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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08537/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino, decidendo su istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione, presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA], accoglieva quella di detenzione domiciliare, rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarava non luogo a provvedere su quella di semilibertà.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e sostenendo che il Tribunale di sorveglianza, vertendosi in materia in cui la competenza è determinata dal luogo di residenza del condannato ed ha carattere funzionale, quindi inderogabile, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, perché l'istante ha la residenza in luogo rientrante nel territorio per il quale è competente il Tribunale di sorveglianza di Lecce.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenesse che l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., egli avrebbe diritto alla rimessione nel termine per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Torino, perché la mancata proposizione di tale eccezione all'udienza celebrata dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 13 aprile 2022, in cui vennero trattate le istanze di [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere considerata giustificata dal legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato in tale data in altra sede giudiziaria per concomitante attività professionale, come dedotto con istanza presentata al Tribunale di sorveglianza di Torino il 10 marzo 2022.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, qualora non fosse stato possibile stabilire la competenza sulla base della residenza o del domicilio dell'istante, il Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto ritenere comunque la propria incompetenza, perché il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo era stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Foggia. 5e(/4.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stato sostenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di sorveglianza di Lecce, è inammissibile.

Indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla fondatezza della questione di competenza, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe potuto comunque ritenere la propria incompetenza, perché anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Rv. 279529 - 01), e nel caso concreto è pacifico che nessuna eccezione in tal senso fu proposta.

2. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente tende ad ottenere la rimessione nel termine per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Torino, sostenendo che la mancata formulazione dell'eccezione all'udienza celebrata il 13 aprile 2022 sia giustificata dal legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato in tale data in altra sede giudiziaria per attività professionale concomitante, come dedotto con istanza del 10 marzo 2022.

In proposito, deve notarsi, in primo luogo, che la richiesta principale contenuta nell'atto depositato dal difensore di fiducia al Tribunale di sorveglianza di Torino il 10 marzo 2022, tendente ad ottenere il differimento dell'udienza per impedimento del difensore di fiducia dell'istante, derivante da concomitante impegno professionale in altra sede giudiziaria, era infatti manifestamente infondata, quindi inammissibile, in mancanza di indicazione sia degli elementi di ipotetica prevalenza del concomitante impegno professionale, sia dell'eventuale impossibilità di delegare un sostituto; deve rilevarsi, in secondo luogo, che la richiesta subordinata, contenuta nell'atto di parte richiamato e tendente a far trattare in tarda mattinata il procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino, venne in concreto accolta dal giudice, che trattò il procedimento a partire dalle ore 12.11, come emerge dal verbale di udienza.

3. Stabilito che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto ritenere la propria incompetenza territoriale, in mancanza di eccezione tempestiva in proposito, è assorbito - a parte ogni considerazione sulla sua fondatezza o infondatezza - l'ultimo motivo del ricorso per cassazione, tendente a far ritenere che la competenza territoriale spettasse al giudice che ha emesso l'ultima sentenza posta in esecuzione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino, decidendo su istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione, presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA], accoglieva quella di detenzione domiciliare, rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarava non luogo a provvedere su quella di semilibertà. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e sostenendo che il Tribunale di sorveglianza, vertendosi in materia in cui la competenza è determinata dal luogo di residenza del condannato ed ha carattere funzionale, quindi inderogabile, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, perché l'istante ha la residenza in luogo rientrante nel territorio per il quale è competente il Tribunale di sorveglianza di Lecce. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenesse che l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto essere eccepita entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., egli avrebbe diritto alla rimessione nel termine per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Torino, perché la mancata proposizione di tale eccezione all'udienza celebrata dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 13 aprile 2022, in cui vennero trattate le istanze di [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere considerata giustificata dal legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato in tale data in altra sede giudiziaria per concomitante attività professionale, come dedotto con istanza presentata al Tribunale di sorveglianza di Torino il 10 marzo 2022. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, qualora non fosse stato possibile stabilire la competenza sulla base della residenza o del domicilio dell'istante, il Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto ritenere comunque la propria incompetenza, perché il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo era stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Foggia. 5e(/4.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stato sostenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di sorveglianza di Lecce, è inammissibile. Indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla fondatezza della questione di competenza, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe potuto comunque ritenere la propria incompetenza, perché anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Rv. 279529 - 01), e nel caso concreto è pacifico che nessuna eccezione in tal senso fu proposta. 2. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente tende ad ottenere la rimessione nel termine per la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Torino, sostenendo che la mancata formulazione dell'eccezione all'udienza celebrata il 13 aprile 2022 sia giustificata dal legittimo impedimento del difensore di fiducia, impegnato in tale data in altra sede giudiziaria per attività professionale concomitante, come dedotto con istanza del 10 marzo 2022. In proposito, deve notarsi, in primo luogo, che la richiesta principale contenuta nell'atto depositato dal difensore di fiducia al Tribunale di sorveglianza di Torino il 10 marzo 2022, tendente ad ottenere il differimento dell'udienza per impedimento del difensore di fiducia dell'istante, derivante da concomitante impegno professionale in altra sede giudiziaria, era infatti manifestamente infondata, quindi inammissibile, in mancanza di indicazione sia degli elementi di ipotetica prevalenza del concomitante impegno professionale, sia dell'eventuale impossibilità di delegare un sostituto; deve rilevarsi, in secondo luogo, che la richiesta subordinata, contenuta nell'atto di parte richiamato e tendente a far trattare in tarda mattinata il procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino, venne in concreto accolta dal giudice, che trattò il procedimento a partire dalle ore 12.11, come emerge dal verbale di udienza. 3. Stabilito che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto ritenere la propria incompetenza territoriale, in mancanza di eccezione tempestiva in proposito, è assorbito - a parte ogni considerazione sulla sua fondatezza o infondatezza - l'ultimo motivo del ricorso per cassazione, tendente a far ritenere che la competenza territoriale spettasse al giudice che ha emesso l'ultima sentenza posta in esecuzione. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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