CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01639/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1035/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLUCA SIROTTI; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], con domicili digitali “ ” e “ ” , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1887/2021,depositata i l 07/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, resa pubblica il 7 ottobre 2021, che – in sede di riassunzione a seguito della pronuncia rescindente di questa Corte (ord. n. 13992/2018) – accoglieva in parte le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per la presenza, nelle vicinanze dei propri terreni e della propria azienda agricola, di una discarica gestita dalla predetta società, e condannava la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento della somma di euro 234.100 in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 109.850 in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 99.350 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 99.350 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali e spese dell’intero giudizio nella misura di ¾, compensando il restante ¼. 2. – Ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. 3. – In data 16 giugno 2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; il successivo 3 novembre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso principale e di rinuncia al proposto ricorso incidentale, aderendo, altresì, alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità avanzata dalla ricorrente principale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale. Prima dell’adunanza in camera di consiglio sono stati, infatti, depositati gli atti con i quali la società ricorrente e i ricorrenti incidentali, personalmente e tramite i propri difensori, hanno dichiarato di rinunciare alle rispettive impugnazioni, con compensazione delle spese del giudizio. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. –Non sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deciso in Ro