CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 17857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7631/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3224/2019, depositata il 18 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In esito al controllo eseguito ai sensi dell’art. 36 d .P.R. n. 600/1973 e 54 bis d .P.R. n. 633/1972 della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2011 presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., relativo all’anno d’imposta 2010, l’Ufficio disconosceva il credito d’imposta riportato dalla contribuente come residuo della precedente dichiarazione, in quanto la dichiarazione da presentare nell’anno 2010 era risultata omessa, ai sensi dell’art. 2, comma 7 , d .P.R. n. 322/98, in quanto presentata oltre il termine di 90 giorni. Conseguentemente l’Ufficio emetteva la cartella n. 3420140019069978. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 1292/2017,accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata. 2. –Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria , con sentenza n. 3224/02/2019, depositata il 18 settembre 2019 , rigettava l’appello. 3. –L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Resiste lacontribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La contribuente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primomotivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d. P.R. 600/1973, 54 bis d .P.R. 633/1972, 6, comma 5 , l . n. 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse l’obbligo di inviare al contribuente, prima della notifica della cartella, un avviso di recupero del credito d’imposta; né, nel caso di specie, sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in conseguenza delle quali si poneva la necessità di instaurare con il contribuente un contraddittorio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 5 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale omesso di valutare il fatto che la dichiarazione per l’anno 2010 risultava omessa, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente tenuto a dimostrare l’effettiva spettanza del credito. 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. In tema di riscossione delle imposte,la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo ( Cass., Sez. V , 17 dicembre 2019 , n. 33344 ; Cass., Sez. V, 25maggio 2012 , n. 8342 ). La situazione di incertezz a su aspetti rilevanti della dichiarazionenon ricorre necessariamente nei casi soggetti all'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso ( Cass., Sez. VI - 5, 21 novembre 2017 , n. 27716 ; Cass., Sez. VI-5, 8 luglio 2014 , n. 15584 ; Cass., Sez. V , 25 maggio 2012, n. 8342). In tema di neutralità fiscale, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale senza incidere sulla posizione sostanziale del contribuente e scevro da profili valutativi e/o estimativi,nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bise 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., Sez. V, 27febbraio 2025, n. 5215; Cass., Sez. V, 23Febbraio 2018, n. 4392; Cass., Sez. Un., 8settembre 2016, n. 17758) Nel caso di specie non sussisteva alcun onere di notifica di un avviso bonario ai sensi delle disposizioni richiamate, avendo la contribuente presentatola dichiarazione per l'anno di imposta 2010 con ritardo superiore a 90 giorni, tanto da considerarsi omessa.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è limita ta a effettuare una valutazione meramente formale, senza verificare quale fosse l’esatto rilievo accertato in sede di controllo automatizzato. 2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di l