CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2020
Cassazione n. 45186/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 24 ottobre 2012 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso ordine di esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della pena di anni ventinove, mesi uno e giorni 17 di reclusione, con decorrenza dal 10 dicembre 2008. La pena da scontare era stata determinata procedendo ad una serie di cumuli parziali, ciascuno relativo a reati commessi, rispettivamente, sino al 3 settembre 1994, sino al 18 gennaio 2001 e sino al 14 marzo 2005. 2. Con istanza presentata in data 29 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la illegittimità del cumulo emesso dal pubblico ministero in data 24 ottobre 2012 in quanto: - la pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 3 aprile 2001 dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], relativa a reato associativo con data aperta, e quindi commesso sino alla sentenza di primo grado (19.1.1999), doveva essere inserita nel secondo cumulo; - le pene inflitte dalle sentenze pronunciate dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 3 aprile 2001 e 22 febbraio 2007 e 3 ottobre 2011, e dalla Corte di assise di appello di Milano, in data 6 febbraio 2001, dovevano essere ricomprese in unico cumulo, con applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene. 3. Con provvedimento ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. in data 24 novembre 2020 il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha determinato la pena da eseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni ventinove, mesi uno e giorni 17 di reclusione, con decorrenza dal 10 dicembre 2008. La determinazione della pena da eseguire è stata operata mediante formazione di cumuli, così detti parziali, ciascuno relativo alle pene inflitte per i reati commessi, rispettivamente, sino al 3 settembre 1994, 22 giugno 1995 e 19 gennaio 1999, 26 aprile 2001 e 14 marzo 2005. Il primo cumulo, comprensivo delle condanne inflitte, per complessivi anni 15 di reclusione, dalle sentenze pronunciate, in data 7 marzo 1994, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in data 6 febbraio 2001, dalla Corte di assise di appello di Milano, aveva determinato una pena da scontare, alla data del 3 settembre 1994, di anni 14, mesi 11 e giorni 22 di reclusione. Il secondo cumulo, comprensivo della condanna, ad anni 30 di reclusione, inflitta dalla sentenza pronunciata in data 3 ottobre 2011 dalla Corte di assise di appello di Milano, aveva determinato una pena da scontare, dalla data del 5 ottobre 1994, di anni 44, mesi 11 e giorni 22 di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ad anni trenta di reclusione. Tale pena è stata scontata dal 5 ottobre 1994 al 22 giugno 1995, con residuo da scontare pari ad anni 29, mesi tre e giorni 9 di reclusione. Il tero cumulo, comprensivo della condanna, ad anni quattro e mesi otto di reclusione, inflitta con sentenza pronunciata in data 3 aprile 2001 dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per reato associativo dal 22 giugno 1995, data di notifica dell'ordinanza custodiale, al 19 gennaio 1999, ha determinato una pena da eseguire, dalla data del 22 giugno 1995, di anni trentatre, mesi undici e giorni nove di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ad anni trenta di reclusione. Tale pena risulta scontata sino alla data del 18 gennaio 2001, con residuo, da tale data di anni 24, mesi 5 e giorni tre di reclusione. Il quarto cumulo, comprensivo della condanna, ad anni otto e mesi quattro di reclusione, inflitta, per reati commessi il 26 aprile 2001, dalla sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2007 dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], determina una pena da eseguire di anni 32, mesi nove e giorni tre di reclusione, ridotta ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ad anni trenta di reclusione. La pena è stata scontata dal 15 gennaio 2002 al 27 marzo 2003, con residuo da scontare di anni 28, mesi 9 e giorni diciassette di reclusione. Il quinto cumulo, che comprende la pena di mesi quattro di reclusione inflitta dalla sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2007 dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] per reato associativo sino al 14 marzo 2005), determina una pena da scontare di anni 29, mesi uno e giorni diciassette di reclusione. L'esecuzione è iniziata in data 10 dicembre 2008, tuttora in corso. Con provvedimenti del magistrato di sorveglianza erano stati riconosciuti giorni 900 di liberazione anticipata in relazione a semestri di pena dal 10 dicembre 2008 al 10 dicembre 2018. 4. Con richiesta presentata in data 9 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordine di esecuzione emesso in data 24 novembre 2020, osservando che quasi tutti i reati sono stati uniti nel vincolo della continuazione con determinazione di una pena unica. In ogni caso, i periodi di esecuzione della pena e di liberazione anticipata vanno detratti "alla fine del cumulo e non dopo ogni singolo cumulo parziale".Con successiva memoria la difesa evidenziava che la pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2007 dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] era stata "scorporata" in due distinti cumuli, mentre nel primo cumulo dovevano essere inserite le pene inflitte per reati commessi sino al 12 aprile 2002, data di inizio della prima esecuzione di pena, mentre in un secondo cumulo doveva essere inserita solo la pena inflitta, mesi quattro di reclusione, per il reato associativo commesso sino al 14 marzo 2005. La pena da eseguire, con decorrenza dal 10 dicembre 2008, era pari ad anni venti, mesi tre e giorni 25 di reclusione, già detratti giorni 900 di liberazione anticipata. 5. Con ordinanza depositata in data 23 marzo 2021 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, ritenendo corretto il provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero. 6. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e degli artt. 76 ss. cod. pen. I cumuli parziali erano stati formati anche con riguardo alle date di consumazione di reati successivi a periodi di custodia cautelare, in violazione del principio secondo il quale, invece, si deve tener conto dei periodi di esecuzione della pena. L'esecuzione penale era iniziata nei confronti del ricorrente solo in data 12 aprile 2002, essendo i precedenti periodi di carcerazione a titolo di custodia cautelare, e quindi il primo cumulo doveva comprendere le pene inflitte dalle sentenze indicate nei primi quattro cumuli parziali (tranne la condanna per reato associativo sino al 14 marzo 2005), la relativa pena complessiva doveva essere ridotto ad anni trenta di reclusione ai sensi dell'art. 78 cod. pen., dalla quale doveva essere detratta la pena eseguita. Il residuo da scontare doveva essere aumentato della pena di mesi quattro di reclusione inflitta per reato associativo, con permanenza sino al 14 marzo 2005. 7. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata la inammissibilità. 1. Si deve, innanzitutto, rilevare che la difesa, col ricorso, non propone rilievi già svolti nelle istanze presentate al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione, ma denuncia la violazione, nella formazione di cumuli così detti parziali, dell'art. 657 cod. proc. pen., in quanto i cumuli erano stati individuati con riferimento ai periodi di carcerazione anche per custodia cautelare, e non unicamente alla data di inizio dell'esecuzione della pena, nella specie avvenuto solo in data 12 aprile 2002. Si è già premessa la posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA], attinto da cinque sentenze di condanna e sottoposto, in diverse date, a custodia cautelare e all'esecuzione di pena detentiva. Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. sotto il profilo che, nella individuazione dei cumuli parziali, erano stati considerati anche i periodi di custodia cautelare e non solamente di esecuzione della pena. Applicando la norma processuale come ritenuto dalla difesa si sarebbero formati solo due cumuli parziali: il primo, comprendente le condanne pronunciate dalle sentenze in data 7 marzo 1994, 6 febbraio 2001, 3 ottobre 2011, 3 aprile 2001, 22 febbraio 2007, tutte relative a reati commessi prima del 12 aprile 2002 - data di inizio della esecuzione della pena -, e il secondo, comprendente la pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2007, per reato associativo con permanenza sino al 14 marzo 2005. 2. Il motivo è manifestamente infondato. La norma di cui all'art. 663 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione, nel caso di pluralità di condanne nei confronti della medesima persona, di determinare "la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene" stabilite dagli artt. 71-80 cod. pen. va letta unitamente al disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero "nel determinare la pena detentiva da eseguire" di computare "il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o peraltro reato ... altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto".Tale computo, ai sensi del comma 4 della norma processuale, riguarda "soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". Si è dunque affermato che, nel caso in cui, nel determinare la pena da eseguirsi, si debba tener conto di una pluralità di condanne e di pregressi periodi di detenzione già sofferti, si deve procedere a formare distinti cumuli, così detti parziali, ciascuno comprensivo delle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione. In ciascun cumulo parziale va computata la pena complessivamente inflitta - con applicazione delle norme sul concorso di pene e quindi l'eventuale applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. - e la pena eseguita. Il residuo di pena da scontare va cumulata alla pena inflitta per i reati compresi nel cumulo successivo al fine di determinare - con cumulo materiale ovvero giuridico - la complessiva pena e quindi, detratto il periodo di custodia ovvero di esecuzione sofferti, la pena residua da scontare (Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero,Rv. 242574;Sez. 5, n. 50135 del 27/11/201 5, Broegg,Rv. 265966;Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939). E', dunque, infondato l'assunto difensivo secondo il quale i cumuli parziali dovrebbero essere formati con riguardo alla data di inizio dell'esecuzione della pena, e non in relazione alla custodia cautelare. La norma processuale, nell'imporre il computo della detenzione già sofferta, lo limita con riferimento alle pene inflitte per reati commessi successivamente al periodo di detenzione, sia esso per custodia cautelare ovvero per esecuzione della pena sine titulo, e quindi dà rilievo alla data di inizio della detenzione, a prescindere dal titolo di essa. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali