CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 24740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2149/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 2149/2025 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 604/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24740/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.16594/2024 depositata il 13/06/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 07/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2149/2025 [OSCURATO:SOCIETA] sezionale 604/2025 [OSCURATO:SOCIETA] di raccolta generale 24740/2025 Data pubblicazione 08/09/2025