Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10529/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentanti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto; ritenuto che i due motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte dì cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sì vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli odierni ricorrenti e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta dei ricorrenti è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (cfr. pag. 5 dove si richiama il referto medico che dà atto della compatibilità tra l'aggressione e le lesioni subite nel tentativo di recuperare il bene sottratto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentanti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto; ritenuto che i due motivi, comuni ad entrambi i ricorsi, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte dì cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sì vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli odierni ricorrenti e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta dei ricorrenti è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (cfr. pag. 5 dove si richiama il referto medico che dà atto della compatibilità tra l'aggressione e le lesioni subite nel tentativo di recuperare il bene sottratto) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10529/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris