Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26032/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30184/2025depositata il 16/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti diNaval [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato la controricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore della ricorrente.Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/20262.

Con decreto del 13/01/2026 il Presidente della Sezione Tributaria harilevato la sussistenza di un possibile errore materiale contenutonell’ordinanza sopra menzionata, per la correzione del quale ha disposto lafissazione dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.

La ricorrente e la controricorrente non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è obiettivamente affetta da unriconoscibile errore materiale.

Invero, dal tenore dell’ordinanza si evincechiaramente che i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili e,conseguentemente, è stato altresì affermato che «la ricorrente vacondannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese delpresente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 1.042.419,47».2.

Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanzasono state invertite le parti beneficiaria e gravata della condanna allespese, come reso evidente anche dalla considerazione delle speseforfettarie, delle spese vive e degli accessori di legge e non già delle solespese prenotate a debito (come sarebbe stato normale in caso dicondanna alle spese a beneficio della difesa erariale).3.

Il dispositivo dell’ordinanza va, dunque, corretto nel modo chesegue: laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.», deve, invece, leggersi: «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, cheliquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.».Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/2026 P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.30184/2025, pubblicata il 16/11/2025, vada corretto nel modo che segue:laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna lacontroricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agliaccessori di legge.»;deve, invece, leggersi: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.»;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 quinquies,quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-già ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30184/2025depositata il 16/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti diNaval [OSCURATO:SOCIETA]. e ha condannato la controricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore della ricorrente.Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/20262. Con decreto del 13/01/2026 il Presidente della Sezione Tributaria harilevato la sussistenza di un possibile errore materiale contenutonell’ordinanza sopra menzionata, per la correzione del quale ha disposto lafissazione dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].3. La ricorrente e la controricorrente non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ordinanza n. 30184 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è obiettivamente affetta da unriconoscibile errore materiale. Invero, dal tenore dell’ordinanza si evincechiaramente che i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili e,conseguentemente, è stato altresì affermato che «la ricorrente vacondannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese delpresente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 1.042.419,47».2. Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanzasono state invertite le parti beneficiaria e gravata della condanna allespese, come reso evidente anche dalla considerazione delle speseforfettarie, delle spese vive e degli accessori di legge e non già delle solespese prenotate a debito (come sarebbe stato normale in caso dicondanna alle spese a beneficio della difesa erariale).3. Il dispositivo dell’ordinanza va, dunque, corretto nel modo chesegue: laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.», deve, invece, leggersi: «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, cheliquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.».Numero registro generale 746/2026Numero sezionale 4176/2026Numero di raccolta generale 26032/2026Data pubblicazione 01/10/2026 P.Q.MLa Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.30184/2025, pubblicata il 16/11/2025, vada corretto nel modo che segue:laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna lacontroricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese delpresente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agliaccessori di legge.»;deve, invece, leggersi: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per speseborsuali e agli accessori di legge.»;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 quinquies,quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris