CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 13753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SANREMOdato avy4so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 il Giudice di Pace di IS:=D ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 590, commi 1 e 2, 40, comma 2, cod. pen.; 15, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, errata valutazione delle prove, difetto di motivazione, nonché erroneo riconoscimento della loro colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per violazione del disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore