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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 19993/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.

2. Il VINCOLO ha impugnato tale sentenza, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art, 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) e che sono pertanto inammissibili anche i motivi afferenti il trattamento sanzionatorio, come quello proposto nella fattispecie in esame, salvo che venga posta in discussione la c.d. legalità della pena (cfr. Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Nlusella, Rv. 285619 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero. 2. Il VINCOLO ha impugnato tale sentenza, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art, 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) e che sono pertanto inammissibili anche i motivi afferenti il trattamento sanzionatorio, come quello proposto nella fattispecie in esame, salvo che venga posta in discussione la c.d. legalità della pena (cfr. Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Nlusella, Rv. 285619 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 19993/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris