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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08535/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO; la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IUDICONE Giuseppe, con riferimento 'a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato per partecipazione in associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare confermata in sede di riesame, reato dal quale era stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte d'appello.

2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) e e) dell'art. 606, cod. proc. pen., con riferimento al ritenuto comportamento ostativo dell'istante.

La Corte della riparazione avrebbe fondato il suo ragionamento su un errore di fondo: la gravità indiziaria era stata ravvisata sulla scorta delle propalazioni di due dichiaranti e tale elemento non potrebbe essere superato, come ha fatto la Corte territoriale, valorizzando una condotta dell'istante relativa a altro reato e neppure dando risalto alla circostanza che terzi avevano commesso un reato in un immobile di sua pertinenza, in stato di ristrutturazione e, dunque, aperto a tutti.

Sotto altro profilo, la difesa ha sottolineato la occasionalità della condotta attenzionata che non può essere considerata concausa dell'errore commesso dall'autorità giudiziaria.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616, cod. proc. pen. 4.

L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha dato atto del fatto che, nella specie, il titolo cautelare era stato emesso sulla scorta di un materiale investigativo costituito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e di una persona informata sui fatti, in base alle quali IUDICONE era stato indicato quale spacciatore per conto dello zio, ASPRI Benedetto.

Il Tribunale cittadino aveva ritenuto le accuse generiche e la Corte d'appello, dal canto suo, confermando il verdetto assolutorio, aveva ritenuto che la collaborazione dell'istante con lo zio ASPRI Benedetto nel ricevere l'eroina potesse essere solo occasionale e che l'accertato coinvolgimento di IUDICONE Giuseppe in fatti di droga difettava dei sufficienti riscontri per affermarne la stabile partecipazione al sodalizio.

Ha, poi, effettuato l'autonoma valutazione degli elementi emersi e rimasti accertati nel processo, dando rilievo, ai fini della verifica della esistenza di un comportamento di connivenza penalmente rilevante dell'istante, al rapporto che legava lo stesso a uno dei capi del sodalizio (l'ASPRI di cui si è detto); alla circostanza che IUDICONE era stato condannato definitivamente per l'acquisto di gr. 253 di eroina in concorso con il predetto ASPRI; al fatto che un altro elemento di spicco del sodalizio criminoso era stato arrestato in flagranza per detenzione di armi clandestine, detenute presso un'abitazione dell'istante, in fase di ristrutturazione.

Dall'insieme di tali elementi ha tratto conferma di una "contiguità" dell'istante con il contesto criminoso del quale era stato accusato di far parte, e ritenuto, quindi, intregrata una colpa grave ostativa all'insorgenza del diritto azionato, siccome eziologicamente collegata al destato allarme sociale che aveva determinato l'errore dell'A.G. e il suo conseguente arresto.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Sez.

U., sentenza n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate([cfr. sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).

4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di contiguità dell'istante al sodalizio di riferimento, il primo dei quali è rappresentato dalle stesse affermazioni della Corte d'appello nel giudizio di conferma del verdetto assolutorio.

È rimasta, infatti, accertata la collaborazione di IUDICONE con lo zio, apicale del gruppo criminale, in vicende aventi a oggetto stupefacenti, il che costituisce chiave di lettura indispensabile per valutarne la contiguità, avendo egli avuto perfetta consapevolezza dei traffici criminali del proprio congiunto.

Il che costituisce elemento già di per sé sufficiente a configurare una condotta connotata da grave imprudenza, tale da aver costituito, se non la causa principale, certamente una concausa nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie rimaste smentite, in termini di comportamento penalmente rilevante, nel giudizio di merito.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro mille.

Deciso il 22 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO; la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di IUDICONE Giuseppe, con riferimento 'a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato per partecipazione in associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare confermata in sede di riesame, reato dal quale era stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte d'appello. 2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) e e) dell'art. 606, cod. proc. pen., con riferimento al ritenuto comportamento ostativo dell'istante. La Corte della riparazione avrebbe fondato il suo ragionamento su un errore di fondo: la gravità indiziaria era stata ravvisata sulla scorta delle propalazioni di due dichiaranti e tale elemento non potrebbe essere superato, come ha fatto la Corte territoriale, valorizzando una condotta dell'istante relativa a altro reato e neppure dando risalto alla circostanza che terzi avevano commesso un reato in un immobile di sua pertinenza, in stato di ristrutturazione e, dunque, aperto a tutti. Sotto altro profilo, la difesa ha sottolineato la occasionalità della condotta attenzionata che non può essere considerata concausa dell'errore commesso dall'autorità giudiziaria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616, cod. proc. pen. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha dato atto del fatto che, nella specie, il titolo cautelare era stato emesso sulla scorta di un materiale investigativo costituito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e di una persona informata sui fatti, in base alle quali IUDICONE era stato indicato quale spacciatore per conto dello zio, ASPRI Benedetto. Il Tribunale cittadino aveva ritenuto le accuse generiche e la Corte d'appello, dal canto suo, confermando il verdetto assolutorio, aveva ritenuto che la collaborazione dell'istante con lo zio ASPRI Benedetto nel ricevere l'eroina potesse essere solo occasionale e che l'accertato coinvolgimento di IUDICONE Giuseppe in fatti di droga difettava dei sufficienti riscontri per affermarne la stabile partecipazione al sodalizio. Ha, poi, effettuato l'autonoma valutazione degli elementi emersi e rimasti accertati nel processo, dando rilievo, ai fini della verifica della esistenza di un comportamento di connivenza penalmente rilevante dell'istante, al rapporto che legava lo stesso a uno dei capi del sodalizio (l'ASPRI di cui si è detto); alla circostanza che IUDICONE era stato condannato definitivamente per l'acquisto di gr. 253 di eroina in concorso con il predetto ASPRI; al fatto che un altro elemento di spicco del sodalizio criminoso era stato arrestato in flagranza per detenzione di armi clandestine, detenute presso un'abitazione dell'istante, in fase di ristrutturazione. Dall'insieme di tali elementi ha tratto conferma di una "contiguità" dell'istante con il contesto criminoso del quale era stato accusato di far parte, e ritenuto, quindi, intregrata una colpa grave ostativa all'insorgenza del diritto azionato, siccome eziologicamente collegata al destato allarme sociale che aveva determinato l'errore dell'A.G. e il suo conseguente arresto. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Sez. U., sentenza n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate([cfr. sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di contiguità dell'istante al sodalizio di riferimento, il primo dei quali è rappresentato dalle stesse affermazioni della Corte d'appello nel giudizio di conferma del verdetto assolutorio. È rimasta, infatti, accertata la collaborazione di IUDICONE con lo zio, apicale del gruppo criminale, in vicende aventi a oggetto stupefacenti, il che costituisce chiave di lettura indispensabile per valutarne la contiguità, avendo egli avuto perfetta consapevolezza dei traffici criminali del proprio congiunto. Il che costituisce elemento già di per sé sufficiente a configurare una condotta connotata da grave imprudenza, tale da aver costituito, se non la causa principale, certamente una concausa nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie rimaste smentite, in termini di comportamento penalmente rilevante, nel giudizio di merito. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro mille. Deciso il 22 febb
Sentenza Cassazione n. 08535/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris