CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41833/24 Barbato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di s.i.t. è manifestamente infondato, dal momento che, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, tali dichiarazioni risultano utilizzabili laddove, come nel caso di specie, siano state acquisite al fascicolo del dibattimento nell'accordo delle parti senza eccezione alcuna (cfr. sent. impugnata, pag. 3); considerato che il secondo motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo è riproduttivo di profilo adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e non illogica motivazione da parte del giudice di merito (cfr. sent. impugnata, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso