CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30721/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avello –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati i n Roma, via delle Acacie n . 1 3 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza n. 1309 /20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 1° luglio2021. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione nell’àmbito della procedura di espropriazione avente ad oggetto beni immobili ubicati in Colleferro intentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno suo e del di lei coniuge (in regime di comunione legale) [OSCURATO:PERSONA]. 2. La domanda è stata disattesa dalla decisione in epigrafe indicata, con statuizione così in dispositivo formulata: «dichiara inammissibile o rigetta l’opposizione». 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi, cui resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono infondate le eccezioni sollevate in memoria dal ricorrente circa la regolarità della costituzione dei controricorrenti, atteso che: - la procura conferita al difensore costituito ha carattere senza dubbio speciale, siccome espressamente riferita al presente grado di giudizio («controricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1309/21 del Tribunale di Velletri»); -l’omessa attestazione di conformità ( ex art. 9, commi 1 - bis e 1 - ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53) della copia (depositata in file formato .pdf) del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, non ne comporta l’inammissibilità, non avendo parte ricorrente contestato la conformità dell ’atto depositato con r.g. n. 30721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’originale ricevuto presso la propria casella PEC (in tal s enso, Cass.13/12/2018, n. 32231). 2. Con le plurime doglianze formulate, il ricorrentededuce: 2.1. la nullità della sentenza e del procedimento per difetto di contraddittorio, per essere mancata la partecipazione del coesecutato [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario (motivo sub III in ricorso); 2.2. l’ invalidità dell’atto di pignoramento per difetto di ius postulandi, contestando l’autenticità delle sottoscrizioni di procura apposte a margine degli atti relativi al giudizio di formazione del titolo esecutivo azionato e dell’atto di precetto (motivo sub IV); 2.3. ancora l’invalidità dell’atto di pignoramento e, più in generale, di tutta l’attività difensiva espletata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto svolta da unico difensore per soggetti tra loro in conflitto di interessi (motivo sub V); 2.4. nuovamente e sotto atto profilo, la nullità degli atti compiuti dai creditori, poiché in conflitto di interessi (motivo sub VI); 2.5. l’illegittimità della espropriazione dell’immobile per intero, assumendone lapignorabilità unicamente pro quota, siccome ricadente in comunione legale tra coniugi (motivo sub VII); 2.6. l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2929-bis cod. civ.per l’aggressione esecutiva di beni oggetto di atto di segregazione ai sensi dell’art. 2645-tercod. civ. (motivo sub VIII); 2.7. ancora e specificamente, la mancanza di un atto di alienazione in frode al creditore, con la conseguente opponibilità al pignorante del vincolo di destinazione dicui all’art. 2645-ter cod. civ. (motivo sub IX); 2.8. l’impignorabilità del bene, in quanto destinato a soddisfare i bisogni di famiglia con persona affetta da disabilità, invocando il disposto della legge 22 giugno 2016, n. 112 (motivo sub X). 3. Il ricorso così articolato -qualificabile come straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. r.g. n. 30721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado – va dichiarato inammissibile. 3.1. E’ da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919). Orbene, nella gravata sentenza una esplicita qualificazione di tal fatta risulta omessa: priva di significato risulta l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe («opposizione all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non significante, mentre nell’intero provvedimento il giudice, reiterando - tanto in motivazione quanto in dispositivo - la indefinita locuzione «opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita oppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a ricondurre la iniziativa dell’esecutato attore ad una delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili. r.g. n. 30721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.2. Éallora dirimente verificare l’oggetto del contendere su cui ha pronunciato il giudice territoriale: esso è, con chiarezza, circoscritto alla sola valutazione della legittima sottoposizione a pignoramento del cespite staggito, cioè a dire alla (denegata) ricorrenza di vincoli di impignorabilità (ai sensi dell’art. 2645-tercod. civ. o della legge n. 112 del 2016) opponibili al procedente ed alla (affermata) esperibilità dell’azione esecutiva, promossa in forza dell’art. 2929-biscod. civ.. Appare di tutta evidenza che la materia controversa concerna una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione per impignorabilità: la sentenza in discorso poteva dunque essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello. 3.3. Il ricorso straordinario per cassazione de quo è dunque inammissibile: tanto esime la Corte di legitti mità dal vaglio su lla fondatezza dei motivi addotti. 4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 5. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 (settemila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 30721/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principal