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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 17829/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9049/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 207, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 524/2018 depositata il 21/11/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazio ne (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1387/09 del Tribunale di Sassari che le ordinava di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”) euro 505,307,40, oltre interessi e accessori, in relazione alle fatture nn. 6 e 7 emesse da quest’ultima per i lavori oggetto del contratto di appalto del 26/03/2007; contestò l’autenticità del contratto e l’esecuzione delle opere da parte dell’ingiungente, sostenne che le fatture nn. 6 e 7 erano state emesse per operazioni inesistenti; indicò [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) quale effettiva appaltatrice;

2. [OSCURATO:SOCIETA], nel primo atto difensivo, chiese la conferma del decreto ingiuntivo; la causa, interrotta per il fallimento dell’opposta, venne riassunta nei confronti della curatela e il Tribunale di Sassari, con sentenza 1104/2015, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA] euro 391.132,21, oltre IVA, accessori e due terzi delle spese processuali, compensandole per il resto;

3. la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], fondato su quattro motivi, così argomentando: (i) i primi due motivi, che lamentano che il Tribunale non abbia dato corso al procedimento di querela di falso conseguente al disconoscimento, operato dall’opponente, dell’autenticità del contratto del 26/03/2007, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per un verso, ha ritenuto che, in mancanza dell’originale, non si potesse compiere la verifica dell’autenticità o meno del contratto scritto, del quale ha dichiarato l’irrilevanza; per altro verso, ha tratto aliunde la prova dell’appalto, quale contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam; (ii) con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale, in violazione dell’art. 2697, cod. civ., avrebbe formato il proprio convincimento sulla base di documenti (prodotti dalla stessa opponente) senza valutarne in maniera corretta la rilevanza probatoria.

E infatti, sostiene l’appellante, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitarsi ad estrapolare alcuni passi della consulenza tecnica dell’ing.

Cherchi, svolta nella causa di responsabilità degli amministratori quando ancora non era emersa la falsità del contratto scritto; inoltre, il verbale di accertamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotto in copia, era falso e privo di valenza probatoria giacché menzionava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], che invece non lo aveva sottoscritto; (iii) il quarto motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione della decisione appellata che, da un lato, afferma l’irrilevanza della copia del contratto del 26/03/2007, e trae da altra documentazione la prova del rapporto; dall’altro, non svolge analogo ragionamento per riconoscere l’esistenza del rapporto dedotto dall’appellante, tra essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agevolmente desumibile dalla “perizia di variante” chiesta nel corso dei lavori, in relazione al quale era stata fatta istanza di prova per testi, non ammessa dal giudice; (iv) i due ultimi rilievi critici, attinenti al tema della prova, non possono essere accolti.

E questo perché, innanzitutto, il disconoscimento della firma di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante in quanto sull’atto è apposta la firma leggibile di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore delegato della società, mentre l’indicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “interlocutore” non aveva lo scopo di attestarne la presenza al sopralluogo e nemmeno la sua volontà di ratifica dei lavori ivi descritti.

Inoltre, il Tribunale ha bene apprezzato le risultanze probatorie in quanto la documentazione allegata alla perizia comprende le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’esecuzione dei lavori, riepilogate da [OSCURATO:PERSONA] nella scheda investimenti diretta all’ente finanziatore ([OSCURATO:PERSONA]) che, dopo il sopralluogo, aveva approvato (quasi per intero) il primo SAL anche sulla base delle fatture [OSCURATO:SOCIETA] presentate dal beneficiario e aveva confermato l’esecuzione a regola d’arte delle opere in allora realizzate, il cui valore era confermato dalla relazione dell’ing.

Cherchi.

Il progetto di variante (febbraio 2008) e il fatto che esso contemplasse l’opera di [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:SOCIETA] non provavano nulla sui pregressi rapporti delle parti in causa, riguardanti un’opera diversa.

Infine, la prova per testi, espletata in primo grado, non ha consentito di accertare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio dei lavori, poiché la teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere ricoperto l’incarico di direttore dei lavori da settembre 2007, mentre le fatture a supporto del decreto ingiuntivo risalgono ad agosto 2007;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la cassazione della sentenza d’appello; il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante la scrittura del 26/03/2007, senza trarne le necessarie conseguenze sul piano probatorio: primo, che quella scrittura era un elemento costitutivo della pretesa azionata in via monitoria; secondo, che non era corretto evincere l’esistenza del contratto da altri documenti, a cominciare dalla relazione peritale dell’ing.

Cherchi, il cui presupposto era, appunto, il contratto di appalto datato 26/03/2007.

D’altra parte, il riferimento alle fatture nel verbale di accertamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era irrilevante, dato che quei documenti fiscali erano sempre stati contestati e che, per di più, l’opposta non era stata in grado di produrre le relative scritture contabili autenticate;

1.1. il primo motivo, nelle varie articolazioni, è in parte non fondato e in parte inammissibile;

1.2. in disparte la non esatta sussunzione delle varie censure relative ad errores in procedendoentro il paradigma del n. 3 anziché, com’è corretto, entro quello del n. 4, dell’articolo 360, in primo luogo, non è fondata la doglianza relativa al prospettato vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. art. 112, cod. proc. civ.; ed infatti il decisum del giudice di merito si mantiene entro i limiti del petitum , come delineato dalla domanda monitoria.

La circostanza che, in seguito alle contestazioni dell’autenticità del contratto del 26/03/2007 operate dalla parte ingiunta, il Tribunale di Sassari abbia desunto aliunde la sussistenza del contratto di appalto, che non richiede la forma scritta ad substantiam, non ha alcuna attinenza con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112, cod. proc. civ., ma riguarda piuttosto il diverso tema della prova della pretesa creditoria;

1.3. a proposito delle censure di cui agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., è il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass.03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173);

1.4. del resto, a prescindere dal riferimento, nella rubrica del mezzo di impugnazione, agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., è chiaro che al giudice di appello non viene addebitato di avere posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali e che, piuttosto, gli si imputa un ipotetico error in iudicando, consistente nel cattivo esercizio del potere di apprezzamento del materiale probatorio;

1.5. se s’interpreta la complessa censura come un rilievo critico rivolto alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di merito, in continuità con Cass. 20/04/2023, n. 10681, va evidenziato che « ”[l]’ esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)»;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o violazione o falsa applicazione degli artt. 221 e seguenti, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato le irregolarità ascrivibili al primo giudice nell’espletamento del procedimento incidentale di querela di falso;

2.1. il secondo motivo è inammissibile;

2.2. la sentenza di primo grado (confermata in appello) non si fonda sul documento - contratto di appalto del 26/03/2007 – in relazione al quale l’opponente propose querela di falso.

Ne consegue il difetto di “decisività” della doglianza e la carenza d’interesse, da parte della ricorrente, a porre in rilievo asserite irregolarità commesse dal primo giudice nel procedimento incidentale, avviato e non portato a termine a causa dell’omesso deposito in cancelleria del(l’originale del) documento impugnato;

3. con il terzo motivo [«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza di appello che ha condiviso la motivazione del Tribunale, omettendo di esaminare, allo stesso modo del primo giudice, tutte le circostanze e i documenti che la ricorrente aveva dedotto al fine di dimostrare che i lavori erano stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA];

3.1. il terzo motivo è inammissibile;

3.2. rispetto all’art. 116, cod. proc. civ., valgono le precedenti considerazioni (vedi suprapunto 1.); il vizio di “omesso esame” di cui al n. 5, dell’articolo 360, infine, non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd.

“doppia conforme”, in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili;

4. in conclusione, il ricorso è inammissibile;

5. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9049/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 207, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 524/2018 depositata il 21/11/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazio ne (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1387/09 del Tribunale di Sassari che le ordinava di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”) euro 505,307,40, oltre interessi e accessori, in relazione alle fatture nn. 6 e 7 emesse da quest’ultima per i lavori oggetto del contratto di appalto del 26/03/2007; contestò l’autenticità del contratto e l’esecuzione delle opere da parte dell’ingiungente, sostenne che le fatture nn. 6 e 7 erano state emesse per operazioni inesistenti; indicò [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) quale effettiva appaltatrice; 2. [OSCURATO:SOCIETA], nel primo atto difensivo, chiese la conferma del decreto ingiuntivo; la causa, interrotta per il fallimento dell’opposta, venne riassunta nei confronti della curatela e il Tribunale di Sassari, con sentenza 1104/2015, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA] euro 391.132,21, oltre IVA, accessori e due terzi delle spese processuali, compensandole per il resto; 3. la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], fondato su quattro motivi, così argomentando: (i) i primi due motivi, che lamentano che il Tribunale non abbia dato corso al procedimento di querela di falso conseguente al disconoscimento, operato dall’opponente, dell’autenticità del contratto del 26/03/2007, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, per un verso, ha ritenuto che, in mancanza dell’originale, non si potesse compiere la verifica dell’autenticità o meno del contratto scritto, del quale ha dichiarato l’irrilevanza; per altro verso, ha tratto aliunde la prova dell’appalto, quale contratto che non richiede la forma scritta ad substantiam; (ii) con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale, in violazione dell’art. 2697, cod. civ., avrebbe formato il proprio convincimento sulla base di documenti (prodotti dalla stessa opponente) senza valutarne in maniera corretta la rilevanza probatoria. E infatti, sostiene l’appellante, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitarsi ad estrapolare alcuni passi della consulenza tecnica dell’ing. Cherchi, svolta nella causa di responsabilità degli amministratori quando ancora non era emersa la falsità del contratto scritto; inoltre, il verbale di accertamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotto in copia, era falso e privo di valenza probatoria giacché menzionava la presenza di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], che invece non lo aveva sottoscritto; (iii) il quarto motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione della decisione appellata che, da un lato, afferma l’irrilevanza della copia del contratto del 26/03/2007, e trae da altra documentazione la prova del rapporto; dall’altro, non svolge analogo ragionamento per riconoscere l’esistenza del rapporto dedotto dall’appellante, tra essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agevolmente desumibile dalla “perizia di variante” chiesta nel corso dei lavori, in relazione al quale era stata fatta istanza di prova per testi, non ammessa dal giudice; (iv) i due ultimi rilievi critici, attinenti al tema della prova, non possono essere accolti. E questo perché, innanzitutto, il disconoscimento della firma di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante in quanto sull’atto è apposta la firma leggibile di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore delegato della società, mentre l’indicazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di “interlocutore” non aveva lo scopo di attestarne la presenza al sopralluogo e nemmeno la sua volontà di ratifica dei lavori ivi descritti. Inoltre, il Tribunale ha bene apprezzato le risultanze probatorie in quanto la documentazione allegata alla perizia comprende le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’esecuzione dei lavori, riepilogate da [OSCURATO:PERSONA] nella scheda investimenti diretta all’ente finanziatore ([OSCURATO:PERSONA]) che, dopo il sopralluogo, aveva approvato (quasi per intero) il primo SAL anche sulla base delle fatture [OSCURATO:SOCIETA] presentate dal beneficiario e aveva confermato l’esecuzione a regola d’arte delle opere in allora realizzate, il cui valore era confermato dalla relazione dell’ing. Cherchi. Il progetto di variante (febbraio 2008) e il fatto che esso contemplasse l’opera di [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:SOCIETA] non provavano nulla sui pregressi rapporti delle parti in causa, riguardanti un’opera diversa. Infine, la prova per testi, espletata in primo grado, non ha consentito di accertare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio dei lavori, poiché la teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere ricoperto l’incarico di direttore dei lavori da settembre 2007, mentre le fatture a supporto del decreto ingiuntivo risalgono ad agosto 2007; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la cassazione della sentenza d’appello; il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante la scrittura del 26/03/2007, senza trarne le necessarie conseguenze sul piano probatorio: primo, che quella scrittura era un elemento costitutivo della pretesa azionata in via monitoria; secondo, che non era corretto evincere l’esistenza del contratto da altri documenti, a cominciare dalla relazione peritale dell’ing. Cherchi, il cui presupposto era, appunto, il contratto di appalto datato 26/03/2007. D’altra parte, il riferimento alle fatture nel verbale di accertamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era irrilevante, dato che quei documenti fiscali erano sempre stati contestati e che, per di più, l’opposta non era stata in grado di produrre le relative scritture contabili autenticate; 1.1. il primo motivo, nelle varie articolazioni, è in parte non fondato e in parte inammissibile; 1.2. in disparte la non esatta sussunzione delle varie censure relative ad errores in procedendoentro il paradigma del n. 3 anziché, com’è corretto, entro quello del n. 4, dell’articolo 360, in primo luogo, non è fondata la doglianza relativa al prospettato vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. art. 112, cod. proc. civ.; ed infatti il decisum del giudice di merito si mantiene entro i limiti del petitum , come delineato dalla domanda monitoria. La circostanza che, in seguito alle contestazioni dell’autenticità del contratto del 26/03/2007 operate dalla parte ingiunta, il Tribunale di Sassari abbia desunto aliunde la sussistenza del contratto di appalto, che non richiede la forma scritta ad substantiam, non ha alcuna attinenza con il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112, cod. proc. civ., ma riguarda piuttosto il diverso tema della prova della pretesa creditoria; 1.3. a proposito delle censure di cui agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., è il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass.03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173); 1.4. del resto, a prescindere dal riferimento, nella rubrica del mezzo di impugnazione, agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., è chiaro che al giudice di appello non viene addebitato di avere posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali e che, piuttosto, gli si imputa un ipotetico error in iudicando, consistente nel cattivo esercizio del potere di apprezzamento del materiale probatorio; 1.5. se s’interpreta la complessa censura come un rilievo critico rivolto alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di merito, in continuità con Cass. 20/04/2023, n. 10681, va evidenziato che « ”[l]’ esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)»; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o violazione o falsa applicazione degli artt. 221 e seguenti, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato le irregolarità ascrivibili al primo giudice nell’espletamento del procedimento incidentale di querela di falso; 2.1. il secondo motivo è inammissibile; 2.2. la sentenza di primo grado (confermata in appello) non si fonda sul documento - contratto di appalto del 26/03/2007 – in relazione al quale l’opponente propose querela di falso. Ne consegue il difetto di “decisività” della doglianza e la carenza d’interesse, da parte della ricorrente, a porre in rilievo asserite irregolarità commesse dal primo giudice nel procedimento incidentale, avviato e non portato a termine a causa dell’omesso deposito in cancelleria del(l’originale del) documento impugnato; 3. con il terzo motivo [«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza di appello che ha condiviso la motivazione del Tribunale, omettendo di esaminare, allo stesso modo del primo giudice, tutte le circostanze e i documenti che la ricorrente aveva dedotto al fine di dimostrare che i lavori erano stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA]; 3.1. il terzo motivo è inammissibile; 3.2. rispetto all’art. 116, cod. proc. civ., valgono le precedenti considerazioni (vedi suprapunto 1.); il vizio di “omesso esame” di cui al n. 5, dell’articolo 360, infine, non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd. “doppia conforme”, in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili; 4. in conclusione, il ricorso è inammissibile; 5. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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