CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, quale giudice di appello ed in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Perugia in data 25 ottobre 2022, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di diffamazione per avere redatto una comunicazione, inoltrata al comandante della polizia provinciale ed alle RSU della Provincia di Perugia nonché affissa negli uffici della polizia provinciale di Castiglione del Lago, nella quale si accusava il capitano [OSCURATO:PERSONA] di averlo minacciato più volte, dinanzi ad altre persone, in sua presenza in data 19 dicembre 2014 durante una cena e, in sua assenza, il giorno successivo. La sentenza di appello ha ritenuto provata la verità del fatto e giudicato fondato l'atto di appello dell'imputato, che tra l'altro invocava il diritto di critica sindacale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lettera c), cod. proc. pen.: lamenta inosservanza degli artt. 530 e 546, comma 3, cod. proc. pen. e denuncia nullità della sentenza nella parte in cui il dispositivo, recando l'indicazione dell'assoluzione senza precisarne la causa, sarebbe privo di un elemento essenziale. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 595 cod. pen., 597 e (505 cod. proc. pen.: secondo la prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha fondato la pronuncia assolutoria sull'archiviazione del procedimento che era stato instaurato nei confronti dell'odierna parte civile. In particolare, il Tribunale ha valorizzato la motivazione della richiesta di archiviazione che ha ritenuto veri i fatti contestati come commessi durante la cena del 19 diceimbre 2014, ma nulla ha indicato circa il fatto che nella lettera di cui si discute era descritto come commesso il giorno seguente («il giorno successivo ripeteva che aveva la pistola e mi avrebbe sparato, con me non presente, alla presenza di altri colleghi»). Dunque, la condanna su tale capo dovrebbe ritenersi passata in cosa giudicata. 2.3. Con il terzo motivo deduce analogo violazione di legge sostanziale con riguardo agli artt. 595 e 596 cod. pen.: il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la prova liberatoria dal momento che i fatti descritti nella missiva redatta dall'imputato erano relativi ad una discussione avvenuta fuori dall'esercizio delle funzioni pubbliche rivestite da imputato e persona offesa, e dunque fuori dei casi previsti dall'art. 596, comma terzo n. 1, cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Non ogni omissione delle informazioni che nel dispositivo dovrebbero essere contenute comporta nullità. Così, se è vero che l'art. 546, comma 1, lett. f) prescrive che il dispositivo rechi l'indicazione «degli articoli di legge applicati», nondimeno la carenza di tale informazione comporta nullità, laddove sia possibile ricavare l'informazione mancante dalla motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27185 del 16/06/2010, Verdi, Rv. 247851). La mancanza rilevante è quella che attenga agli «elementi essenziali» del dispositivo, cui si riferisce il comma 3 del citato art. 546 (Sez. 5, n. 3329 del 06/10/2022, dep. 2023 Mazzoleni, n.m.; Sez. 5, n. 5087 del 15/03/1999, Mazzucca, Rv. 213193). Ed occorre considerare che la norma, laddove indica il dispositivo come parte necessaria della sentenza, «si riferisce alla pronuncia di assoluzione o di condanna che, una volta divenuta definitiva la decisione, è il punto di partenza per la successiva fase di esecuzione» (Sez. 1, n. 9620 del 11/06/1998, Manfré, Rv. 211277). Nel caso in esame il dispositivo, letto all'udienza unitamente alla sentenza redatta con motivazione contestuale, conteneva la pronuncia assolutoria, elemento essenziale. Non conteneva, semplicemente, la precisazione della formula di assoluzione, facilmente ricavabile dalla motivazione contestualmente letta, nella quale si è fatto chiaro riferimento all'insussistenza del fatto tipico, a pagina 4. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Anzitutto il ricorrente deduce una violazione di legge processuale senza indicare in cosa consista la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza che, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod proc. pen. contraddistinguono il vizio in tal modo deducibile.Nemmeno è ammissibilmente dedotto il vizio di violazione di legge penale sostanziale, dal momento che il motivo non censura l'erronea interpretazione della disposizione (inosservanza) owero l'errore di qualificazione giuridica del fatto accertato o la non corretta sussunzione del caso nella fattispecie astratta (erronea applicazione). Se, attraverso i vizi dedotti, il ricorrente intende in realtà censurare la motivazione della sentenza, che non avrebbe preso posizione sul fatto descritto come accaduto il giorno successivo alla richiamata cena del 19 dicembre 2014, esso è comunque manifestamente infondato. Risulta chiaramente dal capo di imputazione che uno solo, appunto, sia il capo del quale l'imputato era chiamato a rispondere, e che si trattasse di un fatto di diffamazione commesso il 15 gennaio 2015 e nei giorni immediatamente successivi, attraverso la diffusione della lettera nella quale si menzionavano due episodi, l'uno accaduto il 19 dicembre 2014 e l'altro il giorno successivo. Risulta chiaramente che il Tribunale abbia assolto l'imputato dall'unico capo di imputazione, giudicando veri i fatti descritti nella missiva e in ogni caso (pag. 5 della sentenza impugnata), ritenendo l'esposizione dei fatti non accompagnati «da considerazioni o valutazioni critiche offensive». Con l'argomentazione del Tribunale manca ogni confronto nel ricorso, al di là dell'erronea deduzione dei vizi di violazione di legge sostanziale e processuale. 3. Il terzo motivo è infondato. l, Il fatto diffamatorio sarebbe avvenuto mediante l'affissione nei locali della polizia provinciale e l'invio alle rappresentanze sindacali provinciali della missiva contenente le accuse rivolte al Bennati. Il Tribunale di Perugia ha giudicato fondato l'atto di appello, che invocava tra l'altro il diritto di critica sindacale. Come è stato affermato condivisibilnnente dalla giurisprudenza di questa Corte, «in tema di diffamazione, il divieto di "exceptio veritatis", alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596, comma primo, cod. pen., non può trovare applicazione qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. e, quindi, in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica» (Sez. 5, n. 41414 del 16/06/2016, Cicciù, Rv. 267865; Sez. 5, n. 1369 del 05/11/2008, dep. 2009, Popolano, Rv. 242957; cfr. Corte cost. 05/07/1971 n. 175). Non colgono dunque nel segno, e sono irrilevanti, le argomentazioni spese dalla parte civile ricorrente in ordine alle funzioni pubbliche svolte o meno dai protagonisti della vicenda. 4. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il