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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12752/2026

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Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026controHDI Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], CriscuoloGiandomenico, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella incidentale abbiano chiesto la decisione dei rispettiviricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c. e tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolaritàdella vicenda, anche processuale, all’esame, ben possono compensarsi perintero le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituitementre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delleparti intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 30/004/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso principale-e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente incidentale-Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026controHDI Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente al ricorso incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], CriscuoloGiandomenico, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2114/2025depositata il 29/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella incidentale abbiano chiesto la decisione dei rispettiviricorsi;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi principali e incidentali devono intendersi rinunciati e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, anche alla luce di quanto disposto dal secondo commadell’art. 391 c.p.c. e tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolaritàdella vicenda, anche processuale, all’esame, ben possono compensarsi perintero le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituitementre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delleparti intimate, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;Numero registro generale 16245/2025Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 12752/2026Data pubblicazione 05/05/2026compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 30/004/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima
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