CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 39117/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4709-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 3601/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4709/2020 Numero sezionale 10623/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 39117/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, invocando l’emissione di sentenza tenente luogo del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare di compravendita del 30.7.2002, sul presupposto che i convenuti, promittenti venditori, non avessero ottemperato all’obbligo di trasferire il bene, nonostante il regolare saldo dell’ultima rata di prezzo nei termini convenuti dal preliminare. I convenuti si costituivano resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa per inadempimento del promissario acquirente. Con sentenza n. 1101/2011 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale; dichiarava risolto il preliminare, condannando l’attore al risarcimento del danno cagionato ai convenuti per causa del suo inadempimento, ed i convenuti alla restituzione, in favore dell’attore, di quanto da essi percepito a titolo di corrispettivo in relazione alla progettata compravendita. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari convenuti, lamentando che il giudice di prime cure avesse pronunciato su una domanda restitutoria mai proposta dall’Allocca. Nella resistenza di quest’ultimo, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 3601/2019, accoglieva l’impugnazione, eliminando la statuizione restitutoria oggetto del gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4709/2020 Numero sezionale 10623/2021 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. Numero di raccolta generale 39117/2021Data pubblicazione 09/12/2021 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 30.7.2002. Hanno resistito alla domanda i convenuti, spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento dell’Allocca ed invocando la condanna di questi al risarcimento del danno. Con sentenza n. 1011/2011 il Tribunale ha respinto la domanda principale ed accolto la riconvenzionale, condannando l’Allocca al risarcimento del danno causato ai convenuti nella misura di € 50.778,32 ed i convenuti alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di € 232.405,68 che l’Allocca aveva versato come corrispettivo per la progettata compravendita. Hanno proposto appello i convenuti contestando il capo di decisione relativo alla loro condanna alla restituzione del prezzo, poiché l’Allocca non aveva mai spiegato domanda in tal senso. Ha resistito al gravame l’originario attore. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello, compensando parzialmente le spese del grado. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo di essi il ricorrente deduce che, pur in assenza di appello incidentale, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare che, dal complessivo tenore delle sue difese, emergeva chiaramente la volontà di ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione dell’art.1458 c.c. perché la sentenza impugnata avrebbe di fatto legittimato uno spostamento patrimoniale non giustificato, a seguito della declaratoria di risoluzione del contratto preliminare F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4709/2020 intercorso tra le parti. Numero sezionale 10623/2021Numero di raccolta generale 39117/2021 Le censure, che meritano un esame congiunto, sono Data pubblicazione 09/12/2021 inammissibili, alla luce del principio –richiamato anche dal giudice di merito; cfr. pag. 6 della sentenza impugnata– secondo cui “La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/2002, Rv. 551523; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16021 del 14/11/2002, Rv. 558478; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006, Rv. 586898; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013, Rv. 624949). Poiché la Corte di Appello, con statuizione non specificamente attinta dai motivi, afferma che l’Allocca non aveva proposto “… alcuna domanda di risoluzione e tantomeno di restituzione della prestazione eseguita, neppure in via subordinata rispetto all’eventuale accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Russo …” (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata), il Tribunale non poteva disporre una restituzione mai invocata dal soggetto –l’Allocca– che vi avrebbe avuto interesse”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4709/2020 Numero sezionale 10623/2021 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 39117/2021 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 09/12/2021 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A