CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11640-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11640/2021 Numero sezionale 2185/2022 Numero di raccolta generale 9365/2022Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 552/2020 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 552 del 19. 10.2020 del Tribunale di Asti, che aveva confermato la decisione di primo grado di inammissibilità della sua opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che la notifica del decreto si era perfezionata in data 16. 12. 2015, mediante il ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte del destinatario, mentre l’opposizione era stata proposta con atto notificato il 26. 1. 20016, oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 cod. proc. civ.; letto il controricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]; l’unico motivo di ricorso denunzia “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 e 4 Cpc., peculiarmente in relazione alla presunta tardività della notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo “; il ricorso è inammissibile in quanto non contiene la specifica indicazione delle norme di diritto su cui si fonda né specifiche argomentazioni tese a dimostrare in qual modo la statuizione censurata sia in contrasto con le norme di legge; tale mancanza non appare superabile dalla lettura del ricorso, che si limita a richiamare l’art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982, secondo cui .. “ la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito “ ( CAD ), l’art. 149, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui “ per il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11640/2021 Numero sezionale 2185/2022 Numero di raccolta generale 9365/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 destinatario la notifica si perfeziona al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto “ e l ’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., disposizioni tutte che non si pongono all’evidenza in diretta corrispondenza con le ragioni della sentenza impugnata; sotto altro e diverso profilo, la circostanza addotta dalla ricorrente di avere notificato l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in termine, cioè in data 25. 1. 2016, procedendo poi ad una nuova notifica il giorno successivo in quanto l’atto precedente era privo della indicazione della data di udienza, non appare rilevante, tenuto conto che, dalla stessa illustrazione del fatto, emerge che l’atto iscritto a ruolo è stato unicamente quello notificato successivamente, con l’effetto che l’atto precedente integra un mero antecedente rimasto estraneo al processo, che, in quanto tale, non può essere considerato ai fini del riscontro del termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ. >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11640/2021 Numero sezionale 2185/2022 Numero di raccolta generale 9365/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .