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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 30489/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1444/2019 R.G. proposto da A9(74/2_0'9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro -42±2- Claudio PRIVITERA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi presso lo studio del predetto in Roma, via Emilio dé Cavalieri n. 11; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7825/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma - che, in accoglimento parziale della opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Privitera nei confronti del predetto Istituto dal Tribunale della stessa città con cui le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.744,63, a titolo di compensi professionali per l'incarico conferitogli afferente l'accertamento della situazione finanziaria della predetta società, aveva revocato il decreto monitorio e condannato la stessa opponente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di Euro 8.146, 81, oltre interessi legali, compensando le spese di lite - e, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, l'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La parte ricorrente ha depositato memoria.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/201A Pres.

A. Spirito / Est.

I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: incompletezza della prestazione professionale" ed in particolare, denuncia il punto motivazionale ove la Corte di appello ha ritenuto in base alla documentazione prodotta che le prestazioni professionali per le quali si chiedeva il pagamento fossero state effettivamente svolte (pag. 5 della sentenza impugnata) e che le due note pro forma di marzo e aprile 2007, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non si riferissero agli onorari, ma soltanto al rimborso delle spese.

L'Istituto ricorrente ritiene tale assunto erroneo in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella "benché minima considerazione il fatto che la pretesa prestazione professionale di verifica prospettica della situazione finanziaria della società [OSCURATO:PERSONA] non è stata compiutamente ! i eseguita, bensì è rimasta incompleta"; richiama testualmente, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure e insiste nel ritenere "decisiva" tale circostanza.

2. Con il secondo motivo, denuncia "Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: contestata debenza delle note pro forma di marzo - aprile 2007.

Non dovutezza del rimborso delle spese in assenza di pezze giustificative" atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni statuizione sul proposto motivo di appello incidentale con cui si era contestata la debenza del rimborso delle spese di cui alle note pro forma non supportate da "pezze giustificative".

3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 26 e 54 del D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 vigente ratione temporis (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi professionali dei dottori commercialisti) in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.: erronea quantificazione degli onorari" atteso che la Corte di appello ritenendo l'onorario indicato nella parcella del professionista adeguato alla attività svolta (pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata), ha attribuito un valore indeterminabile al preteso incarico svolto e ha ritenuto l'onorario di Euro 16.113,00 - "sbrigativamente" - adeguato, sebbene in contrasto con la Tariffa professionale; richiama sul punto il contenuto degli att. 54 e 4 della Tariffa dottori commercialisti (l'art. 54 richiamato in parcella dalla stessa controparte), a mente dei quali l'onorario in questione avrebbe dovuto essere calcolato tra un minimo di Euro 774,69 ad un massimo di Euro 3.098,74 e quindi ben al di sotto della sproporzionata somma liquidata in Euro 16.113,00.

Lamenta altresì che secondo altresì i criteri dettati dall'art. 3, comma 2, della tariffa dei dottori commercialisti e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene non vincolante il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'[OSCURATO:PERSONA] di appartenenza, la sentenza impugnata avrebbe errato a ritenere adeguato l'onorario richiesto.

4. Con il quarto motivo contesta la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: mancata regolare esecuzione della pretesa ulteriore prestazione professionale di difesa relativamente al processo verbale di constatazione redatto il 15.12.2006" ed in particolare si duole dell'omessa pronuncia sull'ultimo motivo di appello incidentale con cui si era eccepito che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto correttamente espletata la pretesa attività di difesa tributaria avverso il processo di constatazione redatto il 15.12 2006 dalla Guardia di Finanza, nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa, attività di difesa mai espletata dal professionista.

5. Il primo motivo è inammissibile.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

5.1. Con esso, l'Istituto ricorrente deduce come fatto decisivo, quello della incompletezza della prestazione svolta dal professionista (pagg. 6-8 del ricorso).

L'illustrazione del motivo si articola come segue: - si riproduce un passo della motivazione (pag. 5 della sentenza impugnata), che, tra l'altro, si riferisce alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito all'appello principale; - si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto nella "benché minima considerazione il fatto che la pretesa prestazione professionale di verifica prospettica della situazione finanziaria della società [OSCURATO:PERSONA] non è stata compiutamente eseguita, bensì è rimasta incompleta" (pag. 7 del ricorso); - si riporta testualmente un passo della motivazione del giudice di prime cure che aveva concluso nel ritenere che il professionista "non può, oggi, pretendere il compenso integrale per un'attività eseguita - sia pure non per sua colpa - solo parzialmente.

Pertanto, la voce di onorario riferita alla verifica prospettica della situazione finanziaria della società, come indicata nel parere dell'ordine professionale (dal quale peraltro non si ravvisano ragioni per discostarsi) deve essere esclusa" (pagg. 7 e 8 del ricorso).

5.2. In proposito, va osservato che secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite dalla Suprema Corte l'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Pertanto, costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883).

Non costituiscono, viceversa, "fatto", secondo quanto disposto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive

4. a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una "motivazione non corretta".

Infine, questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U n. 34476 del 27/12/2019; in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021).

5.3. Alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità', il Collegio ritiene che dalla esposizione del motivo di ricorso l'individuazione come "fatto" di quanto oggetto del primo motivo del ricorso di appello rubricato "Sulla ritenuta incompletezza della prestazione professionale relativamente alla valutazione prospettica dei flussi finanziari aziendali", risulta, in primo luogo, discutibile sotto un profilo logico in quanto la prospettazione della mancata considerazione di quanto affermato dal A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi giudice di merito in prime cure o meglio, la dimostrazione che, se la detta circostanza fosse stata esaminata, la decisione di appello sarebbe stata diversa, ha costituito proprio l'oggetto della decisione che - come veduto - è stata integralmente riformata in seconde cure.

In proposito, l'Istituto ricorrente omette di riferire che la Corte territoriale dedica un capo della motivazione all'appello incidentale proposto dallo stesso Istituto, ritenendolo infondato sulla base della considerazione di carattere assorbente «che l'incarico del prof.

Privitera anche delle attività di cui si lamenta il mancato pagamento furono conferite con la prima lettera del 27 dicembre 2006, mentre quella successiva si limita, da un lato, a dare atto dell'avvenuta esecuzione delle fasi di cui ai punti 1, 2 e 3 (per le quali il commercialista è stato pagato) e dall'altro, non fa che confermare allo stesso professionista di procedere allo svolgimento delle altre attività già individuate».

Del resto, posto che la sentenza impugnata ritiene i fatti costitutivi della domanda di pagamento (pag. 5) non può non rilevarsi che essi sono identificati indicando quanto dovuto dal professionista per lo svolgimento della relazione tributaria (il preteso fatto) che il ricorrente pretende non considerato.

Va rilevato che sul punto la sentenza dà adeguatamente conto, anche in relazione alle censure mosse dal ricorrente in ordine alla ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, che essa era giustificata dalla circostanza che le prestazioni fossero state effettivamente svolte dal professionista e che le due note pro forma di marzo e aprile 2007 si riferissero al rimborso spese come espressamente indicato per la trasferta a Catania, anche considerata, infine, la relazione relativa alla situazione finanziaria della società prodotta nel procedimento monitorio e che, quindi, l'onorario indicato nella parcella dovesse ritenersi adeguato all'attività svolta, sicché, la prospettazione del preteso fatto è anche priva di decisività.

In tale prospettiva, la suggestiva argomentazione volta a far coincidere il fatto decisivo, asseritamente ignorato dalla Corte di appello, con il fatto di inadempimento del professionista (ossia l'incompiutezza della svolta prestazione) non coglie nel segno, tenuto conto che la decisione impugnata A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi incentra la ragione dell'accoglimento della domanda sull'accertato espletamento dell'attività professionale.

In proposito, dunque, nitidamente emerge che la parte ricorrente ha compiuto una prospettazione alternativa della vicenda, non confrontandosi con quanto correttamente e plausibilmente affermato dalla Corte territoriale al riguardo.

6. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Lungi dall'avere omesso "ogni statuizione sul proposto motivo di appello incidentale con cui si è contestata la debenza del rimborso delle spese di cui alle note pro forma non supportate da pezze giustificative", la Corte territoriale ha viceversa - come sopra meglio richiamato in merito al primo motivo di ricorso - debitamente considerato ai fini dell'onorario indicato, ritenendole esaustive sia le due note pro forma di marzo e aprile 2007 riferite al rimborso spese come espressamente indicato per la trasferta a Catania sia la documentazione allegata ed in particolare, la relazione relativa alla situazione finanziaria della società prodotta nel procedimento monitorio.

Sul punto, pertanto, la lamentata nullità della sentenza per omessa pronuncia è sprovvista di fondamento.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente si duole della "Violazione e falsa applicazione della disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti", soltanto formalmente lamentando l'erronea applicazione della norma relativa alla tariffa professionale, ma denunciando, nella sostanza, il giudizio di adeguatezza dell'onorario formulato, in modo esauriente, dalla Corte di appello che in proposito, nel respingere l'opposizione, espressamente dà conto di aver considerato la documentazione allegata al procedimento monitorio, valutando che l'onorario (indicato nella parcella ritenuta congrua dal Consiglio dall'Ordine professionale) doveva ritenersi adeguato all'attività svolta (pag. 5 della sentenza impugnata).

8. Infondato è il quarto motivo di ricorso.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/20113 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] esso, il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in merito alla "mancata regolare esecuzione della ulteriore prestazione professionale di difesa relativamente al processo verbale di constatazione redatto il 15.12.2006".

Contrariamente a tale assunto, la Corte di appello ha mostrato di aver valutato tutta la documentazione prodotta dal professionista sin dal procedimento di prime cure, rilevando che le prestazioni per le quali si chiedeva il pagamento con il decreto ingiuntivo erano state effettivamente svolte e, pertanto, la circostanza lamentata dal ricorrente era stata già scrutinata e non ritenuta fondata.

Come affermato ripetutamente da questa Corte non è sufficiente ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 24155).

Ciò si è verificato nel caso in esame, la decisione adottata ha comportato la reiezione della pretesa, di cui si è lamentata l'omessa pronuncia con il presente ricorso.

11. In conclusione, il ricorso è rigettato.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2014 Pres.

A. Spirito / Est.

I. Ambrosi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1444/2019 R.G. proposto da A9(74/2_0'9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3; - ricorrente - contro -42±2- Claudio PRIVITERA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presso lo studio del predetto in Roma, via Emilio dé Cavalieri n. 11; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7825/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma - che, in accoglimento parziale della opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal Privitera nei confronti del predetto Istituto dal Tribunale della stessa città con cui le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.744,63, a titolo di compensi professionali per l'incarico conferitogli afferente l'accertamento della situazione finanziaria della predetta società, aveva revocato il decreto monitorio e condannato la stessa opponente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di Euro 8.146, 81, oltre interessi legali, compensando le spese di lite - e, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, l'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La parte ricorrente ha depositato memoria.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/201A Pres. A. Spirito / Est. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta l "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: incompletezza della prestazione professionale" ed in particolare, denuncia il punto motivazionale ove la Corte di appello ha ritenuto in base alla documentazione prodotta che le prestazioni professionali per le quali si chiedeva il pagamento fossero state effettivamente svolte (pag. 5 della sentenza impugnata) e che le due note pro forma di marzo e aprile 2007, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non si riferissero agli onorari, ma soltanto al rimborso delle spese. L'Istituto ricorrente ritiene tale assunto erroneo in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella "benché minima considerazione il fatto che la pretesa prestazione professionale di verifica prospettica della situazione finanziaria della società [OSCURATO:PERSONA] non è stata compiutamente ! i eseguita, bensì è rimasta incompleta"; richiama testualmente, sul punto, la motivazione del giudice di prime cure e insiste nel ritenere "decisiva" tale circostanza. 2. Con il secondo motivo, denuncia "Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: contestata debenza delle note pro forma di marzo - aprile 2007. Non dovutezza del rimborso delle spese in assenza di pezze giustificative" atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni statuizione sul proposto motivo di appello incidentale con cui si era contestata la debenza del rimborso delle spese di cui alle note pro forma non supportate da "pezze giustificative". 3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 26 e 54 del D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 vigente ratione temporis (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi professionali dei dottori commercialisti) in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.: erronea quantificazione degli onorari" atteso che la Corte di appello ritenendo l'onorario indicato nella parcella del professionista adeguato alla attività svolta (pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata), ha attribuito un valore indeterminabile al preteso incarico svolto e ha ritenuto l'onorario di Euro 16.113,00 - "sbrigativamente" - adeguato, sebbene in contrasto con la Tariffa professionale; richiama sul punto il contenuto degli att. 54 e 4 della Tariffa dottori commercialisti (l'art. 54 richiamato in parcella dalla stessa controparte), a mente dei quali l'onorario in questione avrebbe dovuto essere calcolato tra un minimo di Euro 774,69 ad un massimo di Euro 3.098,74 e quindi ben al di sotto della sproporzionata somma liquidata in Euro 16.113,00. Lamenta altresì che secondo altresì i criteri dettati dall'art. 3, comma 2, della tariffa dei dottori commercialisti e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene non vincolante il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'[OSCURATO:PERSONA] di appartenenza, la sentenza impugnata avrebbe errato a ritenere adeguato l'onorario richiesto. 4. Con il quarto motivo contesta la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: mancata regolare esecuzione della pretesa ulteriore prestazione professionale di difesa relativamente al processo verbale di constatazione redatto il 15.12.2006" ed in particolare si duole dell'omessa pronuncia sull'ultimo motivo di appello incidentale con cui si era eccepito che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto correttamente espletata la pretesa attività di difesa tributaria avverso il processo di constatazione redatto il 15.12 2006 dalla Guardia di Finanza, nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa, attività di difesa mai espletata dal professionista. 5. Il primo motivo è inammissibile.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.1. Con esso, l'Istituto ricorrente deduce come fatto decisivo, quello della incompletezza della prestazione svolta dal professionista (pagg. 6-8 del ricorso). L'illustrazione del motivo si articola come segue: - si riproduce un passo della motivazione (pag. 5 della sentenza impugnata), che, tra l'altro, si riferisce alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in merito all'appello principale; - si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto nella "benché minima considerazione il fatto che la pretesa prestazione professionale di verifica prospettica della situazione finanziaria della società [OSCURATO:PERSONA] non è stata compiutamente eseguita, bensì è rimasta incompleta" (pag. 7 del ricorso); - si riporta testualmente un passo della motivazione del giudice di prime cure che aveva concluso nel ritenere che il professionista "non può, oggi, pretendere il compenso integrale per un'attività eseguita - sia pure non per sua colpa - solo parzialmente. Pertanto, la voce di onorario riferita alla verifica prospettica della situazione finanziaria della società, come indicata nel parere dell'ordine professionale (dal quale peraltro non si ravvisano ragioni per discostarsi) deve essere esclusa" (pagg. 7 e 8 del ricorso). 5.2. In proposito, va osservato che secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite dalla Suprema Corte l'art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Pertanto, costituisce un "fatto" agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883). Non costituiscono, viceversa, "fatto", secondo quanto disposto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive 4. a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una "motivazione non corretta". Infine, questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del 27/12/2019; in senso conforme: Sez. 1 n. 5987 del 04/03/2021). 5.3. Alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità', il Collegio ritiene che dalla esposizione del motivo di ricorso l'individuazione come "fatto" di quanto oggetto del primo motivo del ricorso di appello rubricato "Sulla ritenuta incompletezza della prestazione professionale relativamente alla valutazione prospettica dei flussi finanziari aziendali", risulta, in primo luogo, discutibile sotto un profilo logico in quanto la prospettazione della mancata considerazione di quanto affermato dal A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giudice di merito in prime cure o meglio, la dimostrazione che, se la detta circostanza fosse stata esaminata, la decisione di appello sarebbe stata diversa, ha costituito proprio l'oggetto della decisione che - come veduto - è stata integralmente riformata in seconde cure. In proposito, l'Istituto ricorrente omette di riferire che la Corte territoriale dedica un capo della motivazione all'appello incidentale proposto dallo stesso Istituto, ritenendolo infondato sulla base della considerazione di carattere assorbente «che l'incarico del prof. Privitera anche delle attività di cui si lamenta il mancato pagamento furono conferite con la prima lettera del 27 dicembre 2006, mentre quella successiva si limita, da un lato, a dare atto dell'avvenuta esecuzione delle fasi di cui ai punti 1, 2 e 3 (per le quali il commercialista è stato pagato) e dall'altro, non fa che confermare allo stesso professionista di procedere allo svolgimento delle altre attività già individuate». Del resto, posto che la sentenza impugnata ritiene i fatti costitutivi della domanda di pagamento (pag. 5) non può non rilevarsi che essi sono identificati indicando quanto dovuto dal professionista per lo svolgimento della relazione tributaria (il preteso fatto) che il ricorrente pretende non considerato. Va rilevato che sul punto la sentenza dà adeguatamente conto, anche in relazione alle censure mosse dal ricorrente in ordine alla ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, che essa era giustificata dalla circostanza che le prestazioni fossero state effettivamente svolte dal professionista e che le due note pro forma di marzo e aprile 2007 si riferissero al rimborso spese come espressamente indicato per la trasferta a Catania, anche considerata, infine, la relazione relativa alla situazione finanziaria della società prodotta nel procedimento monitorio e che, quindi, l'onorario indicato nella parcella dovesse ritenersi adeguato all'attività svolta, sicché, la prospettazione del preteso fatto è anche priva di decisività. In tale prospettiva, la suggestiva argomentazione volta a far coincidere il fatto decisivo, asseritamente ignorato dalla Corte di appello, con il fatto di inadempimento del professionista (ossia l'incompiutezza della svolta prestazione) non coglie nel segno, tenuto conto che la decisione impugnata A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2019 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi incentra la ragione dell'accoglimento della domanda sull'accertato espletamento dell'attività professionale. In proposito, dunque, nitidamente emerge che la parte ricorrente ha compiuto una prospettazione alternativa della vicenda, non confrontandosi con quanto correttamente e plausibilmente affermato dalla Corte territoriale al riguardo. 6. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. Lungi dall'avere omesso "ogni statuizione sul proposto motivo di appello incidentale con cui si è contestata la debenza del rimborso delle spese di cui alle note pro forma non supportate da pezze giustificative", la Corte territoriale ha viceversa - come sopra meglio richiamato in merito al primo motivo di ricorso - debitamente considerato ai fini dell'onorario indicato, ritenendole esaustive sia le due note pro forma di marzo e aprile 2007 riferite al rimborso spese come espressamente indicato per la trasferta a Catania sia la documentazione allegata ed in particolare, la relazione relativa alla situazione finanziaria della società prodotta nel procedimento monitorio. Sul punto, pertanto, la lamentata nullità della sentenza per omessa pronuncia è sprovvista di fondamento. 7. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente si duole della "Violazione e falsa applicazione della disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti", soltanto formalmente lamentando l'erronea applicazione della norma relativa alla tariffa professionale, ma denunciando, nella sostanza, il giudizio di adeguatezza dell'onorario formulato, in modo esauriente, dalla Corte di appello che in proposito, nel respingere l'opposizione, espressamente dà conto di aver considerato la documentazione allegata al procedimento monitorio, valutando che l'onorario (indicato nella parcella ritenuta congrua dal Consiglio dall'Ordine professionale) doveva ritenersi adeguato all'attività svolta (pag. 5 della sentenza impugnata). 8. Infondato è il quarto motivo di ricorso.A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/20113 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] esso, il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale in merito alla "mancata regolare esecuzione della ulteriore prestazione professionale di difesa relativamente al processo verbale di constatazione redatto il 15.12.2006". Contrariamente a tale assunto, la Corte di appello ha mostrato di aver valutato tutta la documentazione prodotta dal professionista sin dal procedimento di prime cure, rilevando che le prestazioni per le quali si chiedeva il pagamento con il decreto ingiuntivo erano state effettivamente svolte e, pertanto, la circostanza lamentata dal ricorrente era stata già scrutinata e non ritenuta fondata. Come affermato ripetutamente da questa Corte non è sufficiente ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. da ultimo, [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 24155). Ciò si è verificato nel caso in esame, la decisione adottata ha comportato la reiezione della pretesa, di cui si è lamentata l'omessa pronuncia con il presente ricorso. 11. In conclusione, il ricorso è rigettato. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato A.C. 14 giugno 2022 r.g.n. 19174/2014 Pres. A. Spirito / Est. I. Ambrosi a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
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