CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2024
Cassazione n. 11162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza di ricusazione proposta il 18-2-2024 da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lamentando che la stessa, componente del collegio dinanzi alla sesta sezione penale del 29 febbraio p.v., avrebbe già espresso il proprio convincimento quale componente di altro collegio che ha definito l'istanza di rimessione avanzata dallo stesso con sentenza n. 43767 del 2022; 2. Ritenuto però che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non è destinata quale componente del collegio del 29 febbraio 2024 dinanzi la sesta sezione penale; 3. considerato pertanto che l'istanza è manifestamente infondata ed alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il Carosiello al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. nazia Par a PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ellis GANOELLAF1A -.7-:[OSCURATO:PERSONA]