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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 agosto 1972

Cassazione n. 17395/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la sentenza emessa, in data 04 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 628 cod. pen. ed erronea qualificazione del fattt nel reato di tentata rapina impropria.La Corte territoriale avrebbe ignorato l'evidente distinzione temporale tra il presunto tentativo di sottrazione della merce e la successiva reazione dell'imputato.

È stato, in particolare, affermato che la violenza attuata non sarebbe finalizzata ad assicurarsi l'impunità ma costituirebbe una reazione istintiva ad un fermo illegittimo.

Nel caso di specie, quindi, la condotta violenta non sarebbe stata funzionale all'appropriazione della res bensì realizzata dopo che la merce era stata recuperata dai dipendenti dell'esercizio commerciale.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

La modesta entità del valore della merce sottratta, pari al 95,48 euro, la circostanza che l'imputato non abbia provocato danni significativi ai soggetti coinvolti né messo in pericolo la loro incolumità, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a motivare adeguatamente il diniego dell'invocata causa di non punibilità e non, come invece avvenuto, a limitarsi ad un generico riferimento alla violenza esercitata senza valutare il comportamento dell'imputato nel suo complesso.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

A giudizio della difesa, il valore della merce sottratta (inferiore ai 100 euro) rientrerebbe infatti nei parametri che la giurisprudenza ha ritenuto compatibili con la invocata attenuante.

La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva in virtù di una presunta lesione all'integrità psicofisica delle persone offese, senza alcuna evidenza concreta del danno patito dalle stesse e senza valutare se la reazione del [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta a evitare un fermo illegittimo.

5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice, omettendo di applicare i criteri di cui all'art 133 cod. pen. e senza considerare la possibilità di una riduzione ulteriore in ragione nell'assenza di precedenti specifici per reati violenti. 2La pena base individuata dal primo giudice sarebbe, a giudizio della difesa, sproporzionata in relazione alla condotta contestata ed avrebbe, quindi, dovuto essere rideterminata con criteri di maggior favore per il ricorrente.

6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di rapina attenuata di cui alla sentenza 86/2024 della Corte Costituzionale.

Secondo la ricostruzione prospettata dalla difesa, la condotta contestata all'imputato si inscriverebbe nei parametri individuati dalla Consulta per la configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, in quanto connotata da un disvalore oggettivo contenuto.

In particolare, viene evidenziato come il valore della merce sottratta sia di entità esigua e come la violenza esercitata si sia tradotta in una condotta di minima offensività, priva di concreta attitudine a porre in pericolo l'incolumità fisica dei soggetti coinvolti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare come il ricorrente abbia commesso il reato di tentata rapina impropria, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che, alla luce della complessiva attività istruttoria, la violenza attuata dal ricorrente non possa essere qualificata come del tutto sganciata dalla sottrazione della merce, essendosi essa dispiegata in un apprezzabile arco temporale attraverso una sequenza di condotte antecedenti e successive ai calci sferrati in direzione dei dipendenti del supermercato che tentavano di trattenerlo in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine.

Tali azioni, secondo i giudici del gravame, erano chiaramente funzionali a ostacolare l'intervento del personale e a garantirsi l'impunità.

È stato evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo essere stato colto in flagranza dalla cassiera, si scagliava contro il responsabile del punto vendita che lo aveva raggiunto all'esterno dell'esercizio commerciale, tentando di colpirlo al volto con un pugno; inoltre, una volta bloccato e con la merce ancora occultata nella propria borsa, minacciava i presenti prospettando l'uso di un coltello in loro danno.

31.2. La Corte di merito ha, quindi, fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617— 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia, non massimata) Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa da questo Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione degli addetti alla vigilanza è stata posta in essere conseguire l'impunità per l'illecita sottrazione della merce esposta sugli scaffali del supermercato.

1.3. Sulla base di tali elementi, la Corte distrettuale ha ritenuto del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui la condotta avrebbe integrato esclusivamente il reato di tentato furto semplice, escludendo la possibilità di individuare una cesura tra l'azione diretta alla sottrazione della res e la violenza immediatamente successiva.

I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno, infatti, osservato che l'intervento dei dipendenti dell'esercizio commerciale non era volto a procurare l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dei casi consentiti, bensì era finalizzato al recupero della merce sottratta; ne consegue che la reazione violenta dell'imputato non può essere ricondotta nell'alveo di una legittima reazione ad atto arbitrario, risultando, al contrario, strumentale al consolidamento del possesso della refurtiva e alla fuga.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della condizione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse stante l'assoluta genericità del correlato motivo di appello.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa, nell'atto di appello, si è limitata ad affermare in termini meramente assertivi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto 4«essere giudicato esclusivamente per un delitto tentato di furto, sempre allorché sussista idonea querela in atti, e, pertanto, mandato assolto ai sensi dell'articolo 131 -bis cp» (cfr. pag. 2 dell'atto di appello).

Una simile formulazione si risolve in una richiesta apodittica, priva della necessaria specificazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere l'invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In tal modo, la difesa è venuta meno all'onere di allegazione e deduzione che incombe sulla parte impugnante, la quale è tenuta a indicare in maniera chiara, puntuale e circostanziata i presupposti concreti — sia oggettivi che soggettivi — su cui fondare la richiesta di riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e all'assenza di abitualità del comportamento.

La generica prospettazione contenuta nell'atto di gravame non consentiva, pertanto, al giudice dell'impugnazione di svolgere un effettivo scrutinio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma invocata, difettando un'adeguata indicazione degli elementi fattuali idonei a dimostrare la particolare tenuità dell'offesa.

Ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione adeguatamente un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è, al tempo stesso, aspecifico e manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi pag. 3 della sentenza di appello).

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi 5logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01).

La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di appello, contro l'evidenza della sua correttezza con conseguente aspecificità della doglianza.

4. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., così come risultava generico anche l'omologo motivo di appello (vedi pag. 3 dell'atto di appello).

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 dell'08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

5. Il quinto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame.

In tale prospettiva, l'accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente.

Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto "punti della decisione" ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 61984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M') IL FdkIRWRM ffe [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la sentenza emessa, in data 04 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Foggia, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 628 cod. pen. ed erronea qualificazione del fattt nel reato di tentata rapina impropria.La Corte territoriale avrebbe ignorato l'evidente distinzione temporale tra il presunto tentativo di sottrazione della merce e la successiva reazione dell'imputato. È stato, in particolare, affermato che la violenza attuata non sarebbe finalizzata ad assicurarsi l'impunità ma costituirebbe una reazione istintiva ad un fermo illegittimo. Nel caso di specie, quindi, la condotta violenta non sarebbe stata funzionale all'appropriazione della res bensì realizzata dopo che la merce era stata recuperata dai dipendenti dell'esercizio commerciale. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La modesta entità del valore della merce sottratta, pari al 95,48 euro, la circostanza che l'imputato non abbia provocato danni significativi ai soggetti coinvolti né messo in pericolo la loro incolumità, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a motivare adeguatamente il diniego dell'invocata causa di non punibilità e non, come invece avvenuto, a limitarsi ad un generico riferimento alla violenza esercitata senza valutare il comportamento dell'imputato nel suo complesso. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. A giudizio della difesa, il valore della merce sottratta (inferiore ai 100 euro) rientrerebbe infatti nei parametri che la giurisprudenza ha ritenuto compatibili con la invocata attenuante. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva in virtù di una presunta lesione all'integrità psicofisica delle persone offese, senza alcuna evidenza concreta del danno patito dalle stesse e senza valutare se la reazione del [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta a evitare un fermo illegittimo. 5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice, omettendo di applicare i criteri di cui all'art 133 cod. pen. e senza considerare la possibilità di una riduzione ulteriore in ragione nell'assenza di precedenti specifici per reati violenti. 2La pena base individuata dal primo giudice sarebbe, a giudizio della difesa, sproporzionata in relazione alla condotta contestata ed avrebbe, quindi, dovuto essere rideterminata con criteri di maggior favore per il ricorrente. 6. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di rapina attenuata di cui alla sentenza 86/2024 della Corte Costituzionale. Secondo la ricostruzione prospettata dalla difesa, la condotta contestata all'imputato si inscriverebbe nei parametri individuati dalla Consulta per la configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, in quanto connotata da un disvalore oggettivo contenuto. In particolare, viene evidenziato come il valore della merce sottratta sia di entità esigua e come la violenza esercitata si sia tradotta in una condotta di minima offensività, priva di concreta attitudine a porre in pericolo l'incolumità fisica dei soggetti coinvolti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare come il ricorrente abbia commesso il reato di tentata rapina impropria, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che, alla luce della complessiva attività istruttoria, la violenza attuata dal ricorrente non possa essere qualificata come del tutto sganciata dalla sottrazione della merce, essendosi essa dispiegata in un apprezzabile arco temporale attraverso una sequenza di condotte antecedenti e successive ai calci sferrati in direzione dei dipendenti del supermercato che tentavano di trattenerlo in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Tali azioni, secondo i giudici del gravame, erano chiaramente funzionali a ostacolare l'intervento del personale e a garantirsi l'impunità. È stato evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo essere stato colto in flagranza dalla cassiera, si scagliava contro il responsabile del punto vendita che lo aveva raggiunto all'esterno dell'esercizio commerciale, tentando di colpirlo al volto con un pugno; inoltre, una volta bloccato e con la merce ancora occultata nella propria borsa, minacciava i presenti prospettando l'uso di un coltello in loro danno. 31.2. La Corte di merito ha, quindi, fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617— 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia, non massimata) Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa da questo Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione degli addetti alla vigilanza è stata posta in essere conseguire l'impunità per l'illecita sottrazione della merce esposta sugli scaffali del supermercato. 1.3. Sulla base di tali elementi, la Corte distrettuale ha ritenuto del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui la condotta avrebbe integrato esclusivamente il reato di tentato furto semplice, escludendo la possibilità di individuare una cesura tra l'azione diretta alla sottrazione della res e la violenza immediatamente successiva. I giudici di appello, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno, infatti, osservato che l'intervento dei dipendenti dell'esercizio commerciale non era volto a procurare l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dei casi consentiti, bensì era finalizzato al recupero della merce sottratta; ne consegue che la reazione violenta dell'imputato non può essere ricondotta nell'alveo di una legittima reazione ad atto arbitrario, risultando, al contrario, strumentale al consolidamento del possesso della refurtiva e alla fuga. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della condizione di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse stante l'assoluta genericità del correlato motivo di appello. Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa, nell'atto di appello, si è limitata ad affermare in termini meramente assertivi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto 4«essere giudicato esclusivamente per un delitto tentato di furto, sempre allorché sussista idonea querela in atti, e, pertanto, mandato assolto ai sensi dell'articolo 131 -bis cp» (cfr. pag. 2 dell'atto di appello). Una simile formulazione si risolve in una richiesta apodittica, priva della necessaria specificazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere l'invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In tal modo, la difesa è venuta meno all'onere di allegazione e deduzione che incombe sulla parte impugnante, la quale è tenuta a indicare in maniera chiara, puntuale e circostanziata i presupposti concreti — sia oggettivi che soggettivi — su cui fondare la richiesta di riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e all'assenza di abitualità del comportamento. La generica prospettazione contenuta nell'atto di gravame non consentiva, pertanto, al giudice dell'impugnazione di svolgere un effettivo scrutinio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma invocata, difettando un'adeguata indicazione degli elementi fattuali idonei a dimostrare la particolare tenuità dell'offesa. Ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione adeguatamente un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è, al tempo stesso, aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi pag. 3 della sentenza di appello). Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi 5logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). La replica contenuta nel ricorso si limita a contestare apoditticamente la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di appello, contro l'evidenza della sua correttezza con conseguente aspecificità della doglianza. 4. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., così come risultava generico anche l'omologo motivo di appello (vedi pag. 3 dell'atto di appello). La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 dell'08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 5. Il quinto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l'accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto "punti della decisione" ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 61984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichi P.Q.M') IL FdkIRWRM ffe [OSCURATO:PERSONA] 7
Sentenza Cassazione n. 17395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris