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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1281/2012

ECLI:EU:C:2012:167
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CO0354_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T‑187/10), con cui veniva respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2010 (procedimento R 1281/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Rischio di confusione — Snaturamento degli elementi di prova — Errata valutazione del carattere distintivo — Violazione del principio della parità di trattamento

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0354_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (T‑187/10), con cui veniva respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2010 (procedimento R 1281/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Domanda di marchio comunitario figurativo G — Rischio di confusione — Snaturamento degli elementi di prova — Errata valutazione del carattere distintivo — Violazione del principio della parità di trattamento [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.