CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 dicembre 2023
Cassazione n. 00134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1824/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e per esso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EREDI di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO SALERNO e REGIONE CAMPANIA -intimati – avverso il DECRETO d ella CORTE d 'APPELLO di SALERNO n. 26/2019 depositata il 25/07/2019. R.g. n. 1824 del 2020 Ad. 18/12/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a sei motivi, il decreto della Corte d’appello di Salerno, n. 26 del 25/07/2019,che ha confermato il decreto del Tribunale della stessa sede di condanna del [OSCURATO:PERSONA] all’indennizzo per miglioramenti su fondo già assegnato, in forza della legislazione di riforma fondiaria, a [OSCURATO:PERSONA] , padre dei due fratelli , in favore di [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, autonomo e condizionato, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la statuizione di conferma del provvedimento impugnato nonché modifica dello stesso, al fine del riconoscimento dell’indennità per miglioramenti ai sensi dell’art. 1150, comma 3, cod. civ.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G razia Lettieri , [OSCURATO:PERSONA], G iuseppina Lettieri , L oredana Lettieri , Carmine D e Cristofaro, [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Campania sono rimasti intimati; Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Ritenuto che l’attribuzione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. è avvenuta in dipendenza dell’accoglimento di azione svolta in via di estremo subordine da [OSCURATO:PERSONA], avendo, questi, chiesto il riconoscimento dell’indennità ai sensi dell’art.1150, comma 3, cod. civ.; la materia della riforma fondiaria è attribuita, come pure quella del possesso, in forza delle Tabelle della Corte di Cassazione, alla Sezione II civile, ove risultanoindicate con il Codice n. 14 e con il Codice n. 11; R.g. n. 1824 del 2020 Ad. 18/12/2023; estensore: C. Valle ritenuto, pertanto, che il fascicolo debba essere rimesso alla Sezione II civile di questa Corte, per il seguito di competenza. P.Q.M. Rimette il ricorso alla Sezione II civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte