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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2023

Cassazione n. 48294/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 27/9/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento.

Cb [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 16/6/2020 e, qualificato il fatto sub 1) quale tentata estorsione in concorso, esclusa l'aggravante delle più persone riunite, determinava la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo con distinti atti: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata rilevazione della prescrizione del delitto di tentata estorsione, consumato in data 22/6/2012.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato l'estorsione ascritta sub 1 come delitto tentato ed escluso l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. delle più persone riunite, ha omesso di considerare che il termine massimo di prescrizione per il delitto ritenuto era già spirato in epoca antecedente la pronunzia d'appello.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione a seguito della riqualificazione del delitto sub 1) e dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito ascrittogli e alla valutazione della chiamata liberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti è fondato e merita accoglimento.

Invero, la Corte territoriale ha qualificato la condotta sub 1) quale tentata estorsione in concorso, escludendo l'aggravante delle più persone riunite sicché la fattispecie, come ritenuta, è assoggettata al termine di prescrizione prorogato di anni otto, mesi quattro (anni sei, mesi otto aumentato di un anno e otto mesi), ulteriormente aumentato per effetto delle sospensioni, pari a mesi quattro, giorni ventuno.

Pertanto, risultando il reato commesso il 22/6/2012, il termine ultimo di perenzione è venuto a scadenza il 13/3/2021, in epoca di gran lunga anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello. 2.11 secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità, ove debba intendersi quale richiesta di proscioglimento ex art. 129, comma 2,cod.proc.pen. è del tutto generico in quanto privo di correlazione critica con la trama argornentativa della sentenza impugnata.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023 I Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 27/9/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. Cb [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 16/6/2020 e, qualificato il fatto sub 1) quale tentata estorsione in concorso, esclusa l'aggravante delle più persone riunite, determinava la pena inflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo con distinti atti: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata rilevazione della prescrizione del delitto di tentata estorsione, consumato in data 22/6/2012. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, dopo aver riqualificato l'estorsione ascritta sub 1 come delitto tentato ed escluso l'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. delle più persone riunite, ha omesso di considerare che il termine massimo di prescrizione per il delitto ritenuto era già spirato in epoca antecedente la pronunzia d'appello. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione a seguito della riqualificazione del delitto sub 1) e dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'addebito ascrittogli e alla valutazione della chiamata liberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti è fondato e merita accoglimento. Invero, la Corte territoriale ha qualificato la condotta sub 1) quale tentata estorsione in concorso, escludendo l'aggravante delle più persone riunite sicché la fattispecie, come ritenuta, è assoggettata al termine di prescrizione prorogato di anni otto, mesi quattro (anni sei, mesi otto aumentato di un anno e otto mesi), ulteriormente aumentato per effetto delle sospensioni, pari a mesi quattro, giorni ventuno. Pertanto, risultando il reato commesso il 22/6/2012, il termine ultimo di perenzione è venuto a scadenza il 13/3/2021, in epoca di gran lunga anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello. 2.11 secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in punto di responsabilità, ove debba intendersi quale richiesta di proscioglimento ex art. 129, comma 2,cod.proc.pen. è del tutto generico in quanto privo di correlazione critica con la trama argornentativa della sentenza impugnata.3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso in Roma, 31 ottobre 2023 I Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 48294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris