CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 11309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9 marzo 2022, confermava la pronuncia del tribunale di Monza del 21 ottobre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del delitto di concorso in rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato e della circostanza aggravante delle persone riunite; al proposito si deduceva che il Marquez non aveva potuto prevedere l'esito dell'alterco tra il Flores e la persona offesa così che non emergevano elementi per affermare la compartecipazione dello stesso al fatto di reato; in ogni caso doveva escludersi l'aggravante delle persone riunite stante la mancata partecipazione del Marquez all'aggressione; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione della legge penale dovendo i fatti qualificarsi ai sensi degli artt. 624 e 625 cod.pen. ovvero quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che il presunto impossessamento del telefono era stato l'apice di una lite iniziata per futili motivi e mancava, pertanto, il dolo di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi proposti appaiono manifestamente infondati oltre che reiterativi di doglianze già avanzate in fase di appello ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, a fronte di una doppia conforme di responsabilità in ordine all'avvenuta aggressione della vittima da parte dei due imputati ed alla sottrazione dei beni della stessa, si propone una versione alternativa circa il ruolo svolto dal Marquez nella fase esecutiva del delitto sulla base della reinterpretazione di elementi di prova che, oltre a non essere deducibile nella presente fase di legittimità, appare pure priva di qualsiasi specifico elemento di riscontro. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ricostruendo l'avvenuta aggressione da parte dei due coimputati ai danni della vittima. 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolineato come tra esercizio della violenza e spossessamento sia sussistita chiara connessione temporale per cui l'uno appare strumentale all'altro; ed anche tale valutazione viene contestata sulla base di una lettura alternativa di elementi probatori peraltro priva di adeguati elementi di riscontro. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 28 febbraio 2023 beisOsrrigro [OSCURATO:PERSONA]