CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 56 e 515 cod.pen., per aver posto in vendita tre generatori di energia con motore a benzina non conformi alle norme europee e di sicurezza, e recanti marchio vistosamente contraffatto; in particolare il ricorrente si duole della qualificazione del fatto tipico anche in relazione alla condotta di mera detenzione dei macchinari, su cui non aveva apposto alcuna etichetta; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondato perché afferente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. E invero il giudice del merito ha correttamente evidenziato, conformemente alla giurisprudenza consolidata, che il reato in esame è integrato quando gli oggetti detenuti sono destinati alla messa in commercio e che nel caso di specie tale destinazione risultava pacificamente dalle risultanze processuali; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11.11.