CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13003/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'omessa esclusione dell'elemento psicologico in ragione del riconoscimento del vizio parziale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 3 là dove si da atto che, essendo la capacità di intendere e volere soltanto scemata, essa non era in grado di incidere sulla coscienza e volontà del fatto criminoso, peraltro di elementare comprensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/