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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01997/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] 01I39Y4 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Ravenna

11. luglio 2020 che all'esito di giudizio abbreviato ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per due rapine aggravate, ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero sei codice penale con valutazione di prevalenza sull'aggravante contestata e ha confermato la pena inflitta in primo grado.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la corte è incorsa in errore di calcolo nel determinare la pena inflitta che avrebbe dovuto essere ridotta ad anni due, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa e deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 6 cod.pen. nella sua massima estensione e per la determinazione dell'aumento sanzionatorio in continuazione nella misura di sei mesi di reclusione . - L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi insistendo nel ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite in questa sede.

Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la pena era stata determinata in anni sei di reclusione e 1600 di multa, aumentate di sei mesi di reclusione e 500 C di multa per il reato contestato al capo B e poi ridotta per la concessa attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6 e per il rito.

La corte ha rideterminato la pena, operando il corretto giudizio ex art. 69 cod.pen. in relazione al reato più grave, prima dell'aumento per la continuazione e, ritenendo l'attenuante prevalente sull'aggravante dell'arma, ha stabilito la pena base di cinque anni di reclusione ed euro 1200 di multa, l'ha ridotta per la concessa attenuante di un anno e 200 C di multa e ha poi applicato l'aumento per la continuazione con la rapina contestata al capo B, nella medesima misura già indicata dal primo giudice, sei mesi di reclusione e 500 C di multa, così pervenendo alla pena già stabilita in primo grado.

Il ricorrente deduce formalmente violazione di legge e vizio di motivazione ma nella sostanza chiede una diversa determinazione della pena, senza neppure allegare fatti che potrebbero giustificarla, in quanto la attenuante dell'art. 62 n. 6 cod.pen. era stata già concessa dal tribunale che non aveva operato il giudizio ex art. 69 cod.pen. e invocando una valutazione che rientra nel sindacato discrezionale dei giudici di merito ed esula dalla competenza di questa Corte, se non sotto il profilo della sua manifesta illogicità o della sua illegalità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] 01I39Y4 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bologna, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Ravenna 11. luglio 2020 che all'esito di giudizio abbreviato ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per due rapine aggravate, ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero sei codice penale con valutazione di prevalenza sull'aggravante contestata e ha confermato la pena inflitta in primo grado. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la corte è incorsa in errore di calcolo nel determinare la pena inflitta che avrebbe dovuto essere ridotta ad anni due, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa e deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 6 cod.pen. nella sua massima estensione e per la determinazione dell'aumento sanzionatorio in continuazione nella misura di sei mesi di reclusione . - L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi insistendo nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite in questa sede. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la pena era stata determinata in anni sei di reclusione e 1600 di multa, aumentate di sei mesi di reclusione e 500 C di multa per il reato contestato al capo B e poi ridotta per la concessa attenuante prevista dall'articolo 62 n. 6 e per il rito. La corte ha rideterminato la pena, operando il corretto giudizio ex art. 69 cod.pen. in relazione al reato più grave, prima dell'aumento per la continuazione e, ritenendo l'attenuante prevalente sull'aggravante dell'arma, ha stabilito la pena base di cinque anni di reclusione ed euro 1200 di multa, l'ha ridotta per la concessa attenuante di un anno e 200 C di multa e ha poi applicato l'aumento per la continuazione con la rapina contestata al capo B, nella medesima misura già indicata dal primo giudice, sei mesi di reclusione e 500 C di multa, così pervenendo alla pena già stabilita in primo grado. Il ricorrente deduce formalmente violazione di legge e vizio di motivazione ma nella sostanza chiede una diversa determinazione della pena, senza neppure allegare fatti che potrebbero giustificarla, in quanto la attenuante dell'art. 62 n. 6 cod.pen. era stata già concessa dal tribunale che non aveva operato il giudizio ex art. 69 cod.pen. e invocando una valutazione che rientra nel sindacato discrezionale dei giudici di merito ed esula dalla competenza di questa Corte, se non sotto il profilo della sua manifesta illogicità o della sua illegalità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 01997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris