Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 201/1974
ECLI:IT:COST:1974:201
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 1 giugno 1973 il tribunale di Trento, nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma,
cod. proc. pen., nella parte in cui vieta che possano essere intesi
come testimoni in istruttoria coloro che furono imputati dello stesso
reato connesso a quello per cui si procede, anche se prosciolti o
condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunziato per non
avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Con ciò,
secondo il tribunale, si porrebbe in essere:
a) una lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.,
che sarebbe violato perché l'imputato non potrebbe avvalersi di
eventuali prove a discarico e sarebbe posto in condizioni di
inferiorità rispetto all'accusa, la quale potrebbe giungere ad usare
l'incriminazione di persone a conoscenza dei fatti per privarle della
capacità di testimoniare;
b) una discriminazione sia fra cittadini in genere, sia fra
imputati prosciolti con diverse formule, in contrasto con l'art. 3
Cost.;
c) una violazione dell'art. 27 Cost. in quanto il testimone,
privato del diritto dovere di testimoniare, a causa della qualità di
coimputato temporaneamente assunta vedrebbe ridotto il suo patrimonio
di diritti civili in contrasto con il precetto contenuto nell'invocata
norma costituzionale.
La questione così profilata, secondo l'ordinanza, investirebbe
anche l'art. 465, cpv., c.p.p. nella parte in cui ribadisce il divieto
di testimoniare sancito dall'art. 348, terzo comma, c.p.p. anche per
quanto riguarda la fase del giudizio.
Inoltre, il menzionato art. 465 cpv., nella parte in cui consente
la lettura in dibattimento delle deposizioni rese dai coimputati, anche
se prosciolti o condannati, sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in
quanto tale forma di acquisizione dei detti mezzi probatori non
consentirebbe una piena esplicazione del diritto di difesa.
L'ordinanza, pronunziata in dibattimento, è stata notificata e
comunicata come per legge e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 326
del 19 dicembre 1973.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - Con l'ordinanza del tribunale di Trento si prospettano due
ordini di questioni di legittimità, in relazione, rispettivamente,
agli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di
procedura penale.
Quanto alla prima norma, si osserva che l'esclusione ivi sancita
della possibilità di sentire come testimoni i coimputati prosciolti o
condannati, inciderebbe sul diritto di difesa dell'imputato, in quanto
gli impedirebbe di avvalersi di prove a discarico e lo porrebbe,
comunque, in posizione di inferiorità rispetto all'accusa.
Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare un identico
profilo di illegittimità e lo ha ritenuto infondato con la sentenza n.
154 del 9 novembre 1973; né le argomentazioni addotte in questa sede
sono tali da modificare il detto orientamento.
La questione, pertanto, deve dichiararsi manifestamente infondata.
2. - Il giudice a quo osserva poi che la citata esclusione
indurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini
in genere e fra i coimputati prosciolti in diverse fasi processuali e
con diverse formule.
Questa Corte ha peraltro già avuto occasione di affermare, con la
menzionata sentenza n. 154 del 1973, sia pure esaminando la questione
sotto il diverso profilo della allora prospettata violazione dell'art.
24 Cost., che razionalmente il soggetto che abbia reso a suo tempo
interrogatorio in qualità di coimputato, non può essere
successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone
sugli stessi fatti, "perché il timore di incorrere in pregiudizievoli
contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere
attendibilità alla sua deposizione". Resta con ciò pure escluso,
ovviamente, il contrasto col principio di eguaglianza nel senso
delineato dal giudice a quo, essendo costante giurisprudenza di questa
Corte che il principio stesso può dirsi violato soltanto quando la
denunziata disparità di trattamento non sia fondata su presupposti
logici ed obiettivi che ne giustifichino razionalmente la adozione.
La questione, sotto questo profilo, è pertanto da dichiarare
infondata.
3. - L'art. 348 terzo comma, inoltre, violerebbe l'art. 27,
secondo comma, Cost., in quanto limiterebbe il patrimonio di diritti
civici del coimputato, escludendolo dalla testimonianza e
contrasterebbe così con la presunzione di innocenza sancita dalla
norma costituzionalmente invocata.
Ma è di tutta evidenza che anche sotto questo profilo la questione
è infondata, perché la norma impugnata, che risponde alla sopra
illustrata finalità processuale, si limita a porre una cautela a
vantaggio della attendibilità della testimonianza, senza che ciò
possa in alcun modo assumere i caratteri di una sanzione a carico del
coimputato, nel cui interesse, anzi, la restrizione è dettata,
salvaguardandolo dalle eventuali responsabilità, cui la sua
particolare posizione potrebbe esporlo. Manca pertanto ogni
possibilità di configurare un contrasto fra la norma impugnata e
l'art. 27, secondo comma, Cost., il quale dispone soltanto "che
l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva",
e, se esclude così che egli, prima di tale momento, possa essere
comunque assoggettato a sanzioni punitive, non vieta peraltro che possa
essere previsto, nei suoi confronti, un trattamento processuale che
tale natura non rivesta.
4. - Quanto alla seconda norma impugnata, il tribunale lamenta che
l'art. 465 c.p.p., nella parte in cui consente la lettura in
dibattimento delle deposizioni rese dagli ex imputati, non
permetterebbe una piena esplicazione del diritto di difesa del
giudicabile e contrasterebbe cioè con l'art. 24 Cost. mentre, nella
parte in cui ribadisce il divieto di testimoniare già sancito
dall'art. 348, terzo comma, c.p.p. sarebbe coinvolto nelle questioni,
come sopra sollevate, nei confronti di tale disposizione.
Il primo profilo di illegittimità, ora illustrato, è già stato
risolto negativamente con la citata sentenza n. 154 del 1973, in cui
appunto è stato espressamente escluso che la facoltà di lettura in
dibattimento delle deposizioni in esame, sia in contrasto con la
garanzia di difesa, ritenendosi che la facoltà stessa è
sufficientemente giustificata dalle esigenze di accertamento della
verità, che rientrano nel quadro finalistico del procedimento penale,
e trovano estrinsecazione nel dovere del giudice di valutare, ai fini
della decisione, tutte le risultanze acquisite regolarmente agli atti,
in quanto tocchino, a favore o a sfavore, la posizione degli imputati e
delle parti offese.
Poiché neppure a questo riguardo risultano addotte argomentazioni
tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, anche la
questione ora esposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Infine, la questione concernente la parte dell'art. 465, che
riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 348, terzo comma,
riflette i medesimi presunti vizi lamentati in relazione a quest'ultima
norma, e valgono ovviamente le argomentazioni sopra svolte al riguardo
per escluderne la fondatezza.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di
procedura penale e dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella
parte in cui consente la lettura in dibattimento delle deposizioni
degli imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se
prosciolti o condannati), sollevate con l'ordinanza 1 giugno 1973 del
tribunale di Trento in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata
con l'ordinanza suddetta in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo
comma, della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 465, capoverso, dello stesso codice (nella parte in cui
esclude che possano essere assunti come testimoni in dibattimento gli
imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o
condannati), sollevata con l'ordinanza suddetta in riferimento agli
art. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere