CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26446-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 1831 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 96/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 168/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 26446/2019 Rilevato che: con senten7a n. 96 del 2019; la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti (d'ora in avanti Cassa) a restituire agli attuali intimati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dottori commercialisti in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2009 al 2016, con delibera n. 4 del 2008, sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l'azione di restituzione perché soggetta a! termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa affidandolo a tre articolati motivi, cui hanno resistito, con controricorso e successiva memoria, gli intimati; !a Sesta sezione di questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 33380/2021, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione relativa al terzo motivo; Considerato che: i primi due motivi del ricorso, che investono la denuncia di plurime violazioni di leggi - D. Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento della Cassa, art. 22 - vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), il ricorso è R.g. n. 26446/2019 da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione dei trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente ribadito l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione dei trattamento pensionistico e conseguentemente anche ai principio dei necessario rispetto del pro rata, richiamando, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 dei 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; IP ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va R.g. n. 26446/2019 confermato ed í motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura; in particolare, con la memoria, la ricorrente rileva una certa incoerenza tra il principio consolidatosi e talune affermazioni contenute in Cass. n. 31875/2018, là dove la stessa <[...]afferma espressamente che l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 "incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà". Di conseguenza, se si ritiene che la L. n. 335/1995 non possa rilevare in materia di contributo di solidarietà (essendo quest'ultimo un provvedimento insuscPttibile di applicazione frazionata nel tempo, per questo motivo estraneo all'ambito di applicazione del pro rata), anche l'elencazione asseritamente tassativa di cui alla L. n. 335/1995 non potrebbe costituire un limite all'introduzione di provvedimenti quali il contributo di solidarietà, il quale, proprio perché costituisce un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo, non deve rispondere alle limitazioni che il Legislatore, con la previgente formulazione della L. n. 335/1995, ha posto a tale tipologie di provvedimenti; l'osservazione non coglie il senso complessivo dell'affermazione estrapolata da Cass. 31875/2018; infatti, premessa l'insussistenza di un potere in capo alla Cassa di imporre autonomamente prestazioni patrimoniali non previste per legge (art. 23 Cost.), è evidente che tale legittimazione non può ricavarsi neanche dalla considerazione che l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 non rilevi comunque in materia di contributo di solidarietà, perché quest'ultimo è un provvedimento insuscettibile di applicazione frazionata nel tempo; l'affermazione è relativa allo snodo della motivazione che, esaminando proprio i contenuti dell'art. 3, comma 12, I. cit., dalla quale la stessa Cassa pretendeva di ripetere la fonte di legittimazione dell'art. 22 Regolamento, ha rilevato la non riferibilità della pretesa in esame a tale impianto normativo; in particolare, si è detto che " La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico";R.g. n. 26446/2019 esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'ad 3 , comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura; terzo motivo di ricorso, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c. / del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, la Cassa ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all'INPS, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento; l'ordinanza interlocutoria n.33380 del 2021 ha individuato nei caratteri della certezza e liquidità del credito il dato decisivo da utilizzare, per rispettare i principi espressi da Cass. SS.UU. 17742 del 2015, cui si è rifatta la sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate ed in particolare dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970; in particolare, il tema della liquidità ed esigibilità delle somme dovute, ricorda l'ordinanza, risulta nuovamente posto a base delle pronunce relative alle rivalutazioni dell'indennità per danni dovute alle vittime del dovere; a motivo del dubbio interpretativo, si indica Cass. n. 11655 del 2020, che riguarda le obbligazioni pecuniarie dello Stato, che si pone in discontinuità con i precedenti ricordati dalla stessa ordinanza, nel senso di ritenere che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili P perriè, produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale 1k 4 R.g. n. 26446/2019 adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa); il motivo in esame è infondato e va rigettato; questa Corte di legittimità (Cass. 23/12/2021 n.41320) ha già avuto occasione di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742/2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4 - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 n. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. 20.08.04 n. 16388 e 27.02.97 n. 1787, in motivazione, nonchè S.u. 25.07.02 n. 10955); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto ‘7, 5 R.g. n. 26446/2019 della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso art. 38, D.L. n. 98/2011; infatti, risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è dassificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. A prescindere, dunque, da ogni riferimento alla aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione dì recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; in definitiva, il ricorso va rigettato; è anche infondata la richiesta formulata dai contro-ricorrenti di condanna della ricorrente, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3. E ciò R.g. n. 26446/2019 in quanto, come riscontrato dalla stessa ordinanza interlocutoria, la fattispecie dedotta in causa presenta, seppure solo parzialmente, il carattere della novità, relativa al regime della prescrizione, così che non può ritenersi l'evidenza della abusiva iniziativa processuale; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a ti