CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 14/10/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreto del 21/01/2019 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., riguardo agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, 62-bis e 131-bis cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto, peraltro pregiudicato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, rv. 271269); nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente - ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche - il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato, nonché all'assenza di elementi favorevolmente valutabili. Ne deriva come anche tale profilo di censura, sussunta nell'unico motivo di doglianza, debba essere dichiarata manifestamente infondata. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0