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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49973/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 23 novembre 2021, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di utilizzo abusivo di una carta bancomat appartenente a terza persona di cui al capo B.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe valutato adeguatamente la versione difensiva volta ad escludere la sussistenza del dolo, l'imputato avendo sostenuto che la tessera bancomat da lui utilizzata gli fosse stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità, in un momento nel quale questi era ubriaco.

L'attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni del Petrache non avrebbe tenuto conto della contraddizioni in cui il teste sarebbe incorso nel raccontare il fatto, come indicate in ricorso; 2) mancanza di motivazione quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto della mancanza di offensività del fatto anche alla luce dell'intervenuto risarcimento del danno; 3) mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. 2 ftv Nel caso in esame, le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni di fondono stante l'omologia del giudizio di condanna, hanno concordemente attribuito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa Nicusor anche sulla base del fatto che le sue dichiarazioni erano state riscontrate da quelle della di lui madre, titolare della carta bancomat utilizzata dall'imputato, come da lui stesso ammesso dopo prime negazioni.

Al contempo, i giudici non hanno ritenuto credibile la versione offerta dal ricorrente, non corroborata da alcunché anche in relazione allo stato di ubriachezza in cui sarebbe incorso il Nicusor al momento in cui avrebbe consegnato la carta all'imputato, illogicamente indicandogli anche il numero del pin che il suo stato non gli aveva impedito di ricordare.

La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni del ricorrente rimangono per questo relegate al merito del giudizio.

2. Quanto al secondo motivo, il ricorso sorvola sul fatto che la Corte, tenuto conto dei precedenti penali specifici del ricorrente, anche e proprio per il reato in contestazione, ha ritenuto che il comportamento illecito fosse abituale, a prescindere dall'entità, comunque valutata come non indifferente, di quanto sottratto (euro 800) e ciò ai fini della valutazione della offensività del fatto..

3. Quanto al terzo motivo, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in forza dei precedenti penali specifici, elemento ritenuto prevalente rispetto alla condotta restitutoria; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. fr P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 23 novembre 2021, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di utilizzo abusivo di una carta bancomat appartenente a terza persona di cui al capo B. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato adeguatamente la versione difensiva volta ad escludere la sussistenza del dolo, l'imputato avendo sostenuto che la tessera bancomat da lui utilizzata gli fosse stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità, in un momento nel quale questi era ubriaco. L'attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni del Petrache non avrebbe tenuto conto della contraddizioni in cui il teste sarebbe incorso nel raccontare il fatto, come indicate in ricorso; 2) mancanza di motivazione quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto della mancanza di offensività del fatto anche alla luce dell'intervenuto risarcimento del danno; 3) mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. 2 ftv Nel caso in esame, le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni di fondono stante l'omologia del giudizio di condanna, hanno concordemente attribuito attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa Nicusor anche sulla base del fatto che le sue dichiarazioni erano state riscontrate da quelle della di lui madre, titolare della carta bancomat utilizzata dall'imputato, come da lui stesso ammesso dopo prime negazioni. Al contempo, i giudici non hanno ritenuto credibile la versione offerta dal ricorrente, non corroborata da alcunché anche in relazione allo stato di ubriachezza in cui sarebbe incorso il Nicusor al momento in cui avrebbe consegnato la carta all'imputato, illogicamente indicandogli anche il numero del pin che il suo stato non gli aveva impedito di ricordare. La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni del ricorrente rimangono per questo relegate al merito del giudizio. 2. Quanto al secondo motivo, il ricorso sorvola sul fatto che la Corte, tenuto conto dei precedenti penali specifici del ricorrente, anche e proprio per il reato in contestazione, ha ritenuto che il comportamento illecito fosse abituale, a prescindere dall'entità, comunque valutata come non indifferente, di quanto sottratto (euro 800) e ciò ai fini della valutazione della offensività del fatto.. 3. Quanto al terzo motivo, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in forza dei precedenti penali specifici, elemento ritenuto prevalente rispetto alla condotta restitutoria; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. fr P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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