CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 19650/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiS ** * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * rel. * 312/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 312 2021 proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato* * con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * rappresentato e difeso dall avvocato * DE* con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la sentenza n. 433/2020 della CORTE D APPELLO diPERUGIA depositata il 01/10/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Perugia che decidendo sul gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023medesima proposto ha confermato la decisione del tribunale diData pubblicazione 11/07/2023Perugia sul ricorso per separazione proposto dal marito **2. Il tribunale dopo avere respinto l eccezione di incompetenzaper territorio proposta dalla convenuta * aveva respinto lereciproche domande di addebito che i coniugi avevano articolato edaveva determinato il contributo di mantenimento posto a carico delmarito ed a favore della moglie nella misura di euro 200 00mensili.3. In particolare la corte territoriale ha disatteso l eccezione diincompetenza per territorio riproposta con il primo motivo digravame sul rilievo che la decisione impugnata adottata sullascorte delle dichiarazioni rese dalla sig.ra * al presidente deltribunale di Perugia nell udienza di comparizione delle parti nelcorso della quale ella aveva sempre fatto riferimento all abitazionefamiliare intendendo chiaramente quella di * e non quella di* in * di Bari dove aveva solo mantenuto la propriaresidenza anagrafica era stato corretta. Poiché in materia diseparazione personale dei coniugi competente a decidere sulladomanda di separazione è il giudice del luogo dell ultima comuneresidenza dei coniugi quella anagrafica di uno dei due configurauna mera presunzione semplice superabile a fronte di elementi piùconvincenti come le dichiarazioni della stessa parte fondatamenteritenute prevalenti sulle risultanze anagrafiche.4. Inoltre la corte territoriale ha respinto l appello spiegato dalla* in ordine alla quantificazione dell assegno di mantenimentoevidenziando come pur a fronte di una oggettiva prevalenza dellecondizioni reddituali del marito professore universitario inpensione era al tempo stesso emerso che ella svolgeva l attività dipittrice sicchè aveva un reddito difficilmente quantificabile e chenondimeno appariva tale da consentirle di far fronte ad esigenzeprimarie dal momento che aveva potuto vivere dopo la2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023separazione dal primo marito e pure dopo il licenziamento dalData pubblicazione 11/07/2023lavoro di impiegata senza percepire dal primo marito alcun assegnodi mantenimento. Tale circostanza unitamente alla breve duratadel matrimonio giustificava secondo la corte territoriale la misuradell assegno come determinata dal tribunale.5. La corte territoriale ha altresì escluso la sussistenza deipresupposti per disporre il versamento diretto da parte dell Inpsdella somma riconosciuta alla moglie non risultando agli atti che ilmarito abbia tentato di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.6. La cassazione della suddetta sentenza d appello è chiesta dallasig.ra * con ricorso notificato il 21 dicembre 2020 ed affidatoa quattro motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorsoil sig. *considerato che7. Va preliminarmente precisato attesa la relativa eccezione diinammissibilità sollevata dal controricorrente cfr. pag. 13 sub 3.che nel caso di cause matrimoniali comprese quelle di separazionenon si applica la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348ter comma 5 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis vigentecon riferimento al ricorso che richiama l art. 348 bis cod. proc. civ.e che esclude dall ambito di operatività le cause di cui all art. 70primo comma cod. proc. civ. ovvero quelle in cui il * èinterventore necessario.8. * posto con il primo motivo la ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per violazione del principio del contraddittorio deldiritto di difesa e comunque delle regole del giusto processo peravere la corte d appello deciso senza fissare l udienza per laprecisazione delle conclusioni e senza assegnare i termini di cuiall art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle conclusionali e dellerepliche.9. La censura è infondata.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/202310. * dagli atti processuali allegati dalle parti che in dataData pubblicazione 11/07/202319/6/2020 la sig.ra * notificava al sig. * ricorso inappello avverso la sentenza n.503/2020 del tribunale di Perugiaunitamente al decreto di fissazione dell udienza di discussione per il21/9/2020 con designazione del giudice relatore.In data 3/9/2020 il sig. * depositava comparsa dicostituzione e risposta con appello incidentale.In data 8/8/2020 veniva comunicato dalla cancelleria alle parti appellante principale ed appellante incidentale il provvedimentodella presidente della sezione civile della corte d appello adottatoex art. 221 l. n.77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 con cui sistabiliva che fino al 31 ottobre 2020 le udienze civili che nonrichiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori sisarebbero svolte con modalità telematiche con previsione fral altro della facoltà per le parti di richiedere la trattazione orale el assegnazione di un termine fino a cinque giorni prima dell udienzadel 21/9/2020 per il deposito delle note scritte di cui al punto 1cioè “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.Il provvedimento presidenziale in esame precisava inoltre al punto1 che “per istanze devono intendersi a titolo esemplificativoistanze istruttorie di sospensione della provvisoria esecutività dellasentenza di primo grado ai sensi dell art. 283 c.p.c. 351 c.p.c. dicarenza di interesse di rinvio per trattative di rinvio per laprecisazione delle conclusioni”.* ancora dagli atti delle parti che in data 15/9/2020 la sig.ra* ha depositato note scritte con le quali ha insistito in tutte lerichieste istruttorie preliminari e di merito formulate nel ricorsointroduttivo trascrivendole integralmente cfr. note scritte pagg.2e 3 delle note . In tale contesto la * ha insistito nella richiestadi ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella seconda memoriaex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. e nell eccezione diincompetenza del tribunale di Perugia a favore di quello di Bari e in4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023ogni caso nella domanda di condanna del * all assegno diData pubblicazione 11/07/2023mantenimento della misura di euro 1000 00 mensili conpagamento diretto a carico dell *Anche l appellato * costituito con appello incidentale hadepositato tempestive note per la trattazione scritta dell udienzadel 21/9/2020 riportandosi alla comparsa di costituzione e rispostae contestando quanto dedotto dall appellante oltre che ribadendole istanze istruttorie.10.1. * posto risulta che entrambe le parti hanno formulatonelle suddette note di trattazione scritta le conclusioni anche dimerito già articolate negli atti introduttivi e inoltre che nessuna diesse aveva chiesto come avrebbe potuto fare secondo il richiamatopunto 1 del provvedimento della presidente della sezione civilecomunicato l 8/9/2022 un rinvio per la precisazione delleconclusioni.10.2. Al contrario da tutto quanto sin qui descritto emerge che leparti hanno volontariamente dato corso alle indicazioni delprovvedimento presidenziale in ordine alle modalità di celebrazionedell udienza a trattazione scritta e che in particolare hannoprecisato le conclusioni trascrivendole o richiamandole sicché nonvi è stata nella pronuncia della sentenza da parte della corted appello intervenuta all esito dell udienza di discussione del21/9/2020 alcuna violazione del contraddittorio o lesione deldiritto di difesa con riferimento alla facoltà delle parti di precisare leconclusioni in vista della decisione giudiziale.10.3. * avendo la corte territoriale provveduto nel rispettodei suddetti fondamentali diritti processuali delle parti il mezzo dicassazione va respinto.11. Con il secondo motivo nullità della sentenza. *corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto art.360 n.3 e n.4 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 111 comma 6 * 112 e 277 cod. proc. civ.5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023ulteriore violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art.Data pubblicazione 11/07/2023360 comma 1 n.3 e n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 352 e356 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. la ricorrentededuce la nullità della sentenza per omessa corrispondenza trachiesto e pronunciato per non avere la corte d appello esaminato leistanze istruttorie reiterate in appello dalla ricorrente.11.2 La censura è inammissibile oltre che infondata.11.3. Il ricorrente che in sede di legittimità denunci il difetto dimotivazione su un istanza di ammissione di un mezzo istruttorio osulla valutazione di esso ha l onere di indicare specificamente lecircostanze oggetto della prova provvedendo alla loro trascrizioneal fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provaree quindi delle prove stesse che per il principiodell autosufficienza del ricorso per cassazione il giudice dilegittimità deve essere in grado di compiere sulla base dellededuzioni contenute nell atto alle cui lacune non è consentitosopperire con indagini integrative cfr. * 17915/2019 id.21632/2013 id.19985/2017 .11.4. La ricorrente non ha trascritto le specifiche istanze istruttorieche aveva articolato con riguardo alle statuizioni economiche e ciòappare decisivo posto che come eccepito dal controricorrente lasig.ra * aveva formulato istanze istruttorie relative sia alladomanda di addebito che a quelle economiche e che ciò rendeindispensabile la precisa delimitazione di quelle effettivamenteriproposte in appello.11.5. Peraltro la corte territoriale ha dato conto dell operataricostruzione delle condizioni economiche delle parti cfr. pag. 6della sentenza sicché la ricorrente non ha assolto all obbligo dispecificare la doglianza mossa alla pronuncia impugnata.12. Con il terzo motivo deduce la violazione delle norme sullacompetenza per avere la corte d appello ritenuta infondata6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023l eccezione di competenza territoriale sollevata dalla * aData pubblicazione 11/07/2023favore del Tribunale di *12.1. La doglianza è inammissibile ex art. 360.bis n.1 cod. proc.civ. * * * 7155/2017 .12.2. Ai fini dell individuazione del tribunale competente perterritorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi allastregua del criterio del luogo di residenza del convenuto almomento della proposizione della domanda art. 706 cod. proc.civ. tale luogo deve essere identificato con la casa familiare laquale individua presuntivamente il luogo di dimora abituale dellacoppia salvo che detta presunzione venga legittimamente superatafornendo la prova il cui onere grava sul coniuge che contesti unasimile circostanza dello spostamento da parte del medesimoconvenuto della propria abituale dimora di fatto in un altro luogonel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice diquest ultimo luogo. A tal riguardo le risultanze anagraficherivestono mero valore presuntivo e possono essere superate inquanto tali da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte diconvincimento affidata all apprezzamento del giudice di meritoonde allorché si provi o risulti in concreto che il terzo di buonafede che può anche essere il coniuge separato di fatto fosse aconoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagraficae residenza effettiva non può operare rispetto a detto terzo la piùrigorosa disciplina prevista dall art. 44 cod. civ. in ordineall opponibilità del trasferimento di residenza cfr.* nello stesso senso *id.16957/2011 .12.3. La corte territoriale ha pronunciato in conformità e laricorrente non ha svolto ragioni per discostarsi dalla consolidataermeneutica in tema di competenza territoriale.13. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli articoli 156 2697 2727 cod. civ. per avere confermato7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023erroneamente le statuizioni di primo grado in ordine allaData pubblicazione 11/07/2023quantificazione dell assegno di mantenimento senza tenere contodei vari elementi che ha avviso della ricorrente avrebbero dovutocomportare la riforma della decisione di primo grado.13.1. La censura è inammissibile posto che sebbene formalmentearticolata come violazione di legge in relazione alla quantificazionedell assegno mensile riconosciuto alla ricorrente perché incentratasu presunzioni ovvero sul criterio della durata del matrimonio inrealtà la critica colpisce la conclusione di merito adottata dalla corteterritoriale di confermare la statuizione del primo giudicesull assegno con argomentazioni che non violano in realtà nessunadelle richiamate disposizioni normative.14. * l esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione delprincipio della soccombenza la ricorrente è condannata allarifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.15. * i presupposti processuali per il versamento aisensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115 da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiS ** * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * rel. * 312/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 312 2021 proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato* * con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * rappresentato e difeso dall avvocato * DE* con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrenteavverso la sentenza n. 433/2020 della CORTE D APPELLO diPERUGIA depositata il 01/10/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Perugia che decidendo sul gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023medesima proposto ha confermato la decisione del tribunale diData pubblicazione 11/07/2023Perugia sul ricorso per separazione proposto dal marito **2. Il tribunale dopo avere respinto l eccezione di incompetenzaper territorio proposta dalla convenuta * aveva respinto lereciproche domande di addebito che i coniugi avevano articolato edaveva determinato il contributo di mantenimento posto a carico delmarito ed a favore della moglie nella misura di euro 200 00mensili.3. In particolare la corte territoriale ha disatteso l eccezione diincompetenza per territorio riproposta con il primo motivo digravame sul rilievo che la decisione impugnata adottata sullascorte delle dichiarazioni rese dalla sig.ra * al presidente deltribunale di Perugia nell udienza di comparizione delle parti nelcorso della quale ella aveva sempre fatto riferimento all abitazionefamiliare intendendo chiaramente quella di * e non quella di* in * di Bari dove aveva solo mantenuto la propriaresidenza anagrafica era stato corretta. Poiché in materia diseparazione personale dei coniugi competente a decidere sulladomanda di separazione è il giudice del luogo dell ultima comuneresidenza dei coniugi quella anagrafica di uno dei due configurauna mera presunzione semplice superabile a fronte di elementi piùconvincenti come le dichiarazioni della stessa parte fondatamenteritenute prevalenti sulle risultanze anagrafiche.4. Inoltre la corte territoriale ha respinto l appello spiegato dalla* in ordine alla quantificazione dell assegno di mantenimentoevidenziando come pur a fronte di una oggettiva prevalenza dellecondizioni reddituali del marito professore universitario inpensione era al tempo stesso emerso che ella svolgeva l attività dipittrice sicchè aveva un reddito difficilmente quantificabile e chenondimeno appariva tale da consentirle di far fronte ad esigenzeprimarie dal momento che aveva potuto vivere dopo la2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023separazione dal primo marito e pure dopo il licenziamento dalData pubblicazione 11/07/2023lavoro di impiegata senza percepire dal primo marito alcun assegnodi mantenimento. Tale circostanza unitamente alla breve duratadel matrimonio giustificava secondo la corte territoriale la misuradell assegno come determinata dal tribunale.5. La corte territoriale ha altresì escluso la sussistenza deipresupposti per disporre il versamento diretto da parte dell Inpsdella somma riconosciuta alla moglie non risultando agli atti che ilmarito abbia tentato di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.6. La cassazione della suddetta sentenza d appello è chiesta dallasig.ra * con ricorso notificato il 21 dicembre 2020 ed affidatoa quattro motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorsoil sig. *considerato che7. Va preliminarmente precisato attesa la relativa eccezione diinammissibilità sollevata dal controricorrente cfr. pag. 13 sub 3.che nel caso di cause matrimoniali comprese quelle di separazionenon si applica la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348ter comma 5 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis vigentecon riferimento al ricorso che richiama l art. 348 bis cod. proc. civ.e che esclude dall ambito di operatività le cause di cui all art. 70primo comma cod. proc. civ. ovvero quelle in cui il * èinterventore necessario.8. * posto con il primo motivo la ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per violazione del principio del contraddittorio deldiritto di difesa e comunque delle regole del giusto processo peravere la corte d appello deciso senza fissare l udienza per laprecisazione delle conclusioni e senza assegnare i termini di cuiall art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle conclusionali e dellerepliche.9. La censura è infondata.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/202310. * dagli atti processuali allegati dalle parti che in dataData pubblicazione 11/07/202319/6/2020 la sig.ra * notificava al sig. * ricorso inappello avverso la sentenza n.503/2020 del tribunale di Perugiaunitamente al decreto di fissazione dell udienza di discussione per il21/9/2020 con designazione del giudice relatore.In data 3/9/2020 il sig. * depositava comparsa dicostituzione e risposta con appello incidentale.In data 8/8/2020 veniva comunicato dalla cancelleria alle parti appellante principale ed appellante incidentale il provvedimentodella presidente della sezione civile della corte d appello adottatoex art. 221 l. n.77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 con cui sistabiliva che fino al 31 ottobre 2020 le udienze civili che nonrichiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori sisarebbero svolte con modalità telematiche con previsione fral altro della facoltà per le parti di richiedere la trattazione orale el assegnazione di un termine fino a cinque giorni prima dell udienzadel 21/9/2020 per il deposito delle note scritte di cui al punto 1cioè “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.Il provvedimento presidenziale in esame precisava inoltre al punto1 che “per istanze devono intendersi a titolo esemplificativoistanze istruttorie di sospensione della provvisoria esecutività dellasentenza di primo grado ai sensi dell art. 283 c.p.c. 351 c.p.c. dicarenza di interesse di rinvio per trattative di rinvio per laprecisazione delle conclusioni”.* ancora dagli atti delle parti che in data 15/9/2020 la sig.ra* ha depositato note scritte con le quali ha insistito in tutte lerichieste istruttorie preliminari e di merito formulate nel ricorsointroduttivo trascrivendole integralmente cfr. note scritte pagg.2e 3 delle note . In tale contesto la * ha insistito nella richiestadi ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella seconda memoriaex art. 183 sesto comma cod. proc. civ. e nell eccezione diincompetenza del tribunale di Perugia a favore di quello di Bari e in4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023ogni caso nella domanda di condanna del * all assegno diData pubblicazione 11/07/2023mantenimento della misura di euro 1000 00 mensili conpagamento diretto a carico dell *Anche l appellato * costituito con appello incidentale hadepositato tempestive note per la trattazione scritta dell udienzadel 21/9/2020 riportandosi alla comparsa di costituzione e rispostae contestando quanto dedotto dall appellante oltre che ribadendole istanze istruttorie.10.1. * posto risulta che entrambe le parti hanno formulatonelle suddette note di trattazione scritta le conclusioni anche dimerito già articolate negli atti introduttivi e inoltre che nessuna diesse aveva chiesto come avrebbe potuto fare secondo il richiamatopunto 1 del provvedimento della presidente della sezione civilecomunicato l 8/9/2022 un rinvio per la precisazione delleconclusioni.10.2. Al contrario da tutto quanto sin qui descritto emerge che leparti hanno volontariamente dato corso alle indicazioni delprovvedimento presidenziale in ordine alle modalità di celebrazionedell udienza a trattazione scritta e che in particolare hannoprecisato le conclusioni trascrivendole o richiamandole sicché nonvi è stata nella pronuncia della sentenza da parte della corted appello intervenuta all esito dell udienza di discussione del21/9/2020 alcuna violazione del contraddittorio o lesione deldiritto di difesa con riferimento alla facoltà delle parti di precisare leconclusioni in vista della decisione giudiziale.10.3. * avendo la corte territoriale provveduto nel rispettodei suddetti fondamentali diritti processuali delle parti il mezzo dicassazione va respinto.11. Con il secondo motivo nullità della sentenza. *corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto art.360 n.3 e n.4 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 111 comma 6 * 112 e 277 cod. proc. civ.5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023ulteriore violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art.Data pubblicazione 11/07/2023360 comma 1 n.3 e n.4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 352 e356 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. la ricorrentededuce la nullità della sentenza per omessa corrispondenza trachiesto e pronunciato per non avere la corte d appello esaminato leistanze istruttorie reiterate in appello dalla ricorrente.11.2 La censura è inammissibile oltre che infondata.11.3. Il ricorrente che in sede di legittimità denunci il difetto dimotivazione su un istanza di ammissione di un mezzo istruttorio osulla valutazione di esso ha l onere di indicare specificamente lecircostanze oggetto della prova provvedendo alla loro trascrizioneal fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provaree quindi delle prove stesse che per il principiodell autosufficienza del ricorso per cassazione il giudice dilegittimità deve essere in grado di compiere sulla base dellededuzioni contenute nell atto alle cui lacune non è consentitosopperire con indagini integrative cfr. * 17915/2019 id.21632/2013 id.19985/2017 .11.4. La ricorrente non ha trascritto le specifiche istanze istruttorieche aveva articolato con riguardo alle statuizioni economiche e ciòappare decisivo posto che come eccepito dal controricorrente lasig.ra * aveva formulato istanze istruttorie relative sia alladomanda di addebito che a quelle economiche e che ciò rendeindispensabile la precisa delimitazione di quelle effettivamenteriproposte in appello.11.5. Peraltro la corte territoriale ha dato conto dell operataricostruzione delle condizioni economiche delle parti cfr. pag. 6della sentenza sicché la ricorrente non ha assolto all obbligo dispecificare la doglianza mossa alla pronuncia impugnata.12. Con il terzo motivo deduce la violazione delle norme sullacompetenza per avere la corte d appello ritenuta infondata6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023l eccezione di competenza territoriale sollevata dalla * aData pubblicazione 11/07/2023favore del Tribunale di *12.1. La doglianza è inammissibile ex art. 360.bis n.1 cod. proc.civ. * * * 7155/2017 .12.2. Ai fini dell individuazione del tribunale competente perterritorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi allastregua del criterio del luogo di residenza del convenuto almomento della proposizione della domanda art. 706 cod. proc.civ. tale luogo deve essere identificato con la casa familiare laquale individua presuntivamente il luogo di dimora abituale dellacoppia salvo che detta presunzione venga legittimamente superatafornendo la prova il cui onere grava sul coniuge che contesti unasimile circostanza dello spostamento da parte del medesimoconvenuto della propria abituale dimora di fatto in un altro luogonel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice diquest ultimo luogo. A tal riguardo le risultanze anagraficherivestono mero valore presuntivo e possono essere superate inquanto tali da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte diconvincimento affidata all apprezzamento del giudice di meritoonde allorché si provi o risulti in concreto che il terzo di buonafede che può anche essere il coniuge separato di fatto fosse aconoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagraficae residenza effettiva non può operare rispetto a detto terzo la piùrigorosa disciplina prevista dall art. 44 cod. civ. in ordineall opponibilità del trasferimento di residenza cfr.* nello stesso senso *id.16957/2011 .12.3. La corte territoriale ha pronunciato in conformità e laricorrente non ha svolto ragioni per discostarsi dalla consolidataermeneutica in tema di competenza territoriale.13. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli articoli 156 2697 2727 cod. civ. per avere confermato7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023Numero di raccolta generale 19650/2023erroneamente le statuizioni di primo grado in ordine allaData pubblicazione 11/07/2023quantificazione dell assegno di mantenimento senza tenere contodei vari elementi che ha avviso della ricorrente avrebbero dovutocomportare la riforma della decisione di primo grado.13.1. La censura è inammissibile posto che sebbene formalmentearticolata come violazione di legge in relazione alla quantificazionedell assegno mensile riconosciuto alla ricorrente perché incentratasu presunzioni ovvero sul criterio della durata del matrimonio inrealtà la critica colpisce la conclusione di merito adottata dalla corteterritoriale di confermare la statuizione del primo giudicesull assegno con argomentazioni che non violano in realtà nessunadelle richiamate disposizioni normative.14. * l esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione delprincipio della soccombenza la ricorrente è condannata allarifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.15. * i presupposti processuali per il versamento aisensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115 da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto. *La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore del controricorrente liquidate in euro2.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano leNumero di raccolta generale 19650/2023generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n.D 1ata9 p6u bdbliecalz ione 11/07/20232003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della * sezionecivile il giorno 11 maggio 2023.Il Presidente9 di 9* **La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore del controricorrente liquidate in euro2.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 312/2021Numero sezionale 2603/2023In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano leNumero di raccolta generale 19650/2023generalità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n.D 1ata9 p6u bdbliecalz ione 11/07/20232003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della * sezionecivile il giorno 11 maggio 2023.Il Presidente9 di 9* *