Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32065/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello di tal che non possono essere considerati come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione in relazione all'esclusione sia dello stato di necessità che della particolare tenuità del fatto (cfr. pg . 4 e 5, con riferimento alla assenza di prova di una necessità transeunte, quanto di una condizione di difficoltà abitativa, da un lato, e, dall'altro con la protrazione della violazione, e l'entità del sacrificio che ne deriva); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello di tal che non possono essere considerati come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specifici ma soltanto apparenti (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione in relazione all'esclusione sia dello stato di necessità che della particolare tenuità del fatto (cfr. pg . 4 e 5, con riferimento alla assenza di prova di una necessità transeunte, quanto di una condizione di difficoltà abitativa, da un lato, e, dall'altro con la protrazione della violazione, e l'entità del sacrificio che ne deriva); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32065/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris