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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16876/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 349/2023 depositata il12/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMauro Vitiello, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata echiedendo che la Corte rigetti il ricorso.1.

Con atto di citazione notificato il 26.11.2020 [OSCURATO:PERSONA],intestataria di un contratto di fornitura idrica, conveniva in giudizio innanzial Giudice di Pace l’E.A.S. in l.c.a., quale fornitore, al fine di dichiarare nondovute le pretese di credito versate in una fattura del 2.12.2019 relativa a“consumi idrici 2015”, in una seconda fattura del 19.12.2019 per “consumiidrici 2016”, e in una terza fattura del 26.03.2020 inerente a “consumiidrici 2017”.2.

A supporto della domanda, deduceva, in particolare, l’intervenutaprescrizione biennale ex art. 1 della legge n. 205 del 2017.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, davanti al quale resisteva la convenuta,accoglieva la domanda formulata, ritenendo maturata la prescrizionebiennale, con pronuncia confermata, in sede di appello, dal Tribunale,secondo cui la norma in parola ha derogato all’art. 2948, n. 4, cod. civ.,introducendo uno speciale regime prescrizionale da applicare a tutte lefatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, pur riferite e daancorare temporalmente a consumi pregressi quali fatti costitutividell’insorgenza ed esigibilità del diritto di credito, disponendo, così,implicitamente, un’applicazione retroattiva dello speciale e novello regimeprescrizionale.4.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’ente AcquedottiSiciliani in l.c.a., articolando tre motivi.È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/20265.

Con ordinanza interlocutoria n. 19683 del 2025 veniva disposto ilrinvio alla pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, edell’art. 2935, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, in particolare,mancando di considerare che la scadenza di pagamento indicata nellafattura determinava non l’inizio dell’applicazione retroattiva dellaprescrizione biennale, ma quello del decorso del termine prescrizionalestesso, non essendovi riferimento, nella disciplina legislativa speciale, aiconsumi, sicché non era maturata alcuna estinzione in relazione allepretese creditorie revocate in discussione.7.

Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, commi 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, 11, preleggi,2948, cod. civ., 74-bis, legge n. 633 del 1972, poiché il Tribunale avrebbeerrato mancando di considerare che la prescrizione biennale dovevatrovare applicazione ai consumi successivi al 1° gennaio 2020, a maggiorragione nei casi di pregresse operazioni di verifica del consumo, svolte dasoggetti non più gestori poiché in sopravvenuta liquidazione coattaamministrativa.8.

Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erratomancando di motivare in ordine alla non decorsa prescrizione del canonedi depurazione e della fognatura, compresi nelle “bollette”, cui non potevaapplicarsi la discussa e nuova prescrizione biennale.9.

Il primo motivo è fondato per quanto di ragione, conassorbimento logico del secondo.10.

Questa Corte ha di recente affermato che, in tema diprescrizione più breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017,Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ebilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che «Ledisposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza èsuccessiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020», va interpretatonel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative alsettore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio2020 e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data discadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazionianteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della leggeprecedente, non residui un termine minore, utilizzando la regola generaledesumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione cod. civ. (Cass.,29/05/2024, n. 15102).11.

L’arresto ha precisato che dall’interpretazione dell’art. 1, comma10, della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni: laprima attiene all’applicazione del termine di prescrizione ridotto - dacinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedentiall’entrata in vigore della legge (e nella specie essi riguardano gli anni2015, 2016, 2017), e quindi, per i consumi in parola, al 1° gennaio 2020,come da norma transitoria; la seconda concerne l’individuazione del dies aquo di decorrenza del termine di prescrizione stesso.12.

Riguardo alla prima questione la norma, art. 1, comma 10, leggen. 205 del 2017, è letteralmente chiara nel senso che deve farsiriferimento «alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva…» alledate specificate a seconda della tipologia di consumi.13.

Sul punto, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod.proc. civ., la Prima Presidente di questa Corte, pur dichiarandoloinammissibile, con riferimento proprio al regime giuridico dellaprescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici, «quando iconsumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio2020», ha chiarito che «la disposizione transitoria di cui all’art. 1, commaNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/202610, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’eventotemporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionalebiennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento dellefatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi» (decreto n.12522 del 10 maggio 2023).14.

La seconda questione, come detto, attiene all’individuazione deldies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento– come nella fattispecie – a consumi verificatisi prima del 1° gennaio2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamentosuccessiva al 1 ° gennaio 2020.15.

La decorrenza dev’essere individuata da quando i creditidiventino esigibili, e dunque in questo senso dalla corretta data discadenza del pagamento indicata nella fatturazione.16.

Sul punto dev’essere ribadita, ricostruttivamente, nei terminiche seguono, la conclusione fatta propria dal precedente del 2024 soprarichiamato.17.

È stato in passato affermato che:- il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un entefornitore configura una prestazione periodica con connotati diautonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo,sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione brevequinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442; conforme, sullasomministrazione di energia elettrica, Cass., 21 giugno 1999, n.6209);- il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti disomministrazione, va individuato alla scadenza del periodo diconsumo, laddove «condizione necessaria e sufficiente perché laprescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare deldiritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio,Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e noninfluendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, valea dire i semplici ostacoli fattuali a tale esercizio, come la difficoltàd’integrale contabilizzazione del credito (Cass., n. 6209 del 1999,cit.).18.

Tali conclusioni non possono essere mantenute quandointervenga una novella normativa che riduca il periodo di prescrizione,portandolo da cinque a due anni, con l’intento di restringere i tempid’incertezza nel rapporto tra ente e utente.19.

La riduzione, dunque, non può essere interpretata nel senso dideterminare, pur da un certo e futuro momento, una retrodatazionedell’effetto estintivo prescrizionale lesiva del generale affidamento fattonelle norme pregresse, desumibile dall’art. 11 delle preleggi in coerenzacon i canoni di ragionevole tutela dei diritti cui agli artt. 3 e 24 Cost.20.

È vero che il legislatore potrebbe aver inteso, differendo, comenel caso, in avanti nel tempo l’acquisto di efficacia del nuovo regimeregolatorio, che il creditore non avrebbe potuto più far affidamento sulleprevisioni precedenti da quella futura data, dando così il tempo per evitareprescrizioni (nel caso, la legge del 2017, entrata in vigore il 1° gennaio2018, ha stabilito, per i consumi idrici, l’efficacia delle nuove previsioni diprescrizione biennale dal 1° gennaio 2020, con un lasso temporale di dueanni).21.

Ma tutto ciò avrebbe dovuto essere affermato esplicitamenteproprio perché in discostamento dal principio generale, laddove depone insenso contrario la stessa novella che ha contenuto tale differimento a solidue mesi, ad esempio, per i consumi elettrici (lettera a) del comma 10dell’art. 1 citato).21.1.

D’altra parte, dev’essere ricordato che l’art. 1, comma 4,citato, stabilisce anche che «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e ilNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce lemisure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori dellafiliera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondoperiodo».21.2.

L’ARERA ha quindi provveduto a regolare attuativamente ilsettore a cominciare, in particolare, dalla delibera n. 97 del 2018 e poi conaltre delibere quali in specie la n. 547 del 2019 e la n. 610 del 2021,integrative della normativa primaria, specie con riferimento ai tempi difatturazione, alla fatturazione dei conguagli e a quella dei consumirisalenti a più di due anni, suggerendo, sin dalla prima delle deliberemenzionate, che «la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio2018 decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato aemettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazionevigente».In particolare, il Pubblico Ministero (non essendo dirimente, come sivedrà, in questo caso, il tema dell’onere della specifica prova desunta daun atto amministrativo non prodotto, su cui v.

Cass., 19/03/2025, n.7387) sottolinea, per lumeggiare la ricostruzione, che la delibera n. 547del 2019 ha individuato in 45 giorni solari successivi alla chiusura delperiodo di riferimento il termine entro il quale i gestori sono obbligati ademettere la fattura per i consumi idrici, «con la conseguenza che iltermine prescrizionale biennale in discorso debba farsi coincidere, nel casodi ritardata emissione della fattura, con la scadenza del termine ultimo peremettere fattura previsto dalla suindicata delibera di ARERA» (pag. 2 delleconclusioni scritte).21.3.

Una volta andato a regime il nuovo assetto, la previsionedando della stessa tale complessiva lettura ermeneutica nel valorizzare uncontenuto in essa focalizzabile seppure inespresso – che sia lo stessoNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026gestore del servizio ovvero fornitore creditore a poter unilateralmenteposporre il termine di decorrenza della prescrizione, potendosi individuarela stessa dal momento di corretta fatturazione ovvero dell’insorgenzadell’obbligo della stessa, con possibilità di dedurre, in tesi, che talefatturazione è stata, in ipotesi, appunto differita in violazione delcomplessivo perimetro regolatorio.21.4.

Deve dunque ritenersi rilevante non il tempo in cui sianoavvenute le forniture idriche, ma il momento in cui il fornitore emette lafattura (con relativa scadenza di pagamento) o, in caso di ritardo, il tempoin cui egli era tenuto ad emettere il documento di fatturazione.A tale momento va quindi agganciato il dies a quo di decorrenzadella prescrizione, che è di entità biennale per le fatture il cui termine discadenza sia successivo al 1° gennaio 2020, anche qualora i consumirisalgano ad un'epoca antecedente a tale data.Così disponendo il legislatore ha inteso richiamare i gestori ad uncorretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi,assegnando agli stessi un termine congruo per allinearsi con l'emissionedelle fatture, stante la divaricazione temporale tra l'entrata in vigore dellalegge 205/17 (1° gennaio 2018) e il termine (1° gennaio 2020) adecorrere dal quale fare applicazione della nuova prescrizione biennale.22.

Ciò posto, occorre aggiungere quanto segue in ordine al periodoa cavallo della data del 2 gennaio 2020.23.

Nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi adecorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura,il gestore creditore potrebbe – nei casi in cui sono più remote leprestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinqueanni di cui alla vecchia normativa: per consumi annuali del 2015, con diesa quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza dipagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, laNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi oltre i cinque anni diprescrizione desunti dalla pregressa disciplina.23.1.

Per tale ragione deve farsi applicazione analogica (Cass., n.15012 del 2024, cit., con ivi richiamata ulteriore giurisprudenza) delprincipio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile,il quale prevede «quando per l’esercizio di un diritto ovvero per laprescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve diquello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica ancheall’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapionein corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso èstabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II,dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall’entrata in vigore delcodice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della leggeprecedente, non rimanga a decorrere un termine minore».24.

Valorizzando la parte finale della disposizione in cui è formulatoil caveat «purché, a norma della legge precedente, non rimanga adecorrere un termine minore», deve quindi ritenersi che, nel caso diabbreviazione del termine prescrizionale, il dies a quo dev’esserecomputato a decorrere dalla nuova legge, sempre che, alla luce deldettato dell’articolo 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata invigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della leggeprecedente, un termine inferiore.25.

Come ancora rammentato dall’arresto inizialmente richiamato eche si sta sul punto ribadendo e riprendendo, si è così affermato (Cass., 9aprile 2003, n. 5522, Cass., Sez.

U., 4 marzo 2008, n. 5784, che si èdiscostata dal precedente appena richiamato per altri aspetti) che occorrefar riferimento all’articolo 252, disp. att. cod. civ., posto che a questadisposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinatouna fattispecie analoga (Corte cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valoredi regola generale.Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/202626.

Ribadisce pertanto l’arresto che «quando per l’esercizio di undiritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione,più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applicaanche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalladata di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a normadella legge precedente rimanga a decorrere un termine superiore».27.

Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere maisuperiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1°gennaio 2020;28.

E allora, nella fattispecie in esame la nuova prescrizione biennaledecorreva dalla data di scadenza di pagamento di cui alle fatture, tuttepacificamente e documentalmente dal 2 gennaio 2020 in poi, ma senzache potesse essere esteso il precedente periodo quinquennale conscadenza:- per i consumi idrici 2015 al 31 dicembre 2020, essendo irrilevanteche la fattura riporti, come accertato dal Tribunale, la data di scadenza del2 gennaio 2020, non potendo rimettersi alla parte creditrice il differimentounilaterale della prescrizione;- per i consumi 2016 al 31 dicembre 2021, per le stesse ragioni(data di scadenza della fattura accertata parimenti al 19 gennaio 2020);- per i consumi 2017, comunque nel 2022 (data di scadenza dellafattura accertata parimenti al 29 aprile 2020).Va detto, a questo punto, che non potrebbe ragionarsi (comesembra fare il Pubblico Ministero), come se – ritenuta la delibera ARERAdel 2019 applicabile retroattivamente dalla fine dei periodi di riferimentopregressi, ovvero, in tesi ma ultronea rispetto al combinato disposto con ildato legislativo, dal momento della sua adozione nel 2019 – ciòcomportasse, nel contempo, l’applicazione da quel momento,retroattivamente, della prescrizione biennale in ragione, ad instar di unasanzione, della singola tardiva fatturazione.Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026La prescrizione biennale opera sempre in ragione delle scadenze dal2 gennaio 2020:a) sia nel caso di quelle riportate nelle fatture per periodi “pregressi”rispetto all’ipotesi sub b), ferma l’applicazione del principioevincibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codicecivile;b) sia per le altre dal 2 gennaio 2020 secondo la disciplinaregolamentare attuativa e a decorrere da quel momento anche sefatturate tardivamente, secondo quanto sopra specificato.Ciò proprio in compiuta coerenza con l’individuata finalità dellegislatore di dare al gestore e creditore, fino a quella data, tempo perprepararsi alla fatturazione e il recupero dei crediti con il nuovo regimeprescrizionale, fermo quello precedente nei limiti così ricostruiti.29.

Atteso che l’originaria domanda giudiziale (di contestazione dellepretese creditorie ricevute) è stata pacificamente notificata nel novembre2020 (come indicato in ricorso e documentato in atti), ne segue che laprescrizione non era decorsa: la decisione del Tribunale dev’essere perciòcassata.30.

Il terzo motivo è inammissibile.31.

Difatti, la questione dell’inclusione dei canoni sollevata, risultanuova non discorrendone appunto la decisione, e come tale nonammissibile per la prima volta in questa sede implicando altriaccertamenti di fatto (v. solo ad esempio Cass., 13/12/2019, n. 32804).31.1.

La parte non dimostra né spiega specificatamente in ricorso diaverla effettivamente dedotta per tempo, né di averla idoneamentesupportata con documentazione potenzialmente decisiva.32.

Spese al giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzoNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivo.

Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale diTrapani, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendodel suindicato principio applicazione, e pronunci anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/4/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 349/2023 depositata il12/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMauro Vitiello, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata echiedendo che la Corte rigetti il ricorso.1. Con atto di citazione notificato il 26.11.2020 [OSCURATO:PERSONA],intestataria di un contratto di fornitura idrica, conveniva in giudizio innanzial Giudice di Pace l’E.A.S. in l.c.a., quale fornitore, al fine di dichiarare nondovute le pretese di credito versate in una fattura del 2.12.2019 relativa a“consumi idrici 2015”, in una seconda fattura del 19.12.2019 per “consumiidrici 2016”, e in una terza fattura del 26.03.2020 inerente a “consumiidrici 2017”.2. A supporto della domanda, deduceva, in particolare, l’intervenutaprescrizione biennale ex art. 1 della legge n. 205 del 2017.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, davanti al quale resisteva la convenuta,accoglieva la domanda formulata, ritenendo maturata la prescrizionebiennale, con pronuncia confermata, in sede di appello, dal Tribunale,secondo cui la norma in parola ha derogato all’art. 2948, n. 4, cod. civ.,introducendo uno speciale regime prescrizionale da applicare a tutte lefatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, pur riferite e daancorare temporalmente a consumi pregressi quali fatti costitutividell’insorgenza ed esigibilità del diritto di credito, disponendo, così,implicitamente, un’applicazione retroattiva dello speciale e novello regimeprescrizionale.4. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’ente AcquedottiSiciliani in l.c.a., articolando tre motivi.È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/20265. Con ordinanza interlocutoria n. 19683 del 2025 veniva disposto ilrinvio alla pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, edell’art. 2935, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, in particolare,mancando di considerare che la scadenza di pagamento indicata nellafattura determinava non l’inizio dell’applicazione retroattiva dellaprescrizione biennale, ma quello del decorso del termine prescrizionalestesso, non essendovi riferimento, nella disciplina legislativa speciale, aiconsumi, sicché non era maturata alcuna estinzione in relazione allepretese creditorie revocate in discussione.7. Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, commi 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, 11, preleggi,2948, cod. civ., 74-bis, legge n. 633 del 1972, poiché il Tribunale avrebbeerrato mancando di considerare che la prescrizione biennale dovevatrovare applicazione ai consumi successivi al 1° gennaio 2020, a maggiorragione nei casi di pregresse operazioni di verifica del consumo, svolte dasoggetti non più gestori poiché in sopravvenuta liquidazione coattaamministrativa.8. Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erratomancando di motivare in ordine alla non decorsa prescrizione del canonedi depurazione e della fognatura, compresi nelle “bollette”, cui non potevaapplicarsi la discussa e nuova prescrizione biennale.9. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione, conassorbimento logico del secondo.10. Questa Corte ha di recente affermato che, in tema diprescrizione più breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017,Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ebilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che «Ledisposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza èsuccessiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020», va interpretatonel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative alsettore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio2020 e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data discadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazionianteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della leggeprecedente, non residui un termine minore, utilizzando la regola generaledesumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione cod. civ. (Cass.,29/05/2024, n. 15102).11. L’arresto ha precisato che dall’interpretazione dell’art. 1, comma10, della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni: laprima attiene all’applicazione del termine di prescrizione ridotto - dacinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedentiall’entrata in vigore della legge (e nella specie essi riguardano gli anni2015, 2016, 2017), e quindi, per i consumi in parola, al 1° gennaio 2020,come da norma transitoria; la seconda concerne l’individuazione del dies aquo di decorrenza del termine di prescrizione stesso.12. Riguardo alla prima questione la norma, art. 1, comma 10, leggen. 205 del 2017, è letteralmente chiara nel senso che deve farsiriferimento «alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva…» alledate specificate a seconda della tipologia di consumi.13. Sul punto, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod.proc. civ., la Prima Presidente di questa Corte, pur dichiarandoloinammissibile, con riferimento proprio al regime giuridico dellaprescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici, «quando iconsumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio2020», ha chiarito che «la disposizione transitoria di cui all’art. 1, commaNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/202610, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’eventotemporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionalebiennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento dellefatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi» (decreto n.12522 del 10 maggio 2023).14. La seconda questione, come detto, attiene all’individuazione deldies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento– come nella fattispecie – a consumi verificatisi prima del 1° gennaio2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamentosuccessiva al 1 ° gennaio 2020.15. La decorrenza dev’essere individuata da quando i creditidiventino esigibili, e dunque in questo senso dalla corretta data discadenza del pagamento indicata nella fatturazione.16. Sul punto dev’essere ribadita, ricostruttivamente, nei terminiche seguono, la conclusione fatta propria dal precedente del 2024 soprarichiamato.17. È stato in passato affermato che:- il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un entefornitore configura una prestazione periodica con connotati diautonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo,sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione brevequinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442; conforme, sullasomministrazione di energia elettrica, Cass., 21 giugno 1999, n.6209);- il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti disomministrazione, va individuato alla scadenza del periodo diconsumo, laddove «condizione necessaria e sufficiente perché laprescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare deldiritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio,Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e noninfluendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, valea dire i semplici ostacoli fattuali a tale esercizio, come la difficoltàd’integrale contabilizzazione del credito (Cass., n. 6209 del 1999,cit.).18. Tali conclusioni non possono essere mantenute quandointervenga una novella normativa che riduca il periodo di prescrizione,portandolo da cinque a due anni, con l’intento di restringere i tempid’incertezza nel rapporto tra ente e utente.19. La riduzione, dunque, non può essere interpretata nel senso dideterminare, pur da un certo e futuro momento, una retrodatazionedell’effetto estintivo prescrizionale lesiva del generale affidamento fattonelle norme pregresse, desumibile dall’art. 11 delle preleggi in coerenzacon i canoni di ragionevole tutela dei diritti cui agli artt. 3 e 24 Cost.20. È vero che il legislatore potrebbe aver inteso, differendo, comenel caso, in avanti nel tempo l’acquisto di efficacia del nuovo regimeregolatorio, che il creditore non avrebbe potuto più far affidamento sulleprevisioni precedenti da quella futura data, dando così il tempo per evitareprescrizioni (nel caso, la legge del 2017, entrata in vigore il 1° gennaio2018, ha stabilito, per i consumi idrici, l’efficacia delle nuove previsioni diprescrizione biennale dal 1° gennaio 2020, con un lasso temporale di dueanni).21. Ma tutto ciò avrebbe dovuto essere affermato esplicitamenteproprio perché in discostamento dal principio generale, laddove depone insenso contrario la stessa novella che ha contenuto tale differimento a solidue mesi, ad esempio, per i consumi elettrici (lettera a) del comma 10dell’art. 1 citato).21.1. D’altra parte, dev’essere ricordato che l’art. 1, comma 4,citato, stabilisce anche che «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e ilNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce lemisure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori dellafiliera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondoperiodo».21.2. L’ARERA ha quindi provveduto a regolare attuativamente ilsettore a cominciare, in particolare, dalla delibera n. 97 del 2018 e poi conaltre delibere quali in specie la n. 547 del 2019 e la n. 610 del 2021,integrative della normativa primaria, specie con riferimento ai tempi difatturazione, alla fatturazione dei conguagli e a quella dei consumirisalenti a più di due anni, suggerendo, sin dalla prima delle deliberemenzionate, che «la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio2018 decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato aemettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazionevigente».In particolare, il Pubblico Ministero (non essendo dirimente, come sivedrà, in questo caso, il tema dell’onere della specifica prova desunta daun atto amministrativo non prodotto, su cui v. Cass., 19/03/2025, n.7387) sottolinea, per lumeggiare la ricostruzione, che la delibera n. 547del 2019 ha individuato in 45 giorni solari successivi alla chiusura delperiodo di riferimento il termine entro il quale i gestori sono obbligati ademettere la fattura per i consumi idrici, «con la conseguenza che iltermine prescrizionale biennale in discorso debba farsi coincidere, nel casodi ritardata emissione della fattura, con la scadenza del termine ultimo peremettere fattura previsto dalla suindicata delibera di ARERA» (pag. 2 delleconclusioni scritte).21.3. Una volta andato a regime il nuovo assetto, la previsionedando della stessa tale complessiva lettura ermeneutica nel valorizzare uncontenuto in essa focalizzabile seppure inespresso – che sia lo stessoNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026gestore del servizio ovvero fornitore creditore a poter unilateralmenteposporre il termine di decorrenza della prescrizione, potendosi individuarela stessa dal momento di corretta fatturazione ovvero dell’insorgenzadell’obbligo della stessa, con possibilità di dedurre, in tesi, che talefatturazione è stata, in ipotesi, appunto differita in violazione delcomplessivo perimetro regolatorio.21.4. Deve dunque ritenersi rilevante non il tempo in cui sianoavvenute le forniture idriche, ma il momento in cui il fornitore emette lafattura (con relativa scadenza di pagamento) o, in caso di ritardo, il tempoin cui egli era tenuto ad emettere il documento di fatturazione.A tale momento va quindi agganciato il dies a quo di decorrenzadella prescrizione, che è di entità biennale per le fatture il cui termine discadenza sia successivo al 1° gennaio 2020, anche qualora i consumirisalgano ad un'epoca antecedente a tale data.Così disponendo il legislatore ha inteso richiamare i gestori ad uncorretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi,assegnando agli stessi un termine congruo per allinearsi con l'emissionedelle fatture, stante la divaricazione temporale tra l'entrata in vigore dellalegge 205/17 (1° gennaio 2018) e il termine (1° gennaio 2020) adecorrere dal quale fare applicazione della nuova prescrizione biennale.22. Ciò posto, occorre aggiungere quanto segue in ordine al periodoa cavallo della data del 2 gennaio 2020.23. Nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi adecorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura,il gestore creditore potrebbe – nei casi in cui sono più remote leprestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinqueanni di cui alla vecchia normativa: per consumi annuali del 2015, con diesa quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza dipagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, laNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi oltre i cinque anni diprescrizione desunti dalla pregressa disciplina.23.1. Per tale ragione deve farsi applicazione analogica (Cass., n.15012 del 2024, cit., con ivi richiamata ulteriore giurisprudenza) delprincipio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile,il quale prevede «quando per l’esercizio di un diritto ovvero per laprescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve diquello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica ancheall’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapionein corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso èstabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II,dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall’entrata in vigore delcodice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della leggeprecedente, non rimanga a decorrere un termine minore».24. Valorizzando la parte finale della disposizione in cui è formulatoil caveat «purché, a norma della legge precedente, non rimanga adecorrere un termine minore», deve quindi ritenersi che, nel caso diabbreviazione del termine prescrizionale, il dies a quo dev’esserecomputato a decorrere dalla nuova legge, sempre che, alla luce deldettato dell’articolo 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata invigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della leggeprecedente, un termine inferiore.25. Come ancora rammentato dall’arresto inizialmente richiamato eche si sta sul punto ribadendo e riprendendo, si è così affermato (Cass., 9aprile 2003, n. 5522, Cass., Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784, che si èdiscostata dal precedente appena richiamato per altri aspetti) che occorrefar riferimento all’articolo 252, disp. att. cod. civ., posto che a questadisposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinatouna fattispecie analoga (Corte cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valoredi regola generale.Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/202626. Ribadisce pertanto l’arresto che «quando per l’esercizio di undiritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione,più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applicaanche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalladata di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a normadella legge precedente rimanga a decorrere un termine superiore».27. Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere maisuperiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1°gennaio 2020;28. E allora, nella fattispecie in esame la nuova prescrizione biennaledecorreva dalla data di scadenza di pagamento di cui alle fatture, tuttepacificamente e documentalmente dal 2 gennaio 2020 in poi, ma senzache potesse essere esteso il precedente periodo quinquennale conscadenza:- per i consumi idrici 2015 al 31 dicembre 2020, essendo irrilevanteche la fattura riporti, come accertato dal Tribunale, la data di scadenza del2 gennaio 2020, non potendo rimettersi alla parte creditrice il differimentounilaterale della prescrizione;- per i consumi 2016 al 31 dicembre 2021, per le stesse ragioni(data di scadenza della fattura accertata parimenti al 19 gennaio 2020);- per i consumi 2017, comunque nel 2022 (data di scadenza dellafattura accertata parimenti al 29 aprile 2020).Va detto, a questo punto, che non potrebbe ragionarsi (comesembra fare il Pubblico Ministero), come se – ritenuta la delibera ARERAdel 2019 applicabile retroattivamente dalla fine dei periodi di riferimentopregressi, ovvero, in tesi ma ultronea rispetto al combinato disposto con ildato legislativo, dal momento della sua adozione nel 2019 – ciòcomportasse, nel contempo, l’applicazione da quel momento,retroattivamente, della prescrizione biennale in ragione, ad instar di unasanzione, della singola tardiva fatturazione.Numero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026La prescrizione biennale opera sempre in ragione delle scadenze dal2 gennaio 2020:a) sia nel caso di quelle riportate nelle fatture per periodi “pregressi”rispetto all’ipotesi sub b), ferma l’applicazione del principioevincibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codicecivile;b) sia per le altre dal 2 gennaio 2020 secondo la disciplinaregolamentare attuativa e a decorrere da quel momento anche sefatturate tardivamente, secondo quanto sopra specificato.Ciò proprio in compiuta coerenza con l’individuata finalità dellegislatore di dare al gestore e creditore, fino a quella data, tempo perprepararsi alla fatturazione e il recupero dei crediti con il nuovo regimeprescrizionale, fermo quello precedente nei limiti così ricostruiti.29. Atteso che l’originaria domanda giudiziale (di contestazione dellepretese creditorie ricevute) è stata pacificamente notificata nel novembre2020 (come indicato in ricorso e documentato in atti), ne segue che laprescrizione non era decorsa: la decisione del Tribunale dev’essere perciòcassata.30. Il terzo motivo è inammissibile.31. Difatti, la questione dell’inclusione dei canoni sollevata, risultanuova non discorrendone appunto la decisione, e come tale nonammissibile per la prima volta in questa sede implicando altriaccertamenti di fatto (v. solo ad esempio Cass., 13/12/2019, n. 32804).31.1. La parte non dimostra né spiega specificatamente in ricorso diaverla effettivamente dedotta per tempo, né di averla idoneamentesupportata con documentazione potenzialmente decisiva.32. Spese al giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzoNumero registro generale 193/2024Numero sezionale 1311/2026Numero di raccolta generale 16876/2026Data pubblicazione 29/05/2026motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale diTrapani, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendodel suindicato principio applicazione, e pronunci anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/4/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris