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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41966/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa, dichiarandolo colpevole del reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 200, è generica, poiché non indica da quale dato processuale emergerebbe il presupposto necessario della mancata opposizione delle persone offese; Ritenuto che il quarto motivo, che lamenta la eccessività della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è generico posto che la pena per il reato continuato è stata applicata in prossimità dei minimi edittali e non richiede particolare impegno motivazionale, mentre non viene indicato alcun elemento concreto, in tesi pretermesso, che avrebbe consentito di ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (il ricorso si limita a sostenere che la circostanza risulta "dagli atti e dalla sentenza stessa"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa, dichiarandolo colpevole del reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 200, è generica, poiché non indica da quale dato processuale emergerebbe il presupposto necessario della mancata opposizione delle persone offese; Ritenuto che il quarto motivo, che lamenta la eccessività della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, è generico posto che la pena per il reato continuato è stata applicata in prossimità dei minimi edittali e non richiede particolare impegno motivazionale, mentre non viene indicato alcun elemento concreto, in tesi pretermesso, che avrebbe consentito di ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. (il ricorso si limita a sostenere che la circostanza risulta "dagli atti e dalla sentenza stessa"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 41966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris