corte territoriale attribuisce ai ricorrenti, i quali si occupavano della gestionee amministrazione della società fallita, ed esercitavano, in modo continuativo esignificativo, i poteri tipici relativi alla qualifica o alle funzioni dell’amministratoredi diritto, in relazione alla quale si richiamano le considerazioni di cui al punto 2.Al riguardo, la Corte d’appello richiama la sentenza del Tribunale (pag.21),che ha ricavato la consapevolezza degli imputati dell'attività illecita svolta dallafallita dalla complessiva condotta dagli stessi posta in essere: la conduzione, peranni, della fallita, di cui detenevano le quote sociali, attuando in un significativoarco temporale, plurime e reiterate condotte distrattive, non solo cagionandodolosamente il dissesto della società, ma anche utilizzando la stessa, quando giàera in uno stato di decozione, per i propri interessi personali e familiari, attingendodalle casse sociali ingenti somme di denaro, in tal modo, da un lato, nonperseguendo l’interesse della società, dall’altro, pregiudicando scientemente,anche con le false annotazioni contabili, le ragioni dei creditori ed in particolaredell’erario, mediante l’accumulo di ingenti debiti e il sistematico inadempimento diogni obbligazione tributaria e contributiva, sin dal 1994, accompagnata dallaprosecuzione, per anni, dell’attività aziendale in condizioni di vistosa insostenibilitàeconomico-finanziaria, con falsificazione dei bilanci, tanto da cagionare ilfallimento.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo è inammissibile in quanto inedito, posto che non risultadall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenzaimpugnata, che i ricorrenti avessero formulato doglianze in ordine, appunto, altema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito(ossia, attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedottaper la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.5. Il quarto e quinto motivo di ricorso sono infondati.Quanto al quarto motivo, proprio la narrativa che precede nella sentenzaconsente l’agevole individuazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., cui si riportala valutazione di congruità della Corte di appello dell’aumento per la continuazionefallimentare nella misura di un anno di reclusione, aumento ridotto rispetto aquello determinato in primo grado, così da rispettare palesemente (anche inrelazione all’entità dell’aumento individuato) i criteri di graduazione dell’impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena quale precisato dalleSezioni Unite Pizzone del 2021.Analoghe considerazioni valgono sulla quantificazione della pena accessoriaoggetto del quinto motivo, rimodulata in misura pari alla pena inflitta.6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 9/01/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]