CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 17085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione la Corte ha osservato che, dalle relative motivazioni dei giudici di merito, si evinceva che il reato di bancarotta e quelli concernenti violazioni finanziarie giudicati con la sentenza sub 1) del provvedimento impugnato (unificati tra loro ai sensi dell'art. 81 cod. pen.) e quelli di usura ed estorsione (anch'essi ritenuti unificati per continuazione) di cui alla sentenza sub 2) - oltre a divergere per il ruolo svolto dal soggetto attivo del reato, per i correi, per i luoghi di commissione, per le persone offese e il bene giuridico leso, infine per il modus operandi - erano riconducibili a causali diverse. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo, deduce il vizio di motivazione, lamentando che il giudice a quo avrebbe negato l'unicità di disegno criminoso sulla scorta di una lettura travisante degli atti. Dopo avere diffusamente dato conto del contenuto delle sentenze di merito in riferimento alle quali ha chiesto l'unificazione degli illeciti dalle stesse giudicati, ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione che - travisando il contenuto della contestazione di cui al capo 31) della sentenza sub 1) e non considerando che nell'elenco allegato a quel capo d'imputazione vi era l'indicazione, tra le società inserite nel meccanismo fraudolento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti a fronte di false sponsorizzazioni, proprio della [OSCURATO:SOCIETA]. facente capo a Cortiana, persona offesa dei reati di cui alla seconda sentenza - avrebbe trascurato un dato essenziale per il riconoscimento dell'unitaria e anticipata ideazione criminosa. Il ricorrente lamenta altresì la distonia tra le affermazioni del Giudice dell'esecuzione rispetto a quanto affermato dall'imputato e dalla persona offesa nei giudizi di merito, inferendone altrettanti vizi di travisamento. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. in punto di interpretazione eccessivamente stringente (e, pertanto non aderente al disposto normativo, alla ratio legís e ai principi giurisprudenziali espressi in sede di legittimità in materia) del requisito dell'unicità del disegno criminoso.Il ricorrente censura la motivazione del Giudice dell'esecuzione che avrebbe utilizzato un canone interpretativo tanto restrittivo da farlo sostanzialmente coincidere con lo scrutinio dell'art. 669 cod. proc. pen., trascurando di considerare che il ricorrente aveva «semplicemente modificato, in modo contingente e occasionale, le modalità esecutive, nemmeno su proprio impulso e di propria iniziativa, bensì su richiesta del proprio interlocutore, di uno schema collaudato negli anni al solo scopo di trovare il modo di raggiungere esattamente Io stesso risultato e vantaggio (...) che aveva perseguito fino a quel momento». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 29 novembre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nell'iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro apetto in 71111\ grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (fra molte, Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Ciò premesso - venendo allo scrutinio dei due motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente per la correlazione logica esistente tra le censure dedotte - rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi, inferiti dalle sentenze di merito, per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la circostanza che, mentre i reati di bancarotta e quelli finanziari giudicati con la prima sentenza s'inserivano nella comune causale di sistematica operazione di frode fiscale ideata dal ricorrente e coinvolgente una pletora di società, alcune della quali dallo stesso gestite ovvero a lui riconducibili, al contrario la_condottek di richiesta di denaro usuraria e/o estcrsiva ai danni di Cortiana - amministratore della [OSCURATO:PERSONA], società tra quelle coinvolte nel fraudolento meccanismo di false fatturazioni - era frutto del consapevole stato di bisogno in cui la persona offesa versava a causa della contingente crisi della sua società. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, dunque, correttamente valorizzato l'estemporaneità della causale delle condotte giudicate con la seconda sentenza, reputando (p. 9 del provvedimento impugnato) «impossibile ipotizzare una predeterminazione rispetto a tutte le condotte illecite per cui sono intervenute le due diverse sentenze», nonché evidenziando - a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa - l'evidente «frattura» tra i reati giudicati con le due sentenze, identificata, con motivazione non manifestamente illogica, nella sopravvenuta impossibilità di Cortiana di partecipare, come era accaduto fino a quel momento, "alla pari" al meccanismo fraudolento e di trarne profitto, così divenendo egli stesso vittima dell'azione criminosa di Ghiotto. Di tanto è, peraltro, conferma nello stesso atto di ricorso (p. 17), laddove si afferma la natura «occasionale e contingente» del cambiamento di condotta del condannato, a fronte delle mutate condizioni economiche della persona offesa. Su tali conclusioni, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non è in alcun modo suscettibile di incidere il lamentato errore, contestato al Giudice dell'esecuzione, di avere ritenuto che la società facente capo a Cortian la [OSCURATO:SOCIETA]., non fosse inclusa nell'elenco di cui al capo 31), riivo che il ricorrente ha meramente dedotto, senza la produzione del menzionato allegato, sicché sul punto il ricorso non è autosufficiente. Ritiene, dunque, il Collegio che con le argomentazioni logiche e plausibili del Giudice dell'esecuzione, il ricorrente non si confronti in modo adeguatamente specifico, limitandosi a critiche in parte fondate su una diversa lettura delle sentenze di merito, in parte risolventesi nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti e puntualmente disattesi dal Giudice dell'esecuzione, sicché il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore