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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 38015/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ex art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a tre motivi.

2.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen., deduce che non è stata fornita alcuna risposta alle doglianze difensive, poiché ci si è limitati a riproporre gli stessi indicatori di pericolosità riguardanti fatti risalenti agli anni '80, così omettendosi di considerare che, secondo quanto attestato da tutte le recenti indagini, il sodalizio mafioso operante nella provincia di Caltanissetta in cui Emmanuello era stato ritenuto inserito non era più attivo e che, dopo l'inizio della detenzione, egli non era stato mai lambito da indagini.

Sicché si è formulata una prognosi di pericolosità in assenza di ogni verifica.

2.2. Il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. nonché degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., rileva che non avrebbe potuto ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla sottrazione alle garanzie della riserva di giurisdizione delle limitazioni dell'art. 41-bis citato aventi le caratteristiche di misura di prevenzione personale.

2.3. Il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione, in ragione della mancata risposta alle deduzioni, contenute nella memoria depositata, concernenti l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 41-bis Ord. pen. a fatti successivi all'inizio della detenzione e dell'estradizione del ricorrente.

2.4. Con memoria in data 16 aprile 2021, il difensore del ricorrente ribadisce e sviluppa alcuni dei rilievi critici dedotti con il primo e il terzo motivo del ricorso, allegando documentazione a sostegno delle tesi in tal modo sostenute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come recentemente ancora ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 423 del 21/01/2004, Zara, Rv. 228049) e dalla Corte costituzionale già co l'ordinanza n. 417 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni che demandano l'applicazione o la proroga del regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. all'autorità amministrativa è garantita dall'obbligo della rappresentazione di una congrua e appropriata motivazione in ordine ai requisiti richiesti e dalla sua sottoposizione al vaglio giudiziale nel pieno contraddittorio.

Tutte le altre censure di incostituzionalità mosse dalla difesa all'impianto normativo di cui trattasi, pur dopo le modifiche a esso apportate dalla legge n. 94 del 20e,sono state già disattese dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 220 e n. 313 del 2095e poi con le sentenze n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010.

Le limitazioni previste da detta disposizione attengono propriamente alle modalità dell'esecuzione della detenzione, sia pure al fine di prevenire, in presenza di determinanti presupposti, certe condotte in contrasto con le stesse finalità della carcerazione in corso per un dato titolo, sicché le prescrizioni normative in materia trovano legittimamente applicazione con riferimento ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (fra le altre, Sez. 1, n. 41567de1 18/09/2009, Gionta, Rv. 245045).

In ragione delle caratteristiche appena descritte non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dopo la consegna del detenuto alle Autorità italiane da parte di quelle di altro Stato con riferimento al fatto per cui deve trovare esecuzione in Italia la carcerazione (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2019, Rv. 261808, Polverino).

L'operatività nell'ambito dell'esecuzione in carcere delle prescrizioni di cui trattasi rende, inoltre, irrilevanti i richiami difensivi dei principi affermati dalle recenti pronunzie della Corte costituzionale in tema di applicazione delle nuove limitazione' in relazione invece all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Così come non rilevano le questioni sollevate con riferimento al c.d. ergastolo ostativo, una volta che proprio le disposizioni di cui all'art. 41-bis Ord. pen. impongono la motivata verifica, a fronte di qualsiasi pena in esecuzione, del possibile mantenimento in attualità dei legami con la criminalità organizzata.

3. Le questioni di costituzionalità cui fanno riferimento il secondo e il terzo motivo del ricorso (quanto a tale ultimo motivo la decisione in diritto può essere comunque assunta direttamente dal giudice di legittimità), ponendosi in aperto contrasto con le decisioni e i principi appena sopra rappresentati, vanno ritenute manifestamente infondate, da ciò derivando l'infondatezza di entrambi i motivi e ) dei rilievi nello stesso senso rappresentati nella memoria in seguito pervenuta.4.

Le restanti doglianze mosse con il primo motivo che contestano l'esistenza nella specie dei presupposti richiesti in materia di proroga del regime differenziato, risultano inammissibili, poiché si limitano ad enunciare principi e a svolgere generiche ed assertive considerazioni in tema di mancate risposte ai rilievi difensivi, che si oppongono discorsivamente al percorso motivazionale adottato dai giudici di merito, di talché non hanno alcuna attitudine a dimostrare, neppure sotto il profilo dell'apparenza della motivazione, la violazione di legge che unicamente può essere denunciata con il ricorso per cassazione in materia.

Ed invero, va ribadito che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elemerti, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento di detto regime (fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 2660del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

Ebbene, la motivazione del provvedimento ha dato ampia dimostrazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra, ponendo appropriatamente in evidenza la posizione di vertice assunta da Emmanuello nell'omonimo clan mafioso già nella metà degli anni '80, i gravi reati anche per fatti di sangue che avevano manifestato nel tempo tale posizione, l'incontestabile pericolosità da essi dimostrata, nonché la stabilità e le ramificazioni nel territorio del sodalizio considerato, così come confermato anche in atto dall'esito di recenti indagini.

I Giudici di merito hanno poi rilevato che Emmanuello non solo non aveva mai manifestato positivi segnali di ravvedimento o di distacco da un'associazione criminale in cui aveva assunto e poteva assumere in atto, in forza di quanto sopra, una posizione di assoluto protagonista avvalendosi di consolidati ed estesi contatti già acquisiti, ma anche aveva mostrato concretamente, attraverso infrazioni disciplinari anche recenti, certi comportamenti di significato opposto.

I rilievi difensivi seguono solo altri percorsi che evocano la valutazione di altri elementi o il mero fatto del mancato coinvolgimento di Emmanuello in altri procedimenti penali in presenza delle cautele adottate durante la detenzione.

Da detti articolati ragionamenti, senza alcun automatismo applicativo, è invece derivata la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga.

Quanto ora rilevato in ordine all'inammissibilità dei rilievi mossi nel primo motivo, comporta l'inammissibilità delle doglianze rappresentate sul punto con la memoria, in ragione di altri Inediti percorsi rivalutativi e di documentazione che avrebbe dovuto semmai sostenere l'ammissibilità degli originari rilievi a riguardo.4.

Da tutto quanto sopra deriva il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ex art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen., deduce che non è stata fornita alcuna risposta alle doglianze difensive, poiché ci si è limitati a riproporre gli stessi indicatori di pericolosità riguardanti fatti risalenti agli anni '80, così omettendosi di considerare che, secondo quanto attestato da tutte le recenti indagini, il sodalizio mafioso operante nella provincia di Caltanissetta in cui Emmanuello era stato ritenuto inserito non era più attivo e che, dopo l'inizio della detenzione, egli non era stato mai lambito da indagini. Sicché si è formulata una prognosi di pericolosità in assenza di ogni verifica. 2.2. Il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. nonché degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., rileva che non avrebbe potuto ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla sottrazione alle garanzie della riserva di giurisdizione delle limitazioni dell'art. 41-bis citato aventi le caratteristiche di misura di prevenzione personale. 2.3. Il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione, in ragione della mancata risposta alle deduzioni, contenute nella memoria depositata, concernenti l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 41-bis Ord. pen. a fatti successivi all'inizio della detenzione e dell'estradizione del ricorrente. 2.4. Con memoria in data 16 aprile 2021, il difensore del ricorrente ribadisce e sviluppa alcuni dei rilievi critici dedotti con il primo e il terzo motivo del ricorso, allegando documentazione a sostegno delle tesi in tal modo sostenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come recentemente ancora ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 423 del 21/01/2004, Zara, Rv. 228049) e dalla Corte costituzionale già co l'ordinanza n. 417 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni che demandano l'applicazione o la proroga del regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. all'autorità amministrativa è garantita dall'obbligo della rappresentazione di una congrua e appropriata motivazione in ordine ai requisiti richiesti e dalla sua sottoposizione al vaglio giudiziale nel pieno contraddittorio. Tutte le altre censure di incostituzionalità mosse dalla difesa all'impianto normativo di cui trattasi, pur dopo le modifiche a esso apportate dalla legge n. 94 del 20e,sono state già disattese dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 220 e n. 313 del 2095e poi con le sentenze n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010. Le limitazioni previste da detta disposizione attengono propriamente alle modalità dell'esecuzione della detenzione, sia pure al fine di prevenire, in presenza di determinanti presupposti, certe condotte in contrasto con le stesse finalità della carcerazione in corso per un dato titolo, sicché le prescrizioni normative in materia trovano legittimamente applicazione con riferimento ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (fra le altre, Sez. 1, n. 41567de1 18/09/2009, Gionta, Rv. 245045). In ragione delle caratteristiche appena descritte non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. dopo la consegna del detenuto alle Autorità italiane da parte di quelle di altro Stato con riferimento al fatto per cui deve trovare esecuzione in Italia la carcerazione (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2019, Rv. 261808, Polverino). L'operatività nell'ambito dell'esecuzione in carcere delle prescrizioni di cui trattasi rende, inoltre, irrilevanti i richiami difensivi dei principi affermati dalle recenti pronunzie della Corte costituzionale in tema di applicazione delle nuove limitazione' in relazione invece all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Così come non rilevano le questioni sollevate con riferimento al c.d. ergastolo ostativo, una volta che proprio le disposizioni di cui all'art. 41-bis Ord. pen. impongono la motivata verifica, a fronte di qualsiasi pena in esecuzione, del possibile mantenimento in attualità dei legami con la criminalità organizzata. 3. Le questioni di costituzionalità cui fanno riferimento il secondo e il terzo motivo del ricorso (quanto a tale ultimo motivo la decisione in diritto può essere comunque assunta direttamente dal giudice di legittimità), ponendosi in aperto contrasto con le decisioni e i principi appena sopra rappresentati, vanno ritenute manifestamente infondate, da ciò derivando l'infondatezza di entrambi i motivi e ) dei rilievi nello stesso senso rappresentati nella memoria in seguito pervenuta.4. Le restanti doglianze mosse con il primo motivo che contestano l'esistenza nella specie dei presupposti richiesti in materia di proroga del regime differenziato, risultano inammissibili, poiché si limitano ad enunciare principi e a svolgere generiche ed assertive considerazioni in tema di mancate risposte ai rilievi difensivi, che si oppongono discorsivamente al percorso motivazionale adottato dai giudici di merito, di talché non hanno alcuna attitudine a dimostrare, neppure sotto il profilo dell'apparenza della motivazione, la violazione di legge che unicamente può essere denunciata con il ricorso per cassazione in materia. Ed invero, va ribadito che, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elemerti, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento di detto regime (fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 2660del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Ebbene, la motivazione del provvedimento ha dato ampia dimostrazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra, ponendo appropriatamente in evidenza la posizione di vertice assunta da Emmanuello nell'omonimo clan mafioso già nella metà degli anni '80, i gravi reati anche per fatti di sangue che avevano manifestato nel tempo tale posizione, l'incontestabile pericolosità da essi dimostrata, nonché la stabilità e le ramificazioni nel territorio del sodalizio considerato, così come confermato anche in atto dall'esito di recenti indagini. I Giudici di merito hanno poi rilevato che Emmanuello non solo non aveva mai manifestato positivi segnali di ravvedimento o di distacco da un'associazione criminale in cui aveva assunto e poteva assumere in atto, in forza di quanto sopra, una posizione di assoluto protagonista avvalendosi di consolidati ed estesi contatti già acquisiti, ma anche aveva mostrato concretamente, attraverso infrazioni disciplinari anche recenti, certi comportamenti di significato opposto. I rilievi difensivi seguono solo altri percorsi che evocano la valutazione di altri elementi o il mero fatto del mancato coinvolgimento di Emmanuello in altri procedimenti penali in presenza delle cautele adottate durante la detenzione. Da detti articolati ragionamenti, senza alcun automatismo applicativo, è invece derivata la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. Quanto ora rilevato in ordine all'inammissibilità dei rilievi mossi nel primo motivo, comporta l'inammissibilità delle doglianze rappresentate sul punto con la memoria, in ragione di altri Inediti percorsi rivalutativi e di documentazione che avrebbe dovuto semmai sostenere l'ammissibilità degli originari rilievi a riguardo.4. Da tutto quanto sopra deriva il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9 giu
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