CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 22/09/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato per plurime violazioni in materia di importazione nel territorio nazionale di sostanza stupefacente commesse in Malpensa e Torino (competenza [OSCURATO:PERSONA] ex art.16, comma 1, e 12, comma 1 lett. b), cod.proc. pen.) nel 2021; ritenuto che il motivo di ricorso (violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art.73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto, in particolare, che il giudice di merito alle pagg.23-24 ha indicato le ragioni della decisione, conformi al principio secondo il quale l'attenuante di cui si tratta ha natura oggettiva e sussiste nel caso in cui con le dichiarazioni rese sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che si misura con una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e il conseguente impoverimento del mercato, non essendo, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza (Sez. 3, n.29621 del 13/02/2018, Alessandrini, Rv. 273719 - 01), laddove nel ricorso si propone una lettura parcellizzata della motivazione resa dal giudice di merito; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024