CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, nelle due sentenze conformi, del reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto è costituito da doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate in sentenza: la Corte di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, ha evidenziato come debba escludersi la sussumibilità della condotta sotto la fattispecie del tentativo, avendo il ricorrente acquisito, sia pure per breve tempo, la disponibilità delle cose sottratte dall'appartamento della persona offesa, abbandonandole durante la fuga (cfr. in argomento Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Rv. 194483:"Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia"; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016:"Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva"). Ritenuto che è priva di rilievo la circostanza evidenziata dai ricorrente che l'abbandono della refurtiva è avvenuto nel giardino di pertinenza dell'abitazione, non avendo significato il dato spaziale ai fini della diversa qualificazione del fatto (Sez. 2, n. 7721 del 25/01/1983, Rv. 160347:"Il momento consumativo del reato di furto coincide con lo impossessamento da parte dell'agente e con lo spossessamento del derubato, a nulla rilevando il criterio spaziale, con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato, ne' quello temporale, concernente la durata del possesso da parte del ladro. È sufficiente, invero, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, nella disponibilità dell'autore del furto. In tal caso, pertanto, non è configurabile il semplice tentativo, ne' possono realizzare l'ipotesi della desistenza volontaria comportamenti quali il nascondimento o l'abbandono della refurtiva, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento del fine di profitto"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6