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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35688/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetccRtitc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo(-impugnazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto all'atto della domanda presso la Casa di reclusione di Spoleto, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal suddetto che lamentava l'adozione da parte della summenzionata Casa di reclusione, con ordini di servizio, di disposizioni discriminatorie e vessatorie prevedenti restrizioni alla possibilità dei detenuti sottoposti a regime differenziato di acquistare, tramite Modello 72 o domandina Modello 393, prodotti (oggetti e generi diversi dai cibi suscettibili di cottura) normalmente consentiti negli altri reparti a regime ordinario, anche ad [OSCURATO:PERSONA].

Detto reclamo era dichiarato inammissibile dal suddetto Magistrato di sorveglianza in quanto riproposizione di doglianze già valutate con precedente ordinanza ( del 25.2.19).

Il Tribunale di sorveglianza, pur ritenendo che col reclamo si erano proposte censure ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dalla precedente ordinanza, ha, comunque, rigettato nel merito la richiesta.

2. Avverso tale ordinanza Gallico ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione.

Invero, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare la presenza di differenze ingiustificate, sotto il profilo della sicurezza, tra i detenuti in regime ordinario e quelli in regime differenziato circa la possibilità di acquistare tramite Modello 72 prodotti (oggetti e generi diversi dai cibi suscettibili di cottura), normalmente consentiti negli altri reparti a regime ordinario, anche di [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio il thermos.

Il ricorrente rileva, altresì, in relazione al rigetto della richiesta d'acquisto del quotidiano "Il riformista", che il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione quanto posto a sostegno dell'impugnazione; ed evidenzia che lo scopo dell'allegazione era quello di dimostrare che i rigetti non fossero connessi a reali esigenze di ordine e sicurezza, travisando il Tribunale quanto richiesto da Gallico.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità.

Va, invero, premesso che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 35 bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza nel procedimento di reclamo giurisdizionale è consentito solo per violazione di legge.

E', quindi, assolutamente improprio il riferimento, di cui alla seconda parte del ricorso, al vizio di motivazione, non denunciabile in questa sede.

Il provvedimento impugnato neppure incorre nella violazione di legge, anche come apparenza motivazionale, valutando gli elementi emergenti dall'istruttoria con motivazione assolutamente congrua.

In primo luogo, invero, osserva che la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto ha inviato nota dalla quale risulta che il Modello 72 attualmente in applicazione ai detenuti al regime differenziato è sostanzialmente analogo a quello in uso ai detenuti negli altri circuiti detentivi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ad eccezione di una piccola variante relativa ad oggetti (come, ad esempio, il pelapatate e il thermos) non consentiti per motivi di ordine e sicurezza, in quanto non controllabili al proprio interno; e da cui si rileva che è possibile l'acquisto di riviste/quotidiani annoverati a Modello

72. In secondo luogo, rileva che: - l'istanza proposta nella presente sede è stata formulata non in termini specifici, in relazione ad una effettiva lesione dei diritti messa in atto dall'Amministrazione, ma in termini generali; - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., consente la tutela davanti al Magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto" incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio; - nel caso di specie il detenuto non ha lamentato una lesione specifica dei propri diritti (solo nel procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza allegando il rigetto di talune domande presentate tramite Mod. 393), lesione peraltro non certo ravvisabile nella mancanza di possibilità di acquistare qualsiasi oggetto, anche considerato che l'Amministrazione ha dato atto dell'inclusione nel Modello 72 per i detenuti al regime differenziato di prodotti sostanzialmente analoghi a quanto previsto per i detenuti comuni, salvo poche eccezioni ricollegabili ad esigenze di ordine e sicurezza, dunque non a carattere discriminatorio; - in tale situazione ciò che il detenuto chiede di fare, prima al Magistrato di sorveglianza e poi al Tribunale di sorveglianza, con l'istanza formulata in termini generali ed astratti, è qualcosa di non consentito e consiste sostanzialmente nell'esercitare una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo dello Stato, qual è l'organizzazione e la gestione amministrativa del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Orbene, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata).

Inoltre, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905: fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio il rigetto, adottato senza formalità, del reclamo di un detenuto avverso il trattenimento di una fotografia della madre defunta eccedente le dimensioni regolamentari, ritenendone l'inerenza al suo diritto all'affettività familiare).

Il ricorso, che non si confronta con le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza, in relazione ad entrambi i profili sopra riportati e soprattutto alla portata del reclamo al Magistrato di sorveglianza, all'assenza di uno specifico profilo di censura (come riconosciuto dallo stesso ricorrente che allega i due casi specifici quali meri esempi e non oggetto di reclamo) e alla velleità di riscrivere in via generale il Modello 72, in sostituzione di un organo amministrativo dello Stato, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetccRtitc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo(-impugnazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto all'atto della domanda presso la Casa di reclusione di Spoleto, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal suddetto che lamentava l'adozione da parte della summenzionata Casa di reclusione, con ordini di servizio, di disposizioni discriminatorie e vessatorie prevedenti restrizioni alla possibilità dei detenuti sottoposti a regime differenziato di acquistare, tramite Modello 72 o domandina Modello 393, prodotti (oggetti e generi diversi dai cibi suscettibili di cottura) normalmente consentiti negli altri reparti a regime ordinario, anche ad [OSCURATO:PERSONA]. Detto reclamo era dichiarato inammissibile dal suddetto Magistrato di sorveglianza in quanto riproposizione di doglianze già valutate con precedente ordinanza ( del 25.2.19). Il Tribunale di sorveglianza, pur ritenendo che col reclamo si erano proposte censure ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dalla precedente ordinanza, ha, comunque, rigettato nel merito la richiesta. 2. Avverso tale ordinanza Gallico ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione. Invero, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare la presenza di differenze ingiustificate, sotto il profilo della sicurezza, tra i detenuti in regime ordinario e quelli in regime differenziato circa la possibilità di acquistare tramite Modello 72 prodotti (oggetti e generi diversi dai cibi suscettibili di cottura), normalmente consentiti negli altri reparti a regime ordinario, anche di [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio il thermos. Il ricorrente rileva, altresì, in relazione al rigetto della richiesta d'acquisto del quotidiano "Il riformista", che il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione quanto posto a sostegno dell'impugnazione; ed evidenzia che lo scopo dell'allegazione era quello di dimostrare che i rigetti non fossero connessi a reali esigenze di ordine e sicurezza, travisando il Tribunale quanto richiesto da Gallico. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità. Va, invero, premesso che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 35 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza nel procedimento di reclamo giurisdizionale è consentito solo per violazione di legge. E', quindi, assolutamente improprio il riferimento, di cui alla seconda parte del ricorso, al vizio di motivazione, non denunciabile in questa sede. Il provvedimento impugnato neppure incorre nella violazione di legge, anche come apparenza motivazionale, valutando gli elementi emergenti dall'istruttoria con motivazione assolutamente congrua. In primo luogo, invero, osserva che la Direzione della Casa di reclusione di Spoleto ha inviato nota dalla quale risulta che il Modello 72 attualmente in applicazione ai detenuti al regime differenziato è sostanzialmente analogo a quello in uso ai detenuti negli altri circuiti detentivi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ad eccezione di una piccola variante relativa ad oggetti (come, ad esempio, il pelapatate e il thermos) non consentiti per motivi di ordine e sicurezza, in quanto non controllabili al proprio interno; e da cui si rileva che è possibile l'acquisto di riviste/quotidiani annoverati a Modello 72. In secondo luogo, rileva che: - l'istanza proposta nella presente sede è stata formulata non in termini specifici, in relazione ad una effettiva lesione dei diritti messa in atto dall'Amministrazione, ma in termini generali; - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., consente la tutela davanti al Magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto" incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio; - nel caso di specie il detenuto non ha lamentato una lesione specifica dei propri diritti (solo nel procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza allegando il rigetto di talune domande presentate tramite Mod. 393), lesione peraltro non certo ravvisabile nella mancanza di possibilità di acquistare qualsiasi oggetto, anche considerato che l'Amministrazione ha dato atto dell'inclusione nel Modello 72 per i detenuti al regime differenziato di prodotti sostanzialmente analoghi a quanto previsto per i detenuti comuni, salvo poche eccezioni ricollegabili ad esigenze di ordine e sicurezza, dunque non a carattere discriminatorio; - in tale situazione ciò che il detenuto chiede di fare, prima al Magistrato di sorveglianza e poi al Tribunale di sorveglianza, con l'istanza formulata in termini generali ed astratti, è qualcosa di non consentito e consiste sostanzialmente nell'esercitare una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo dello Stato, qual è l'organizzazione e la gestione amministrativa del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Orbene, in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata). Inoltre, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905: fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio il rigetto, adottato senza formalità, del reclamo di un detenuto avverso il trattenimento di una fotografia della madre defunta eccedente le dimensioni regolamentari, ritenendone l'inerenza al suo diritto all'affettività familiare). Il ricorso, che non si confronta con le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza, in relazione ad entrambi i profili sopra riportati e soprattutto alla portata del reclamo al Magistrato di sorveglianza, all'assenza di uno specifico profilo di censura (come riconosciuto dallo stesso ricorrente che allega i due casi specifici quali meri esempi e non oggetto di reclamo) e alla velleità di riscrivere in via generale il Modello 72, in sostituzione di un organo amministrativo dello Stato, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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