CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 32981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte C"\)o,v,_ ORDINANZA sul ricorso 25315-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 241; - controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; -ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); [OSCURATO:PERSONA], anche lui erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - sul ricorso 29707-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 241; - controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 60 -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]);[OSCURATO:PERSONA], anche lui erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 956/2017, depositata il 10 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso (notificato il 27/10/2017, RG n. 25315/2017) avverso la sentenza 10 agosto 2017 n. 956 della Corte d'appello di Bari che, in parziale accoglimento dell'appello principale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto a titolo di conguaglio il pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, della somma di euro 1.490.804 agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e altrettanto a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 321/2011, aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] che aveva lasciato quali eredi la moglie (poi deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e i cinque figli Riccardo, Savina, Gaetano, Isabella e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo deceduto durante il giudizio primo grado, con successione della moglie [OSCURATO:PERSONA], sua unica erede); ritenuta l'indivisibilità dei beni, il Tribunale aveva attribuito a Isabella, Savina e [OSCURATO:PERSONA] tutti gli immobili e stabilito un conguaglio a favore di Riccardo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso incidentale.Controricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale, dalla ricorrente incidentale e dai controricorrenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza 10 agosto 2017 n. 956 della Corte d'appello di Bari. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto valere ricorso incidentale. Controricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale, dalla ricorrente incidentale e dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dispone, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del procedimento n. 29707/2017 al procedimento n. 25315/2017, previamente instaurato avverso la sentenza impugnata, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, che debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. 2. I controricorrenti hanno eccepito la inesistenza della notificazione del ricorso essendo stata effettuata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], invece che all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], loro difensore, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nel procedimento n. 29707/2017, avendo la notificazione del primo ricorso determinato la consumazione del diritto di impugnazione. L'eccezione non può essere accolta. La notificazione è stata sì effettuata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] invece che all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma presso via Napoli 241, Bari, ove l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era elettivamente domiciliato in secondo grado (così come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata), e il vizio, in ogni caso, non determinerebbe l'inesistenza, ma la semplice nullità della notificazione, sanata con la costituzione dei controricorrenti (cfr. Cass 6164/2020). 3. Fondata è invece l'eccezione di consumazione del diritto di impugnazione da parte dei ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 29707/2017. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, "la parte rimasta in tutto o in parte soccombente nell'esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti" (Cass., sez. un., n. 6691/2020). Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro lato, hanno ripetuto nel procedimento successivamente instaurato i medesimi motivi già fatti valere nel primo procedimento. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], fatti valere nel procedimento n. 29707/2017, vanno pertanto dichiarati inammissibili.4. Passando all'esame dei ricorsi del procedimento n. 25315/2017, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. - Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 720 c.c., omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale è il valore e la consistenza dell'asse ereditario derivante dalla successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei conguagli in danaro attribuiti ai coeredi non assegnatari: la sentenza di primo grado aveva correttamente circoscritto l'oggetto del processo alla massa ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], comprendendo la quota pari ad un terzo spettante alla moglie [OSCURATO:PERSONA] convenuta in giudizio e deceduta in corso di causa, il Tribunale aveva precisato che la divisione non poteva riguardare il 50% dei beni acquistati da [OSCURATO:PERSONA], in quanto facenti parte di un compendio ereditario distinto e autonomo. Il consulente tecnico, nominato in secondo grado, si è invece lasciato "affascinare" dall'opportunità di riunire i due compendi ereditari dando una stima dell'intera proprietà, stima che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile ai fatti di causa. - Il secondo motivo lamenta omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia il presupposto di edificabilità dei suoli oggetto di causa: il consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado ha ritenuto i suoli oggetto di causa completamente edificabili, senza considerare la contrarietà dell'ufficio tecnico del comune di Barletta rispetto a tale edificabilità. 5. Il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è a sua volta articolato in due motivi, che pur richiamando diversi parametri dell'art. 360 c.p.c. ripropongono nella sostanza le medesime questioni fatte valere con il ricorso principale. - Il primo motivo contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. (ultra o extrapetizione): la Corte d'appello non ha considerato che nella relazione del consulente tecnico d'ufficio era stata compresa non solo la quota dei beni derivanti a [OSCURATO:PERSONA] dalla successione del marito, ma anche i suoi beni personali, cosicché la Corte d'appello ha proceduto di fatto allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni personali della madre. - Il secondo motivo fa valere violazione degli artt. 720, 726, 728 c.c.: i conguagli in denaro, oltre ad essere stati rapportati alle due successioni, non hanno considerato l'attuale inedificabilità dei suoli, come risulta dal relativo certificato di destinazione urbanistica. 6. I motivi sono fondati. La sentenza impugnata ha disposto, a titolo di conguaglio, il pagamento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1.490,804 in favore dei controricorrenti e della medesima somma in favore di [OSCURATO:PERSONA], basandosi sui risultati raggiunti dal consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado e sulla quantificazione complessiva operata, con attribuzione del valore di euro 1.490.804 a ciascuna quota dei coeredi. In tal modo, il giudice d'appello non ha considerato che il consulente tecnico (v. la consulenza tecnica depositata nell'agosto 2013 e i supplementi del settembre e novembre 2016) ha dapprima descritto e stimato l'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] (i beni sono stati stimati in euro 2.693.832,68) e a tale importo ha aggiunto i beni del compendio della moglie, arrivando così a stimare il compendio in euro 7.454.020. Già il Tribunale in primo grado (v. pag. 7 della pronuncia) aveva sottolineato che non vi era stato consenso espresso da parte di tutti i condividenti per addivenire a un'unica divisione delle due successioni del padre e della madre e che, anzi, Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] si erano, in udienza, espressamente opposti alla divisione dei beni della madre. Il profilo è stato ribadito dalla Corte d'appello (v. pag. 8 della sentenza impugnata), che ha sottolineato la mancata accettazione del contraddittorio da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda di divisione della successione della madre. Accertato che oggetto del giudizio di divisione erano unicamente i beni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello non poteva quantificare le quote spettanti a ciascuno dei cinque eredi comprendendo i beni della madre. 7. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei secondi motivi di ricorso, aventi ad oggetto la contestazione della quantificazione del conguaglio sotto il profilo della edificabilità dei terreni presenti nella massa ereditaria. 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Bari che dovrà provvedere alla divisione della sola successione di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale del procedimento n. 29707/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello T previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dispone la riunione del procedimento n. 29707/2017 con il procedimento n. 25315/2017; dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale del procedimento n. 29707/2017; in relazione al procedimento n. 25315/2017 accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di entrambi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale del procedimento n. 29707/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif