CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 09821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9958-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 9958/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 9821/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente – avverso la sentenza n. 6167/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 13437/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro in relazione alla sentenza n. 4203/2011 del Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva ordinato a quest’ultimo, ex art. 2932 c.c., il trasferimento di terreni in favore dell’odierna ricorrente, subordinando l’effetto traslativo al pagamento del prezzo da parte di quest’ultima; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 42 DPR n. 600/1973, art. 8. co. 24, DL n. 16/2012 conv., art. 1 co. 14 DL n. 150/2013 conv., art. 1 co. 8 DL n. 192/2014) ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’eccezione sollevata con riguardo alla nullità dell’avviso di liquidazione per omessa sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario legittimato e munito dei relativi poteri rappresentativi ai sensi dell’art. 42 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 9958/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 9821/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 DPR n. 600/1973, avendo, il funzionario che aveva firmato l’atto, assunto la posizione dirigenziale senza aver superato le procedure di accesso alla dirigenza necessarie per legge; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 53, 52 co. 2 bis, e 51 commi 3 e 4 DPR n. 131/1986) per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto le doglianze circa la nullità dell’avviso di liquidazione per omessa allegazione delle determinazioni amministrative riportate nella Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 141/2007, richiamata nell’atto impositivo; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 22, 27, 37, 43, comma 1, lett. a) e comma 4, 53, 52 co. 2 bis, 51 co. 3, 10-nota e 8 lett. a) della Tariffa DPR n. 131/1986) lamentando l’erronea applicazione della tassazione in misura proporzionale, anziché fissa, prevista per gli atti di trasferimento sottoposti a condizione sospensiva, tra i quali, secondo la ricorrente, andava annoverata anche la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. che subordinava l’effetto traslativo al pagamento del prezzo dell’immobile da parte dell’acquirente; 1.4. con il quarto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 22, 27, 37, 43, comma 1, lett. a) e comma 4, 53, 52 co. 2 bis, 51 co. 3, 10-nota e 8 lett. a) della Tariffa DPR n. 131/1986; art. 33 co. 3 L. n. 388/2000, art. 10 D.Lgs. n. 23/2011, art. 26 DL n. 104/2013, art. 1, co. 25, L. n. 244/2007, art. 6, co. 6, DL n. 102/2013, DL n. 223/2006 conv.) lamentando l’erronea determinazione, da parte dell’Ufficio, della base imponibile e dell’aliquota dovuta per l’atto oggetto di tassazione, non essendo stata accertata l’effettiva destinazione urbanistica dei terreni in questione; 2.1. va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, con effetto assorbente rispetto alle rimanenti censure; 2.2. come già affermato da questa Corte, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 9958/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 9821/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr. Cass. n. 27902/2018, 14470/2018); 2.3. quanto alla condizione, si tratta, invero, di una condizione <<meramente>> potestativa lecita, in quanto il trasferimento dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto in favore del quale si verifica il trasferimento stesso, vale a dire una condizione il cui avverarsi è collegato a un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscono sulla sua volontà determinandola in un certo senso (cfr. Cass. 11774/2007) e non dal mero arbitrio di chi trasferisce il diritto, perché diversamente si configgerebbe l'ipotesi prevista dall'alt 1355 c.c. ed il trasferimento sarebbe nullo; 2.4. non a caso l'art. 27 del DPR 131/1986 distingue l'ipotesi in cui l'avverarsi della condizione dipenda dalla mera volontà dell'acquirente (comma 3), laddove per volontà mera si intende la volontà sorretta comunque da valutazione di apprezzabili interessi, atti che pertanto non si considerano sottoposti a condizione, da quella in cui l'avverarsi della condizione dipenda dalla mera volontà dell'alienante (comma 4) che invece integra l'ipotesi di mero arbitrio e quindi determina la nullità del trasferimento; 2.5. nel caso di specie l'avversarsi della condizione dipendeva dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in qualità di acquirente, che doveva pagare la somma per ottenere il trasferimento dell’immobile, cioè un soggetto che ottiene il trasferimento del bene in virtù di un atto che dipende esclusivamente dalla sua volontà, nell'ambito di valutazione di convenienza già operate all'atto dell'introduzione del corrispondente giudizio (cfr. Cass.n. 27902/2018 cit.), trovando quindi applicazione l'art. 27 comma 3 del DPR n. 131/1986, alla stregua del quale -come si è detto- non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente (cfr. Cass. n. 27902/2018; si veda anche Cass. nn. 14470/2018, 18006/2016, 23043/2016, 8544/2014); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 9958/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 9821/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 2.6. poste tali premesse, va evidenziato che la contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., con la quale ha dedotto e documentato che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 347/2019, ha riformato, con efficacia di giudicato, la sentenza n. 4203/2011, oggetto di tassazione, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della promissaria acquirente; 2.7. al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (cfr. Cass. nn. 32626/2021, 2637/2021, 3617/2020); 2.8. in riferimento a quanto dedotto e documentato dalla contribuente con memoria difensiva, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e la non debenza dell'imposta portata nell'atto impugnato; 2.9. la materia del contendere è, infatti, cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di appello che ha riformato la sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione alla cui registrazione è stato emesso il provvedimento impugnato; 2.10. la definizione della lite ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della pronuncia la sentenza di merito ai sensi dell'art. 310 c.p.c., comma 2; 2.11. ne consegue che il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l'originario rapporto controverso, e dunque a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 9958/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 9821/2022 Data pubblicazione 25/03/2022 (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell'interesse ad ottenere una - ormai inutile - pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall'altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato - (cfr. Cass. nn. 16324/2014, 19160/2007, 22972/2004); 2.12. la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l’idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti (cfr. Cass. nn. 19533/2011; id. Cass. n. 13109/2012); 3. considerata la sopravvenienza della ragione del decidere le spese di lite devono essere integralmente compensate P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.3.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :