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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 18287/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 29002/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma , p iazza della Libertà nr. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il decreto nr. 1177/2020 del Tribunale di Bergamo, depositato in data 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 15.10.2020, ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per ottenere l’ammissione in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . del credito , integralmente escluso dal G.D., di € 54.846,79 vantato , quale proprietaria di un capannone condotto in locazione dalla società poi fallita e rimasto nella disponibilità del curatoredal 18.4.2019 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 18.7.2019, a titolo di canoni di locazionee/o diindennità di occupazione.

1.2. Il tribunale ha riconosciuto collocazione in prededuzione al minor credito di Wabi di € 13.199,76, oltre Iva , rilevando: i) che era pacifico che il contratto di locazione si fosse risolto sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( nel corso della procedura cd. di pre - concordato cui Valsecchi era stata ammessa), allorché la locatrice aveva comunicato alla conduttrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita ; i i) che il ritardo nella restituzione andava ricercato nel fatto che il capannone era occupato dai beni mobili della fallita e che fra Wabi e la curat rice erano intercorse lunghe trattative in ordine all’asporto di tali beni, sfociate in un contratto di deposito, in forza del quale la società aveva accettato di mantenerli presso l’immobile sino alla fine del 2019, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di € 5.500; iii) che dunque il rilascio tardivo non era imputabile agli organi della procedura, ma alla comune volontà delle parti di trovare una definizione complessiva della vertenza; iv) che, contrariamente a quanto ritenuto da Wabi, l’indennità non poteva essere commisurata ai canoni di locazione e neppure a quella previstanel contratto risolto, ma andava liquidata tenuto conto del pregiudizio patito dalla creditrice e del periodo di effettivo godimento del capannone da parte del Fallimento; v) che pertanto appariva equo determinare detta indennità in misura pari al compenso convenuto in corrispettivo del deposito, di € 183,33al giorno, ma detraendo dal periodo complessivo di occupazione sine titulo di 131 giorni (dal 9 marzo al 18 luglio 2019) il periodo di59 giorni durante il quale il capannone era rimasto sprovvisto di correntee in cui, non avendo potuto la curatrice proseguire nelle operazioni di inventariazione, l’occupazione era stata “del tutto virtuale” e anzi ostativa a un più veloce rilascio.

3. Wabi s . r . l . ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Vanno disattese le eccezioni sollevate in via preliminare dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale (in quanto la procura allegata in calce all’atto sarebbe generica e non risulterebbe conferita per il giudizio di legittimità) e per genericità dei motivi. 1.1 Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate: la prima perché - pur a prescindere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando la procura è apposta in calce al ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando dalla correlazione fisica della delega, anche se genericamente formulata, e l’atto (fra molte, Cass. nn. 24670/2019, 4868/2006, 5722/2002) - nella specie il mandato ad litem conferito dal legale rappresentante d i Wabi agli avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA] reca chiara e precis a l’indicazione del suo rilascio per il ricorso per cassazione, nonché de i dati identificativi del provvedimento impugnato; la seconda perché, contrariamente a quanto affermato dal Fallimento, il ricorso non è affetto da alcun vizio di autosufficienza e i motivi di censura investono in maniera specifica e circostanziata tutte le rationes decidendidel decreto impugnato . 2 Col primo motivo , che denuncia violazione dell’art. 132 c . p . c . , nonché dell’art 2697 c . c ., la ricorrente lamenta che il tribunale non le abbia riconosciuto il diritto all’indennità di occupazione per il periodo in cui il capannone è rimasto privo di corrente.

Deduce che la motivazione resa sul punto nel decreto è affetta da assoluta illogicità e contraddittorietà, in quanto il giudice è giunto a tale conclusione dopo aver escluso ogni sua responsabilità nell’interruzione del servizio, ed aver anzi riconosciuto che essa si era adoperata perché l’utenza venisse ripristinata, e, i no ltre, senza aver chiarito perché la mancanza di elettricità avrebbe totalmente impedito l’inventariazione dei beni, persino nelle ore diurne. 2.2 Il motivo è fondato. 2.3 Va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il vizio di difetto assoluto di motivazione ricorre non solo quando la motivazione risulti omessa sul piano grafico, ma anche quando sia solo apparente o, ancora , basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi perché fra di loro logicamente inconciliabili, perplesse o comunque obiettivamente incomprensibili.

La garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve infatti essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di cassazione, funzionale ad assicurare l'uniformità dell'interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell'uguaglianza dei cittadini; sicché l'anomalia motivazionale è denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge, ove attenga al profilo costituzionalmente rilevante dell'esistenza in sé di una motivazione rispondente allo scopo di delineare una ratio comprensibile della decisione assunta (cfr. Cass.

S.U..8053/2014) 2.4 Nella specie il tribunale, pur avendo espressamente accertato che il distacco della corrente non era imputabile a fatto della creditrice, che si era anzi adoperata per il riallaccio dell’utenza, ha escluso che l’indennità di occupazione fosse maturata durante l’intero periodo, di 59 giorni , durante il quale il capannone era rimasto sprovvisto di elettricità, sulla scorta di una motivazione del tutto scollegata dai fatti; ovvero senza chiarire in alcun modo perché il Fallimento, nonostante il contratto di locazione si fo sse risolto, avesse ancora diritto ad usufruire del bene “in pienezza”, anziché avere il solo obbligo di restituirlo, né perché durante quel periodo l’occupazione dovesse ritenersi “virtuale” e non effettiva per il solo motivo (del tutto irrilevante,stante l’assenza di un diritto del Fallimento alla detenzione sine titulo de l l ’immobile sino alla completa redazione dell’inventario) che la curatrice non aveva potuto proseguire nell’inventariazione dei beni (peraltro dando per scontata quest’ultima circostanza, che non risulta aver formato oggetto di provada parte del Fallimento, senza neppure valutare se le operazioni di inventario potessero comunque compiersi nelle ore diurne e se la curatrice avesse fatto tutto il possibile per ovviare all’inconveniente). 3 Col secondo motivo Wabi denuncia ulteriore violazione degli artt.132 c.p.c. e 1591 e 2697 c.c., per avere il tribunale bergamasco arbitrariamente dimidiato l’indennità di occupazione , che, ai sensi dell’art. 1591 c.c., andava rapportata all’ammontare del canone locatizio, sulla scorta di una motivazione apparente e contraddittoria e, in particolare, senza tener conto che i beni in deposito, per la cui custodia era stato pattuito il corrispettivo di € 5.500 mensili, occupavano una superficie pari a meno della metà di quella totale delcapannone. 3.1 Anche il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto del locatore all’indennità di occupazione dei locali ha titolo in una responsabilità extracontrattuale.

Pertanto, quando il contratto di locazione è venuto meno prima ancora dell'apertura della procedura concorsuale, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa dell’organo di gestione della procedura, ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa: con la conseguenza che il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazione risarcitoria risulta a carico del fallimento ai sensi dell’art. 111 n. 1 l. fall. ( cfr Cass. nn 4190/1998, 20146/2018 e 17801/2019). 3.3 Q uesta Corte ha anche avuto modo di precisare che « nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato» ( cfr.Cass.

S.U. 33645/2022). 3.4Ne consegue che, anche se non vi è alcun obbligo di liquidare il danno da mancato godimento dell’immobile in misura corrispondente al canone pattuito, presumibilmente conforme al canone locativo di mercato del bene, è fuori discussione che il giudice sia tenuto a esplicitare adeguate e convincenti ragioni che giustifichino lo scostamento da detto canone. 3.5 Nel la specie il tribunale ha invece proceduto alla determinazione dell’indennità di occupazione sulla scorta di un parametro privo di riferimento al valore locatizio di mercato del capannone, ricavato da un diverso contratto ( di deposito ) che , come evidenziato dalla ricorrente, riguardava una ridotta area dell’immobile detenuto sine titulo dalla curatela sino al 19 luglio 2019: l’iter logico - giuridico seguito dal giudice nell’ operare una drastica riduzione dell’indennità rispetto al canone pattuito poggia dunque su basi argomentative incongrue ed arbitrarie , anch’esse scollegate dai fatti rilevanti ai fini della decisione.

4. All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudiziodi legittimità.

5. Resta assorbito il terzo motivodel ricorso, col quale la ricorrente, nel denuncia re la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia compensato le spese del giudizio di opposizione.

PQM La Corte accoglie i prim i due motivi di ricorso, assorbito il terzo , cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 29002/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma , p iazza della Libertà nr. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il decreto nr. 1177/2020 del Tribunale di Bergamo, depositato in data 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 15.10.2020, ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per ottenere l’ammissione in prededuzione, allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . del credito , integralmente escluso dal G.D., di € 54.846,79 vantato , quale proprietaria di un capannone condotto in locazione dalla società poi fallita e rimasto nella disponibilità del curatoredal 18.4.2019 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 18.7.2019, a titolo di canoni di locazionee/o diindennità di occupazione. 1.2. Il tribunale ha riconosciuto collocazione in prededuzione al minor credito di Wabi di € 13.199,76, oltre Iva , rilevando: i) che era pacifico che il contratto di locazione si fosse risolto sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( nel corso della procedura cd. di pre - concordato cui Valsecchi era stata ammessa), allorché la locatrice aveva comunicato alla conduttrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa pattuita ; i i) che il ritardo nella restituzione andava ricercato nel fatto che il capannone era occupato dai beni mobili della fallita e che fra Wabi e la curat rice erano intercorse lunghe trattative in ordine all’asporto di tali beni, sfociate in un contratto di deposito, in forza del quale la società aveva accettato di mantenerli presso l’immobile sino alla fine del 2019, dietro pagamento di un corrispettivo mensile di € 5.500; iii) che dunque il rilascio tardivo non era imputabile agli organi della procedura, ma alla comune volontà delle parti di trovare una definizione complessiva della vertenza; iv) che, contrariamente a quanto ritenuto da Wabi, l’indennità non poteva essere commisurata ai canoni di locazione e neppure a quella previstanel contratto risolto, ma andava liquidata tenuto conto del pregiudizio patito dalla creditrice e del periodo di effettivo godimento del capannone da parte del Fallimento; v) che pertanto appariva equo determinare detta indennità in misura pari al compenso convenuto in corrispettivo del deposito, di € 183,33al giorno, ma detraendo dal periodo complessivo di occupazione sine titulo di 131 giorni (dal 9 marzo al 18 luglio 2019) il periodo di59 giorni durante il quale il capannone era rimasto sprovvisto di correntee in cui, non avendo potuto la curatrice proseguire nelle operazioni di inventariazione, l’occupazione era stata “del tutto virtuale” e anzi ostativa a un più veloce rilascio. 3. Wabi s . r . l . ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Vanno disattese le eccezioni sollevate in via preliminare dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale (in quanto la procura allegata in calce all’atto sarebbe generica e non risulterebbe conferita per il giudizio di legittimità) e per genericità dei motivi. 1.1 Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate: la prima perché - pur a prescindere dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando la procura è apposta in calce al ricorso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando dalla correlazione fisica della delega, anche se genericamente formulata, e l’atto (fra molte, Cass. nn. 24670/2019, 4868/2006, 5722/2002) - nella specie il mandato ad litem conferito dal legale rappresentante d i Wabi agli avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA] reca chiara e precis a l’indicazione del suo rilascio per il ricorso per cassazione, nonché de i dati identificativi del provvedimento impugnato; la seconda perché, contrariamente a quanto affermato dal Fallimento, il ricorso non è affetto da alcun vizio di autosufficienza e i motivi di censura investono in maniera specifica e circostanziata tutte le rationes decidendidel decreto impugnato . 2 Col primo motivo , che denuncia violazione dell’art. 132 c . p . c . , nonché dell’art 2697 c . c ., la ricorrente lamenta che il tribunale non le abbia riconosciuto il diritto all’indennità di occupazione per il periodo in cui il capannone è rimasto privo di corrente. Deduce che la motivazione resa sul punto nel decreto è affetta da assoluta illogicità e contraddittorietà, in quanto il giudice è giunto a tale conclusione dopo aver escluso ogni sua responsabilità nell’interruzione del servizio, ed aver anzi riconosciuto che essa si era adoperata perché l’utenza venisse ripristinata, e, i no ltre, senza aver chiarito perché la mancanza di elettricità avrebbe totalmente impedito l’inventariazione dei beni, persino nelle ore diurne. 2.2 Il motivo è fondato. 2.3 Va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il vizio di difetto assoluto di motivazione ricorre non solo quando la motivazione risulti omessa sul piano grafico, ma anche quando sia solo apparente o, ancora , basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi perché fra di loro logicamente inconciliabili, perplesse o comunque obiettivamente incomprensibili. La garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali deve infatti essere correlata alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di cassazione, funzionale ad assicurare l'uniformità dell'interpretazione e applicazione del diritto oggettivo a tutela dell'uguaglianza dei cittadini; sicché l'anomalia motivazionale è denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge, ove attenga al profilo costituzionalmente rilevante dell'esistenza in sé di una motivazione rispondente allo scopo di delineare una ratio comprensibile della decisione assunta (cfr. Cass. S.U..8053/2014) 2.4 Nella specie il tribunale, pur avendo espressamente accertato che il distacco della corrente non era imputabile a fatto della creditrice, che si era anzi adoperata per il riallaccio dell’utenza, ha escluso che l’indennità di occupazione fosse maturata durante l’intero periodo, di 59 giorni , durante il quale il capannone era rimasto sprovvisto di elettricità, sulla scorta di una motivazione del tutto scollegata dai fatti; ovvero senza chiarire in alcun modo perché il Fallimento, nonostante il contratto di locazione si fo sse risolto, avesse ancora diritto ad usufruire del bene “in pienezza”, anziché avere il solo obbligo di restituirlo, né perché durante quel periodo l’occupazione dovesse ritenersi “virtuale” e non effettiva per il solo motivo (del tutto irrilevante,stante l’assenza di un diritto del Fallimento alla detenzione sine titulo de l l ’immobile sino alla completa redazione dell’inventario) che la curatrice non aveva potuto proseguire nell’inventariazione dei beni (peraltro dando per scontata quest’ultima circostanza, che non risulta aver formato oggetto di provada parte del Fallimento, senza neppure valutare se le operazioni di inventario potessero comunque compiersi nelle ore diurne e se la curatrice avesse fatto tutto il possibile per ovviare all’inconveniente). 3 Col secondo motivo Wabi denuncia ulteriore violazione degli artt.132 c.p.c. e 1591 e 2697 c.c., per avere il tribunale bergamasco arbitrariamente dimidiato l’indennità di occupazione , che, ai sensi dell’art. 1591 c.c., andava rapportata all’ammontare del canone locatizio, sulla scorta di una motivazione apparente e contraddittoria e, in particolare, senza tener conto che i beni in deposito, per la cui custodia era stato pattuito il corrispettivo di € 5.500 mensili, occupavano una superficie pari a meno della metà di quella totale delcapannone. 3.1 Anche il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto del locatore all’indennità di occupazione dei locali ha titolo in una responsabilità extracontrattuale. Pertanto, quando il contratto di locazione è venuto meno prima ancora dell'apertura della procedura concorsuale, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa dell’organo di gestione della procedura, ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa: con la conseguenza che il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazione risarcitoria risulta a carico del fallimento ai sensi dell’art. 111 n. 1 l. fall. ( cfr Cass. nn 4190/1998, 20146/2018 e 17801/2019). 3.3 Q uesta Corte ha anche avuto modo di precisare che « nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato» ( cfr.Cass. S.U. 33645/2022). 3.4Ne consegue che, anche se non vi è alcun obbligo di liquidare il danno da mancato godimento dell’immobile in misura corrispondente al canone pattuito, presumibilmente conforme al canone locativo di mercato del bene, è fuori discussione che il giudice sia tenuto a esplicitare adeguate e convincenti ragioni che giustifichino lo scostamento da detto canone. 3.5 Nel la specie il tribunale ha invece proceduto alla determinazione dell’indennità di occupazione sulla scorta di un parametro privo di riferimento al valore locatizio di mercato del capannone, ricavato da un diverso contratto ( di deposito ) che , come evidenziato dalla ricorrente, riguardava una ridotta area dell’immobile detenuto sine titulo dalla curatela sino al 19 luglio 2019: l’iter logico - giuridico seguito dal giudice nell’ operare una drastica riduzione dell’indennità rispetto al canone pattuito poggia dunque su basi argomentative incongrue ed arbitrarie , anch’esse scollegate dai fatti rilevanti ai fini della decisione. 4. All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudiziodi legittimità. 5. Resta assorbito il terzo motivodel ricorso, col quale la ricorrente, nel denuncia re la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia compensato le spese del giudizio di opposizione. PQM La Corte accoglie i prim i due motivi di ricorso, assorbito il terzo , cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa com
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