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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06252/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28134/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], –intimati – Sisma 90 –Silenzio rifiuto –Istanza di rimborso -Onere della prova - avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG .

SICILIA , [OSCURATO:PERSONA], n. 10427 / 20 2 1 , depositata in data 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe.C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello delle eredi di [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avverso la sentenza della C.t.p. che avevarigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al [OSCURATO:PERSONA] versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992.

2. I contribuenti sono rimasti intimati.

Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ..

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3. In via preliminare deve rilevarsi di ufficio che l’Agenzia delle entrate non ha evocato in giudizio,né ha notificato il ricorso, a [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risulta sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo.Deveosservarsi che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014).

Va, pertanto, integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] allo quale il ricorso andrà notificato personalmente ex art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni nov anta dalla comunicazione della presente o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28134/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], –intimati – Sisma 90 –Silenzio rifiuto –Istanza di rimborso -Onere della prova - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG . SICILIA , [OSCURATO:PERSONA], n. 10427 / 20 2 1 , depositata in data 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe.C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello delle eredi di [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – avverso la sentenza della C.t.p. che avevarigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al [OSCURATO:PERSONA] versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992. 2. I contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che: 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ.. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 3. In via preliminare deve rilevarsi di ufficio che l’Agenzia delle entrate non ha evocato in giudizio,né ha notificato il ricorso, a [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risulta sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo.Deveosservarsi che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014). Va, pertanto, integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] allo quale il ricorso andrà notificato personalmente ex art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni nov anta dalla comunicazione della presente o
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