CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 35971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5086/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 10923/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLAMORGESE [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che la società SintermarDarsena Toscana (d’ora in avanti, SDT) Srl, soggetto autorizzato all’esercizio di operazioni portuali, presentava istanza di concessione demaniale, ex art. 18 della stessa legge, che veniva rilasciata il 31 luglio 2020 “coerentemente con l’autorizzazione ex articolo 16 della Legge” per l’utilizzazione di banchine e aree demaniali retrostanti presso la [OSCURATO:PERSONA] della darsena Toscana, da utilizzare per la gestione di un terminal destinato all’attività di assistenza ai passeggeri diretti e provenienti dalle navi “Ro/Pax” (trasporto merci e passeggeri); che la suddetta concessione e gli atti relativi (tra i quali il provvedimento autorizzatorio dell’anticipata occupazione delle aree da parte di SDT) venivano impugnati dalla società Porto di Livorno 2000, quale gestore del traffico passeggeri nel porto di Livorno, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana che lo rigettava; che il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 dicembre 2022, rigettava l’appello, rilevando il difetto di interesse al ricorso in capo alla Porto di Livorno 2000, in quanto lo svolgimento da parte di SDT dell’attività contestata (di assistenza ai passeggeri) non era abilitato dalla concessione demaniale impugnata ma dall’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali di cui la SDT, e non anche la Porto di Livorno 2000, era titolare ex articolo 16, comma 1 e 3, legge n. 84/1994; che avverso questa sentenza la società Porto di Livorno 2000 ha proposto ricorso per cassazione, resistito da SDT; che l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO che con un unico motivo la ricorrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione, per avere il Consiglio di Stato inserito la SDT in una nuova categoria di operatore portuale, non prevista da alcuna disposizione di legge, abilitata a prestare assistenza sia al traffico delle merci che ai passeggeri provenienti da o diretti a navi “Ro/Pax” (come i servizi offerti da SDT nel proprio terminal: bigliettazione, deposito bagagli, sala d’attesa, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), che si porrebbe a metàstrada tra la categoria degli operatori ne l settor e merci e quella degli operatori nel settore passeggeri, in forza di una autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/1994, tuttavia inidonea, in quanto abilitante al solo traffico delle merci; che il motivo è inammissibile; che il giudice amministrativo non ha creato una nuova categoria di traffico marittimo portuale, essendosi limitato ad accertare sul piano fattuale le peculiari caratteristiche del segmento dei traffici “Ro-Pax”, includenti l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri al seguito, “tali da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopraindicato [legge n. 84/1994], richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi”;che in tal modo, riconducendo la suddetta tipologia di traffici al regime autorizzatorio exarticolo 16 citato, il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione, senza arrogarsi o usurpare attribuzioni riservate al legislatore (che è un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale interpretata in senso restrittivo e marginale: ex plurimis, Cass. SU n. 3572/2022), non rientrando nelle attribuzioni di questa Corte verificare l’esattezza della interpretazione della normativa di settore offerta dal giudice amministrativo, che è questione inerente agli incensurabili limiti interni alla giurisdizione amministrazione, exart.111, comma 8, Cost.; che il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura par