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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13825/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1018/2023 depositatail 14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 07/03/2024, la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n. 1018/2023della Corte d’Appello di Lecce depositata il 14/12/2023.2.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. il 19 marzo 2015 si opponeva a un decretoingiuntivo emesso su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il Tribunale diBrindisi le aveva ingiunto il pagamento, in via solidale con [OSCURATO:SOCIETA].,dell’importo di € 229.226,20 relativo ad attività di trasporto effettuatedalla ricorrente, e ciò in applicazione dell'art 7 ter del D.lgs. 286/2005(Disposizioni in materia di azione diretta per il pagamento dei serviziprestati nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto), invirtù del quale trasportatore e committente ([OSCURATO:SOCIETA].) erano daconsiderarsi entrambi tenuti al pagamento.4.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 30 giugno 2020 respingeval’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. e confermava il decreto ingiuntivocondannandola alle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltreC.N.P.A. e rimborso forfettario del 15%.5.

Avverso la suddetta decisione del giudice dell’appello proponeva appelloAlenia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la controparte qui ricorrente,la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello e, per l’effetto, revocavail decreto ingiuntivo n. 332/2015 condannando la società appellataLogimed s.r.l. alle spese del giudizio di primo e secondo grado.6.

Entrambe le parti hanno depositato atti che non possono qualificarsicome memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.Motivi della decisione7.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., “Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivodella procedura inerente alla eccepita carenza di legittimazioneprocessuale dell’attrice opponente”.

Ciò in quanto per effetto dellaNumero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026procura speciale ad agire in giudizio rilasciata direttamente da AleniaSpa all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe ricevuto soltanto la facoltà di“agire in giudizio in nome e per conto” della società, senza alcunrichiamo della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, cosìda rendere la procura inidonea a conferire la correlata legittimazioneprocessuale.8.

Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,“Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo dellaprocedura: conseguenza della eccepita carenza di legittimazioneprocessuale dell’attrice è la declaratoria di definitività del decretoingiuntivo n. 332/2015, con ogni conseguenza di legge al punto cheprecede (pag. 10 del presente ricorso)”.9.

Lamenta che, una volta accertata l’inammissibilità dell’opposizione perdifetto di potere di rappresentanza sostanziale – e dunque processuale– dell’attrice, il decreto ingiuntivo n. 332/2015 dovesse ritenersipassato in giudicato.10.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.11.

Parte ricorrente in sede di appello ha riproposto la questione dellarappresentanza sostanziale della parte che ha conferito la procura alleliti come tema di eccezione riproposta in sede di impugnazione ex art.346 c.p.c., senza però impugnare il suo sostanziale rigetto.

Lapronunzia delle Sezioni Unite n.4666/98, richiamata a supporto delmotivo di impugnazione, invero, ha espressamente sancito che l’esamedella regolare costituzione del rapporto processuale, costituendo unpresupposto del processo, può essere compiuto in ogni stato e gradodel giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, “con il solo limitedella formazione del giudicato”.Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/202612.

Non rileva che il giudice abbia valutato solo il merito delle questionisenza pronunciarsi sulla questione di rito della legittimazioneprocessuale della parte, contestata dalla controparte.13.

Alla luce del principio richiamato, sulla questione processuale,implicitamente decisa e non fatta oggetto di specifico motivo diimpugnazione, si è in realtà formato un giudicato interno; e pertanto,in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non costituendo ostacolo allaformazione del giudicato il carattere eventualmente implicito delladecisione, il suddetto giudicato avrebbe dovuto essere specificamenteimpugnato, non essendo sufficiente che l’eccezione sia stata reiterata insede di appello ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

U. n. 11799 del2017).14.

Sicché la deducente avrebbe dovuto impugnare in sede di appellola statuizione implicita di rigetto della eccezione processuale e, nonavendolo fatto, la censura non può più essere esaminata in sede digiudizio di legittimità, stante il giudicato implicitamente formatosi.15.

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentesi lamenta della “Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 7-ter.

D.lgs. 286/2005 (Disposizioni in materia di azione diretta) – pag.11 del presente ricorso)”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamenteritenuto insussistente, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualità di“committente” finale del contratto di trasporto, negando laresponsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento dei corrispettividovuti.

Sostiene la ricorrente che il principio di solidarietà espressodalla norma in questione non rilevi soltanto in tema di filiera di sub-vettori che lavorano in sub-appalto, bensì anche nei casi allorquando lasocietà committente pattuisca gli oneri di consegna a carico delfornitore e questi (GSE), anziché provvedere al trasporto direttamente,avendone la capacità logistica, incarichi altro vettore (la [OSCURATO:SOCIETA]).Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/202616.

Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l’azione diretta delvettore prevista dalla normativa speciale può essere esercitata solo neiconfronti di “coloro che hanno ordinato il trasporto”, nei limiti delleprestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita.

Sicché, harilevato che la documentazione in atti dimostra come l’ordine ditrasporto fosse stato impartito dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]. alla Logistic quiricorrente, mentre [OSCURATO:SOCIETA] rivestiva il ruolo di fruitore finale dei beni daconsegnare, nell’ambito di un rapporto di fornitura di componentisticaaeronautica, del tutto estraneo al contratto di trasporto, in atti nondocumentato.17.

Il motivo è infondato.18.

Il giudice del merito, ha correttamente considerato che la fattispeciein esame resti fuori dall’ombrello di protezione accordato dalla legge aisoli sub-vettori, sul rilievo in fatto, in tale sede incensurabile, che nonè provato che il committente del fornitore abbia stipulato un contrattodi trasporto per i beni che dovevano essergli consegnati.19.

La normativa in questione, all’art. 7-ter.

D.lgs. 286/2005, sanciscetestualmente che “ll vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ilquale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, asua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contrattostipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, intesocome mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per ilpagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hannoordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle soleprestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salval'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria contropartecontrattuale”.20.

Tale normativa speciale, statuendo ex lege l’ampliamento dellaplatea dei soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo spettanteal/i sub-vettore/i per le prestazioni di trasporto, risulta certamente aNumero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debolerispetto agli altri attori del comparto del trasporto.21.

La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell’obbligazione dipagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad esseretestualmente prevista a maggior tutela dei soggetti coinvolti nellacatena di un unico contratto di trasporto, è espressione del piùgenerale principio di solidarietà passiva sancito dall’art. 1294 c.c.,quando sussistono più condebitori della medesima prestazione oggettodell’obbligazione.

Tuttavia, l’estensione della solidarietà al committentedella fornitura di beni non si giustifica allorché la consegna delle coserisulti affidata dal solo fornitore a un vettore mediante un singolocontratto di trasporto, il quale a sua volta la affidi a un sub-vettore, inassenza di un contratto di trasporto che veda anche il committentecome parte del contratto.22.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.23.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00(di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1018/2023 depositatail 14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 07/03/2024, la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n. 1018/2023della Corte d’Appello di Lecce depositata il 14/12/2023.2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. il 19 marzo 2015 si opponeva a un decretoingiuntivo emesso su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui il Tribunale diBrindisi le aveva ingiunto il pagamento, in via solidale con [OSCURATO:SOCIETA].,dell’importo di € 229.226,20 relativo ad attività di trasporto effettuatedalla ricorrente, e ciò in applicazione dell'art 7 ter del D.lgs. 286/2005(Disposizioni in materia di azione diretta per il pagamento dei serviziprestati nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto), invirtù del quale trasportatore e committente ([OSCURATO:SOCIETA].) erano daconsiderarsi entrambi tenuti al pagamento.4. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 30 giugno 2020 respingeval’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. e confermava il decreto ingiuntivocondannandola alle spese, liquidate in complessivi € 800,00 oltreC.N.P.A. e rimborso forfettario del 15%.5. Avverso la suddetta decisione del giudice dell’appello proponeva appelloAlenia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la controparte qui ricorrente,la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello e, per l’effetto, revocavail decreto ingiuntivo n. 332/2015 condannando la società appellataLogimed s.r.l. alle spese del giudizio di primo e secondo grado.6. Entrambe le parti hanno depositato atti che non possono qualificarsicome memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.Motivi della decisione7. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 5c.p.c., “Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivodella procedura inerente alla eccepita carenza di legittimazioneprocessuale dell’attrice opponente”. Ciò in quanto per effetto dellaNumero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026procura speciale ad agire in giudizio rilasciata direttamente da AleniaSpa all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe ricevuto soltanto la facoltà di“agire in giudizio in nome e per conto” della società, senza alcunrichiamo della titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, cosìda rendere la procura inidonea a conferire la correlata legittimazioneprocessuale.8. Con il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,“Nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo dellaprocedura: conseguenza della eccepita carenza di legittimazioneprocessuale dell’attrice è la declaratoria di definitività del decretoingiuntivo n. 332/2015, con ogni conseguenza di legge al punto cheprecede (pag. 10 del presente ricorso)”.9. Lamenta che, una volta accertata l’inammissibilità dell’opposizione perdifetto di potere di rappresentanza sostanziale – e dunque processuale– dell’attrice, il decreto ingiuntivo n. 332/2015 dovesse ritenersipassato in giudicato.10. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.11. Parte ricorrente in sede di appello ha riproposto la questione dellarappresentanza sostanziale della parte che ha conferito la procura alleliti come tema di eccezione riproposta in sede di impugnazione ex art.346 c.p.c., senza però impugnare il suo sostanziale rigetto. Lapronunzia delle Sezioni Unite n.4666/98, richiamata a supporto delmotivo di impugnazione, invero, ha espressamente sancito che l’esamedella regolare costituzione del rapporto processuale, costituendo unpresupposto del processo, può essere compiuto in ogni stato e gradodel giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, “con il solo limitedella formazione del giudicato”.Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/202612. Non rileva che il giudice abbia valutato solo il merito delle questionisenza pronunciarsi sulla questione di rito della legittimazioneprocessuale della parte, contestata dalla controparte.13. Alla luce del principio richiamato, sulla questione processuale,implicitamente decisa e non fatta oggetto di specifico motivo diimpugnazione, si è in realtà formato un giudicato interno; e pertanto,in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non costituendo ostacolo allaformazione del giudicato il carattere eventualmente implicito delladecisione, il suddetto giudicato avrebbe dovuto essere specificamenteimpugnato, non essendo sufficiente che l’eccezione sia stata reiterata insede di appello ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U. n. 11799 del2017).14. Sicché la deducente avrebbe dovuto impugnare in sede di appellola statuizione implicita di rigetto della eccezione processuale e, nonavendolo fatto, la censura non può più essere esaminata in sede digiudizio di legittimità, stante il giudicato implicitamente formatosi.15. Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrentesi lamenta della “Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 7-ter. D.lgs. 286/2005 (Disposizioni in materia di azione diretta) – pag.11 del presente ricorso)”. La Corte d’appello avrebbe erroneamenteritenuto insussistente, in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualità di“committente” finale del contratto di trasporto, negando laresponsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento dei corrispettividovuti. Sostiene la ricorrente che il principio di solidarietà espressodalla norma in questione non rilevi soltanto in tema di filiera di sub-vettori che lavorano in sub-appalto, bensì anche nei casi allorquando lasocietà committente pattuisca gli oneri di consegna a carico delfornitore e questi (GSE), anziché provvedere al trasporto direttamente,avendone la capacità logistica, incarichi altro vettore (la [OSCURATO:SOCIETA]).Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/202616. Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto che l’azione diretta delvettore prevista dalla normativa speciale può essere esercitata solo neiconfronti di “coloro che hanno ordinato il trasporto”, nei limiti delleprestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. Sicché, harilevato che la documentazione in atti dimostra come l’ordine ditrasporto fosse stato impartito dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]. alla Logistic quiricorrente, mentre [OSCURATO:SOCIETA] rivestiva il ruolo di fruitore finale dei beni daconsegnare, nell’ambito di un rapporto di fornitura di componentisticaaeronautica, del tutto estraneo al contratto di trasporto, in atti nondocumentato.17. Il motivo è infondato.18. Il giudice del merito, ha correttamente considerato che la fattispeciein esame resti fuori dall’ombrello di protezione accordato dalla legge aisoli sub-vettori, sul rilievo in fatto, in tale sede incensurabile, che nonè provato che il committente del fornitore abbia stipulato un contrattodi trasporto per i beni che dovevano essergli consegnati.19. La normativa in questione, all’art. 7-ter. D.lgs. 286/2005, sanciscetestualmente che “ll vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ilquale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, asua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contrattostipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, intesocome mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per ilpagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hannoordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle soleprestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salval'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria contropartecontrattuale”.20. Tale normativa speciale, statuendo ex lege l’ampliamento dellaplatea dei soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo spettanteal/i sub-vettore/i per le prestazioni di trasporto, risulta certamente aNumero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debolerispetto agli altri attori del comparto del trasporto.21. La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell’obbligazione dipagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad esseretestualmente prevista a maggior tutela dei soggetti coinvolti nellacatena di un unico contratto di trasporto, è espressione del piùgenerale principio di solidarietà passiva sancito dall’art. 1294 c.c.,quando sussistono più condebitori della medesima prestazione oggettodell’obbligazione. Tuttavia, l’estensione della solidarietà al committentedella fornitura di beni non si giustifica allorché la consegna delle coserisulti affidata dal solo fornitore a un vettore mediante un singolocontratto di trasporto, il quale a sua volta la affidi a un sub-vettore, inassenza di un contratto di trasporto che veda anche il committentecome parte del contratto.22. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00(di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025Numero registro generale 6780/2024Numero sezionale 4565/2025Numero di raccolta generale 13825/2026Data pubblicazione 12/05/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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