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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 22142/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3682/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1315/2017 depositata il27/06/2017.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.10.2009 [OSCURATO:PERSONA], proprietario delle particelle riportate nel catasto del Comune di Sospirolo (BL) a foglio 796, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 sulle quali c'erano un fabbricato, una corte ed un'autorimessa, confinanti con le particelle 319 (fabbricato) e 349 (corte) del foglio 40, di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveniva questi ultimi in giudizio davanti al Tribunale di Belluno, sostenendo che essi avevano realizzato un terrapieno portando il loro fondo, prima inferiore di circa 90 cm, a livello di quello degli attori, abbattendo e ricostruendo il muro di confine tra le proprietà, avevano aperto un cancello automatico carrabile sulla corte degli attori, mai esistito in precedenza, impedendo così all'attore di utilizzare il tratto della sua corte antistante tale cancello per parcheggiarvi la sua autovettura, avevano aperto una finestra sulla parete nord del loro fabbricato dove prima c'era un foro, ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dal confine, creando così una veduta illecita sulla proprietà dell'attore, invadendola anche con uno sporto del tetto, ed avevano lasciato materiali e manufatti sulla sua proprietà che andavano rimossi, e chiedeva di accertare l'insussistenza della servitù di passaggio attraverso il cancello automatico, di ordinare la chiusura della veduta e la rimozione dello sporto del tetto fino a distanza legale, di ordinare ai convenuti la cessazione delle turbative ai suoi diritti dominicali e di condannarli al risarcimento dei danni subiti per effetto delle turbative.

Si costituivano nel giudizio di primo grado i coniugi Nikic, che sostenevano che sia essi che i loro danti causa avevano sempre esercitato il passaggio pedonale e carrabile sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], unico accesso carrabile, per raggiungere il loro fondo sia attraverso il foro presente al primo piano del fabbricato (vecchio fienile), sia attraverso un altro preesistente cancello pedonale posto più a sud di circa due, o tre metri dal cancello automatico ed ancora esistente, chiedendo in via riconvenzionale di accertare l'acquisto da parte loro per usucapione della servitù di transito a piedi e con mezzi meccanici a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle loro particelle 319 e 349, ed in subordine la costituzione coattiva di servitù di transito a piedi e con mezzi meccanici sulla particella 796 ed a favore delle particelle 319 e 349, altrimenti assolutamente, o relativamente intercluse, per soddisfare le loro attuali esigenze abitative.

Sempre in via riconvenzionale i coniugi Nikic chiedevano di accertare che il garage edificato da [OSCURATO:PERSONA] sulla particella 796 sub. 2 e da lui donato, dopo l'inizio del giudizio, alla figlia [OSCURATO:PERSONA], era stato costruito in violazione delle distanze legali dai loro fabbricati prescritte dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo e di ordinarne la demolizione, ottenendo allo scopo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano altresì di accertare che la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta violava le distanze dai loro fabbricati posti sulle particelle 319 e 349 previste dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo, per cui ne andava disposta la demolizione, di accertare che l'avanzamento del fronte del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] ed il balcone realizzato sullo stesso fronte violavano le distanze tra fabbricati previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sospirolo rispetto al loro fabbricato ubicato sulla particella 319, per cui ne andava ordinata la demolizione, e di condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per violazione delle distanze legali nella misura di € 5.000,00.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], che aderiva alle domande ed alle difese del padre [OSCURATO:PERSONA].

Espletata CTU ed assunte prove testimoniali, il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 344 del 20.5/13.6.2016 accertava che la particella 796 del foglio 40 di [OSCURATO:PERSONA] non era gravata da servitù di passaggio a favore delle particelle 319 e 349 dei coniugi Nikic, condannava a chiudere la finestra posta a meno di m 1,5 dal confine, a ridurre lo sporto del tetto rispettando la distanza dal confine, a rimuovere i materiali e manufatti ancora insistenti sulla proprietà Coppe, a cessare le turbative ai diritti dominicali dei Coppe ed a risarcire alla parte attrice i danni subiti quantificati in €10.000,00; rigettava tutte le domande riconvenzionali dei coniugi Nikic e li condannava alle spese processuali e di CTU.

Contro tale sentenza proponevano appello alla Corte d'Appello di Venezia i coniugi Nikic, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento delle domande riconvenzionali respinte in primo grado, mentre [OSCURATO:PERSONA] e Francesca chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale di Belluno, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna dei coniugi Nikic anche al pagamento delle spese processuali di primo grado di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1315/2017 del 23.5/27.6.2017 accoglieva parzialmente l'appello dei coniugi Nikic, eliminando la condanna in solido emessa nei loro confronti in primo grado all'arretramento dello sporto del tetto a distanza legale dal confine ed alla rimozione dei materiali e manufatti eventualmente ancora insistenti sulla proprietà Coppe, riduceva la loro condanna solidale al risarcimento danni ad € 6.500,00, respingeva l'appello incidentale, confermava per il resto la sentenza del Tribunale di Belluno e condannava i coniugi Nikic al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali di secondo grado.

Avverso la suddetta sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 18/24.1.2018 i coniugi Nikic affidandosi ad 11 motivi ed hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 22.2/2.3.2018.

Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito della morte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si é costituito quale nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito n. 50.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo all'actio negatoria servituti s ed alla riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, rappresentato dall'esistenza da oltre venti anni del foro del loro fabbricato già adibito a fienile posto sulla particella 319 utilizzato per lo stoccaggio di legna, masserizie, fieno e materiali vari raggiungibile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] e poi trasformato in finestra con una grata, e dall'esistenza da oltre venti anni del vecchio cancello pedonale con scalini di accesso alla particella 349 sempre dalla stessa corte, ancora esistente due o tre metri più a sud del cancello automatico realizzato nel 1997.

Sia l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis che il rigetto della riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile disposti in primo grado dal Tribunale di Belluno sono stati confermati in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia, per cui il primo motivo ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. risulta inammissibile in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. perché vi é stata una doppia pronuncia conforme da parte dei giudici di merito.

Non é condivisibile la tesi dei ricorrenti che non sia configurabile una doppia pronuncia conforme per la diversità delle argomentazioni addotte dai giudici di primo e di secondo grado per il fatto che il Tribunale di Belluno ha ritenuto che non sia stata provata l'esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo Nikic “come dallo stesso pretesa” in quanto il cancello preesistente si trovava più avanti rispetto al cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, mentre la Corte d'Appello di Venezia ha principalmente indicato sulla scorta della CTU e delle prove testimoniali, ma anche degli interrogatori formali dei Nikic e della querela di [OSCURATO:PERSONA], che fino al 1997, anno di realizzazione da parte dei Nikic del cancello automatico, i fondi di proprietà delle parti erano separati da un muretto in pietra alto m 1.20 e largo 60 cm e presentavano un dislivello di circa un metro, per cui i Nikic non potevano avere esercitato il passaggio sulla corte di [OSCURATO:PERSONA] prima della demolizione del muro di confine, aggiungendo poi che alcuni testimoni avevano riferito solo di un passaggio occasionale attraverso il cancello posto più a sud (quello distante circa due o tre metri dal cancello automatico che secondo i ricorrenti non sarebbe stato considerato), in tal modo rafforzando la motivazione addotta in primo grado a sostegno dell'accoglimento dell'actio negatoria servitutis di [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto della riconvenzionale di usucapione dei Nikic intesa ad ottenere l'accertamento dell'acquisizione per possesso ultraventennale del passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle loro particelle 319 e 349, in precedenza basata solo sulla diversità di percorso della servitù di passaggio costituita nel 1997 rispetto all'accesso prima esercitato dai danti causa dei Nikic (vedi sul riconoscimento della doppia conforme in caso di mero rafforzamento degli argomenti posti a sostegno della statuizione di primo grado: Cass. 9.3.2022 n. 7724).

Il fatto storico dell'esistenza di un vecchio cancello pedonale con scalini di accesso alla particella 349 sempre dalla corte di [OSCURATO:PERSONA], ancora esistente due o tre metri più a sud del cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, comunque, non é vero che non sia stato considerato dalla Corte d'Appello di Venezia, che proprio riferendosi ad esso, ha sia pure succintamente motivato che alcuni testimoni avevano riferito di un passaggio solo occasionale, desumendo implicitamente anche dal difetto di continuità di tale passaggio, oltre che dalla posizione diversa dell'accesso alla corte di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, il rigetto della riconvenzionale di usucapione.

Quanto all'esistenza da oltre venti anni del foro del fabbricato dei Nikic, già adibito a fienile, posto sulla particella 319, utilizzato secondo i ricorrenti per lo stoccaggio di legna, masserizie, fieno e materiali vari raggiungibile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] poi trasformato in finestra con una grata, che effettivamente pur essendo stata oggetto di discussione tra le parti, é stata considerata dalla Corte d'Appello di Venezia solo in sede di esame della domanda di chiusura della veduta a distanza non legale, non risulta decisiva, sia in quanto avente un'ubicazione diversa dal cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, sia in quanto il dislivello di quasi un metro esistente prima di quella data impediva di accedere fino a quella data alla particella 319 dalla corte di [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto le operazioni occasionali di carico e scarico di legna, fieno e merci attraverso un foro nel muro (peraltro poi chiuso con una grata dai Nikic che non possono quindi invocare un'accessione nel possesso dei danti causa) evidentemente non erano assimilabili al passaggio di persone e mezzi dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] alla particella

319. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere reso l'impugnata sentenza una motivazione intimamente ed insanabilmente contraddittoria, da un lato affermando l'impossibilità del passaggio a causa dell'esistenza di un muro di confine in pietra e di un dislivello di circa un metro tra i fondi delle parti esistente fino al 1997, e dall'altro affermando che un passaggio sia pure occasionale era stato riferito da alcuni testimoni per il cancello posto più a sud per l'accesso alla particella 349 e che il foro nel vecchio fienile posto sulla particella 319 ora dei Nikic era un tempo utilizzato per le operazioni di carico e scarico del fieno.

Tale motivo é inammissibile, in quanto il vizio di motivazione é censurabile sotto il profilo della nullità della sentenza per totale mancanza, o mera apparenza, o per contraddittorietà talmente grave da non consentire di comprendere la ratio della decisione ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. (vedi Cass. n. 8053/2014), o ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non per insufficienza, o contraddittorietà della motivazione .

Peraltro non é ravvisabile una contraddizione insanabile tra la negazione dell'acquisto per usucapione del passaggio pedonale e carrabile attraverso il cancello automatico aperto dai Nikic sulla corte di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 previa eliminazione del muro e del dislivello di circa un metro prima esistente, ed il fatto che più a sud in precedenza un cancello munito di scalini fosse sporadicamente utilizzato dai danti causa dei Nikic per l'accesso pedonale all'orto della particella 349 e che attraverso il foro del fabbricato dei danti causa dei Nikic ubicato sulla particella 319 fosse caricato e scaricato il fieno ed il legname, operazione questa ben diversa dal passaggio pedonale e carrabile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] alla particella 319 e compatibile anche con l'esistenza di un dislivello di circa un metro e con la presenza del muro di confine.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte di appello presunto che il passaggio non potesse essere esercitato a causa dell'esistenza del muro di confine tra la corte di [OSCURATO:PERSONA] e le particelle 319 e 349 dei Nikic fino al 1997 in difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, e non avendo tenuto conto, nell'ambito della necessaria valutazione complessiva degli indizi, del foro nel vecchio fienile e del preesistente cancello con scalini di accesso alla particella

319. Il terzo motivo é infondato, in quanto la Corte d'Appello di Venezia non ha ricavato la dimostrazione del mancato esercizio ultraventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle particelle 319 e 349 dei Nikic in via presuntiva dalla solo esistenza fino al 1997 del muro di confine, confermata da vari testimoni, ma anche dalla marcata differenza di quote (circa un metro) esistente tra tali fondi fino a quell'anno risultante dalla CTU [OSCURATO:PERSONA], confessata dai Nikic in sede di interrogatorio formale e confermata dalla coeva querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], nel contempo ritenendo che il passaggio riferito da alcuni testimoni attraverso il cancello preesistente posto più a sud, avente peraltro una diversa ubicazione rispetto al cancello automatico costruito dai Nikic nel 1997, fosse stato usato solo occasionalmente, per cui ha effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio e non una mera ricostruzione presuntiva basata su ununico indizio.

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1051 e 1052 cod. civ. con riferimento al significato dell'interclusione del fondo di loro proprietà ed ai requisiti dell'esistenza dell'accesso alla pubblica via e della necessità di un accesso adeguato alla destinazione di tale fondo.

Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di Venezia avrebbe erroneamente respinto la loro domanda riconvenzionale subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del loro fondo intercluso, ritenendo erroneamente tale fondo dotato di accesso alla pubblica via attraverso la particella 869 (ex441) sulla base della CTU [OSCURATO:PERSONA] e della deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivo é inammissibile, in quanto costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza dell'interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilita di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) (vedi in tal senso Cass. 6.10.2020 n. 21341; Cass.3.1.2020 n. 14; Cass. n. 3283/1974), ed attraverso il richiamo astratto a violazioni di legge insussistenti rispetto alla fattispecie di fatto plausibilmente ricostruita nell'impugnata sentenza, si punta in realtà, inammissibilmente, a conseguire una diversa ricostruzione del fatto da parte della Suprema Corte.

Ove poi i ricorrenti intendessero far valere un travisamento della CTU [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte d'Appello di Venezia nell'avere da essa desunto la mancanza d'interclusione del fondo complessivamente inteso dei Nikic, non solo avrebbero dovuto riportare i passi specifici di tale relazione in punto d'interclusione, ma avrebbero dovuto far valere il vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. davanti alla stessa Corte d'Appello (vedi in tal senso sulla necessità di far valere il travisamento della CTU da parte del Giudice col rimedio revocatorio dell'art. 395 n. 4) c.p.c.

Cass. 17.5.2012 n. 7772; Cass.25.1.2002 n. 885; Cass. 3.2.2000 n. 1195) e non con ricorso ordinario alla Corte di Cassazione.

Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal fatto che l'accesso alla via pubblica del fondo dei Nikic non avverrebbe in via diretta, essendo lo stesso circondato da fondi altrui, ma attraverso le proprietà di terzi, individuate in primo grado nelle particelle 869 (ex 441) e 328 rispettivamente per le particelle 319 e 349 dei Nikic, laddove in secondo grado la Corte d'Appello di Venezia, per rispondere alla censura mossa dai Nikic sulla mancanza di titoli giustificativi della servitù di passaggio sulle proprietà di terzi, si sarebbe limitata a richiamare il collegamento diretto del fondo Nikic alla pubblica via rinviando alla CTU [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi della mancanza di un collegamento diretto del fondo Nikic con la via pubblica.

Il quinto motivo, sollevato in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., é inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto sul rigetto della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile vi é stata una doppia pronuncia conforme da parte dei giudici di primo e secondo grado, che sia pure con motivazioni parzialmente diverse hanno ritenuto che il fondo dei Nikic non fosse intercluso.

In ogni caso i ricorrenti, pur non avendo contestato la CTU [OSCURATO:PERSONA] e non avendo intrapreso un giudizio revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c., pretenderebbero che la Suprema Corte negasse in punto di fatto l'esistenza di un collegamento diretto alla pubblica via affermato invece dalla Corte d'Appello di Venezia sulla base della CTU espletata e delle testimonianze raccolte, ma é evidente che non compete a questa Corte l'espressione di giudizi di fatto basati su una diversa valutazione del materiale istruttorio.

Col sesto motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1052 cod. civ. in relazione alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva per l'ipotesi di ritenuta non interclusione del fondo Nikic, per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto applicabile l'art. 1052 cod. civ. solo per il soddisfacimento di esigenze di sfruttamento agricolo o industriale del fondo dei Nikic, ritenute insussistenti, e non per esigenze di tipo abitativo (in proposito si richiamano Cass.20.1.2017 n. 1603 e la sentenza n.167/1999 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 cod. civ. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di costituzione coattiva della servitù per il rispetto delle norme sull'accessibilità di cui alla normativa sulle persone portatrici di handicap).

Col settimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della necessità del fondo Nikic di avere un accesso alla pubblica via adeguato alle necessità della destinazione abitativa.

In ordine al sesto ed al settimo motivo, esaminabili congiuntamente perché inerenti alla stessa domanda, la giurisprudenza di questa Corte effettivamente riconosce che la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051 c.c., comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili (Cass. 24.2.2023 n. 5763; Cass. 20.12.2021 n. 40824; Cass. 6.6.2018 n. 14477).

La Corte d'Appello di Venezia ha respinto la domanda riconvenzionale subordinata in questione ritenendo che l'art. 1052 cod. civ. sia applicabile solo per esigenze di sfruttamento agricolo, o industriale, ed ha quindi totalmente omesso di valutare le esigenze abitative dei Nikic anche in relazione alla complessiva condizione di accessibilità del loro fondo ed allo stato dei luoghi sulla base delle quali la domanda era stata avanzata.

I due motivi di ricorso in esame ed il motivo di appello a suo tempo fatto valere e riproposto dai coniugi Nikic, tuttavia, difettano di specificità , in quanto si limitano a fare generico riferimento ad esigenze abitative astratte, senza indicare quali esigenze in concreto si sarebbero dovute soddisfare attraverso l'ampliamento carrabile della servitù pedonale esistente e senza chiarirne il percorso, in tal modo precludendo una valutazione effettiva dei presupposti di allargamento coattivo della servitù di passaggio.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'esistenza di una grata a chiusura del foro qualificato dalla Corte d'Appello di Venezia come veduta.

Tale motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in quanto sulla rimozione della veduta in questione vi é stata una doppia pronuncia conforme in primo ed in secondo grado sulla base della CTU espletata, ed a ciò va aggiunto che non é vero che la presenza di una grata di chiusura non sia stata considerata dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la qualificazione come veduta dell'apertura in questione, realizzata dove prima c'era un foro utilizzato per il carico e scarico del fieno, in quanto basandosi sulla CTU, che aveva esaminato l'apertura in questione munita di grata, ha ritenuto che malgrado la presenza di essa sia consentito guardare di fronte obliquamente e lateralmente e di sporgersi anche di lato, ossia di esercitare quelle facoltà di inspicere e prospicere in alienum che sono proprie della veduta e non della luce.

In ogni caso la valutazione dell'apertura in questione come veduta e non come luce, effettuata dalla Corte d'Appello, é un giudizio di fatto espresso nel rispetto delle caratteristiche distintive normative proprie delle luci e delle vedute, che non é sindacabile dalla Suprema Corte attraverso un terzo grado di giudizio di merito.

Col nono motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere espresso la Corte d'Appello di Venezia una motivazione meramente apparente e perplessa in ordine alla consistenza, qualificazione giuridica e conformità alle norme delle opere edificate ed al rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle edificazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali tra costruzioni dettate dall'art. 863 cod. civ. (rectius art. 873 cod. civ.) e delle norme integrative previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sospirolo (in particolare la realizzazione del garage da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla particella 796 sub. 2 poi donato dopo l'inizio del giudizio alla figlia [OSCURATO:PERSONA] in violazione della distanza legale di 10 metri dai loro fabbricati prescritta dalla normativa locale del Comune di Sospirolo, l'avanzamento del fronte del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] e la realizzazione del balcone sullo stesso fronte in violazione della distanza legale di 10 metri tra fabbricati prevista dalla normativa locale del Comune di Sospirolo rispetto al fabbricato dei coniugi Nikic ubicato sulla particella 319, e la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta in violazione della distanza di 10 metri prevista dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo dai loro fabbricati posti sulle particelle 319 e 349).

Deducono i ricorrenti che nel respingere tali domande la Corte d'Appello di Venezia, dopo che la sentenza di primo grado era stata impugnata perché aveva escluso la violazione delle distanze legali sulla base del rilascio delle concessioni in sanatoria da parte del Comune di Sospirolo, si é limitata ad indicare che il garage dopo la ristrutturazione aveva mantenuto la sua area di sedime invariata da oltre 40 anni ed era stata oggetto della concessione in sanatoria n. 224 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] vedendo ridotta la propria altezza, che non vi era stato alcun avanzamento del fronte del fabbricato Coppe dopo i lavori di consolidamento eseguiti, che dalle foto prodotte e dalla CTU risultava che la sopraelevazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] era rimasta all'interno della facciata e rispettosa della volumetria autorizzata dal Comune di Sospirolo con la licenza edilizia n. 11/77 del 29.3.1977, con le successive autorizzazioni n.38/77 del 13.7.1977 e n. 26/78 del 20.9.1978, e che la terrazza balconata era stata autorizzata con la concessione edilizia n. 2/1993 del 26.4.1993, non considerando che la conservazione dell'originaria area di sedime era ininfluente se non veniva dimostrata l'anteriorità del fabbricato relativo rispetto al risalente fabbricato frontistante dei coniugi Nikic, peraltro in assenza di un'eccezione di usucapione volta a fare riconoscere il diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, e di un'eccezione di prescrizione del diritto di fare rispettare la distanza legale, che la sopraelevazione costituiva una nuova costruzione in quanto tale soggetta alle distanze legali tra costruzioni, e che le concessioni in sanatoria erano rilasciate dal Comune facendo salvi i diritti dei terzi e non esoneravano dall'obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni (in tal senso é stata richiamata Cass. 25.9.2013 n.21947).

Con l'undicesimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo c.p.c., la violazione dell'art. 873 cod. civ. e del piano di fabbricazione (art.2.2.3) e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Sospirolo (artt. 35 e 36) e l'errata interpretazione degli atti autorizzatori e delle norme che fanno salvi i diritti dei terzi quanto alle concessioni ed autorizzazioni amministrative in relazione alle opere edificate da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1975, che ha portato all'ingiusto rigetto delle loro domande riconvenzionali di demolizione e di risarcimento dei danni subiti per la violazione delle distanze legali.

Il nono e l'undicesimo motivo, relativi entrambi alle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic intese ad ottenere il rispetto delle distanze legali tra costruzioni (art. 873 cod. civ. e distanza di dieci metri prescritta dalla normativa locale del Comune di Sospirolo) da parte delle opere edilizie realizzate in sede di ristrutturazione da [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni subiti dai coniugi Nikic per effetto della violazione di tali distanze, vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Premesso che nel nono motivo il richiamo fatto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere espresso la Corte d'Appello di Venezia una motivazione meramente apparente e perplessa inidonea a soddisfare il requisito costituzionale minimo della motivazione ed il contenuto specifico della doglianza fanno ritenere che si sia voluta invocare la violazione dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e non quella erroneamente indicata dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., va anzitutto sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno sollevato tempestivamente eccezione di usucapione del diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale (vedi sull'ammissibilità di tale eccezione Cass. 19.1.2017 n.1395), mentre non é ipotizzabile la prescrizione del diritto di agire per il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, trattandosi di diritti reali ricompresi nelle facoltà del proprietario, che può anche non avvalersene.

Pur non richiedendosi l'uso di formule sacramentali per sollevare l'eccezione di usucapione del diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale, si tratta comunque di eccezione in senso stretto, che dev'essere sollevata a pena di decadenza rispetto alle domande avanzate in citazione in una comparsa di risposta del convenuto depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima trattazione fissata in citazione, o differita ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. dal giudice istruttore nel giudizio di primo grado in base al combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 20.6.2023 n. 17694), e rispetto alle domande riconvenzionali del convenuto delle quali si chieda il rigetto entro l'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183 comma 5° c.p.c., mentre nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] si é limitata nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado a dedurre che le nuove opere edilizie derivate dai lavori di ristrutturazione eseguiti dal padre [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo senza fare alcun riferimento al possesso continuato, alla violazione delle distanze legali ed al diritto di mantenerle a distanza inferiore a quella legale per maturata usucapione, e lo stesso ha fatto [OSCURATO:PERSONA] addirittura nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., ed i controricorrenti non hanno neppure indicato quando avrebbero per la prima volta articolato compiutamente le suddette eccezioni di usucapione, limitandosi a fare riferimento genericamente nel controricorso (vedi pag. 37) ai propri scritti difensivi.

Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello di Venezia per giustificare il rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle opere edilizie realizzate da [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali tra costruzioni dettate dall'art. 873 cod. civ. e dalla normativa locale del Comune di Sospirolo (dieci metri), all'arretramento delle stesse fino a rispettare le distanze legali ed al risarcimento dei danni conseguenti abbia fornito plurime motivazioni, che sono però meramente apparenti, in quanto in realtà non possono giustificare la violazione delle distanze legali tra costruzioni, ove riscontrata in concreto, e non offrono quindi una spiegazione giuridicamente corretta della decisione adottata sul punto.

La prima argomentazione addotta nell'impugnata sentenza é che il garage ristrutturato da [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la propria area di sedime originaria esistente da 40 anni vedendo ridotta la propria altezza, che il rinnovamento e consolidamento delle parti murarie del fabbricato da parte di [OSCURATO:PERSONA] non ha determinato alcun avanzamento rispetto al fabbricato dei coniugi Nikic ubicato sulla particella 319 e che la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta é rimasta all'interno della preesistente facciata.

In realtà non essendo stata tempestivamente eccepita dai Coppe l'usucapione del diritto di mantenere i fabbricati ristrutturati a distanza inferiore a quella legale prescritta, la circostanza del mantenimento a seguito delle ristrutturazioni dell'originaria area di sedime non é di per sé indicativa della mancata violazione delle distanze legali tra costruzioni, né del resto é stato dimostrato dai Coppe che i loro fabbricati siano stati ristrutturati prima della costruzione dei frontistanti risalenti fabbricati dei coniugi Nikic e che quindi i controricorrenti potessero invocare il criterio della prevenzione edificatoria.

Quanto alle sopraelevazioni dei fabbricati, le stesse sono considerate da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte come nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione (vedi in tal senso Cass. 7.12.2004 n. 22895), essendosi specificato che nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali deve considerarsi qualsiasi modificazione nella volumetria del fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (vedi in tal senso Cass. 14.6.2023 n.16975; Cass. n. 20428/2022; Cass. n. 4009/2022; Cass. n.28612/2020; Cass. n. 16268/2017), per cui anche alle sopraelevazioni realizzate da [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere applicate le norme sulle distanze legali tra costruzioni pur essendo le stesse arretrate rispetto all'originaria facciata.

La seconda argomentazione addotta dall'impugnata sentenza a giustificazione del rigetto delle riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle violazioni delle distanze legali e delle conseguenti domande risarcitorie é che il garage ha ottenuto la concessione in sanatoria del Comune di Sospirolo n. 224 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che la sopraelevazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato la volumetria autorizzata dal Comune di Sospirolo con la licenza edilizia n. 11/77 del 29.3.1977, con le successive autorizzazioni n.38/77 del 13.7.1977 e n. 26/78 del 20.9.1978 e che la terrazza balconata é stata autorizzata con la concessione edilizia n. 2/1993 del 26.4.1993.

In realtà tale seconda argomentazione confonde il profilo urbanistico-edilizio con quello del rispetto delle distanze legali, ancorché le licenze edilizie, le concessioni, le concessioni in sanatoria e le autorizzazioni edilizie, che non siano in deroga alle prescrizioni urbanistiche, sono sempre rilasciate facendo salvi i diritti dei terzi anche in ordine al rispetto delle distanze legali (vedi in tal senso Cass. 25.9.2013 n. 21947).

La sanatoria, infatti, siccome inerente al solo rapporto pubblicistico fra P.A. e costruttore, non spiega alcuna influenza e colui che sia stato in qualsiasi modo pregiudicato dall'opera illegittima anche se poi sanata, conserva inalterato il proprio diritto al risarcimento del danno e, ove le norme violate siano integrative di quelle codicistiche sulle distanze, anche il diritto alla riduzione in pristino (Cass. 4.9.2020 n. 18499; Cass. 16 maggio 1991 n. 5472; Cass. 11 marzo 1993, n. 2948; Cass. 23 maggio 1994 n. 5023).

Col decimo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini del giudizio rappresentato dall'aumento del volume del fabbricato Coppe e dalla realizzazione di nuove opere in violazione delle distanze legali prescritte.

Tale motivo resta assorbito dall'accoglimento del nono e dell'undicesimo motivo di ricorso.

Vanno quindi accolti il nono ed undicesimo motivo, dichiarato assorbit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3682/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1315/2017 depositata il27/06/2017. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.10.2009 [OSCURATO:PERSONA], proprietario delle particelle riportate nel catasto del Comune di Sospirolo (BL) a foglio 796, sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 sulle quali c'erano un fabbricato, una corte ed un'autorimessa, confinanti con le particelle 319 (fabbricato) e 349 (corte) del foglio 40, di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveniva questi ultimi in giudizio davanti al Tribunale di Belluno, sostenendo che essi avevano realizzato un terrapieno portando il loro fondo, prima inferiore di circa 90 cm, a livello di quello degli attori, abbattendo e ricostruendo il muro di confine tra le proprietà, avevano aperto un cancello automatico carrabile sulla corte degli attori, mai esistito in precedenza, impedendo così all'attore di utilizzare il tratto della sua corte antistante tale cancello per parcheggiarvi la sua autovettura, avevano aperto una finestra sulla parete nord del loro fabbricato dove prima c'era un foro, ad una distanza inferiore a mt. 1,5 dal confine, creando così una veduta illecita sulla proprietà dell'attore, invadendola anche con uno sporto del tetto, ed avevano lasciato materiali e manufatti sulla sua proprietà che andavano rimossi, e chiedeva di accertare l'insussistenza della servitù di passaggio attraverso il cancello automatico, di ordinare la chiusura della veduta e la rimozione dello sporto del tetto fino a distanza legale, di ordinare ai convenuti la cessazione delle turbative ai suoi diritti dominicali e di condannarli al risarcimento dei danni subiti per effetto delle turbative. Si costituivano nel giudizio di primo grado i coniugi Nikic, che sostenevano che sia essi che i loro danti causa avevano sempre esercitato il passaggio pedonale e carrabile sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], unico accesso carrabile, per raggiungere il loro fondo sia attraverso il foro presente al primo piano del fabbricato (vecchio fienile), sia attraverso un altro preesistente cancello pedonale posto più a sud di circa due, o tre metri dal cancello automatico ed ancora esistente, chiedendo in via riconvenzionale di accertare l'acquisto da parte loro per usucapione della servitù di transito a piedi e con mezzi meccanici a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle loro particelle 319 e 349, ed in subordine la costituzione coattiva di servitù di transito a piedi e con mezzi meccanici sulla particella 796 ed a favore delle particelle 319 e 349, altrimenti assolutamente, o relativamente intercluse, per soddisfare le loro attuali esigenze abitative. Sempre in via riconvenzionale i coniugi Nikic chiedevano di accertare che il garage edificato da [OSCURATO:PERSONA] sulla particella 796 sub. 2 e da lui donato, dopo l'inizio del giudizio, alla figlia [OSCURATO:PERSONA], era stato costruito in violazione delle distanze legali dai loro fabbricati prescritte dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo e di ordinarne la demolizione, ottenendo allo scopo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano altresì di accertare che la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta violava le distanze dai loro fabbricati posti sulle particelle 319 e 349 previste dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo, per cui ne andava disposta la demolizione, di accertare che l'avanzamento del fronte del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] ed il balcone realizzato sullo stesso fronte violavano le distanze tra fabbricati previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sospirolo rispetto al loro fabbricato ubicato sulla particella 319, per cui ne andava ordinata la demolizione, e di condannare [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per violazione delle distanze legali nella misura di € 5.000,00. Si costituiva nel giudizio di primo grado la chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA], che aderiva alle domande ed alle difese del padre [OSCURATO:PERSONA]. Espletata CTU ed assunte prove testimoniali, il Tribunale di Belluno con la sentenza n. 344 del 20.5/13.6.2016 accertava che la particella 796 del foglio 40 di [OSCURATO:PERSONA] non era gravata da servitù di passaggio a favore delle particelle 319 e 349 dei coniugi Nikic, condannava a chiudere la finestra posta a meno di m 1,5 dal confine, a ridurre lo sporto del tetto rispettando la distanza dal confine, a rimuovere i materiali e manufatti ancora insistenti sulla proprietà Coppe, a cessare le turbative ai diritti dominicali dei Coppe ed a risarcire alla parte attrice i danni subiti quantificati in €10.000,00; rigettava tutte le domande riconvenzionali dei coniugi Nikic e li condannava alle spese processuali e di CTU. Contro tale sentenza proponevano appello alla Corte d'Appello di Venezia i coniugi Nikic, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e l'accoglimento delle domande riconvenzionali respinte in primo grado, mentre [OSCURATO:PERSONA] e Francesca chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale di Belluno, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna dei coniugi Nikic anche al pagamento delle spese processuali di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1315/2017 del 23.5/27.6.2017 accoglieva parzialmente l'appello dei coniugi Nikic, eliminando la condanna in solido emessa nei loro confronti in primo grado all'arretramento dello sporto del tetto a distanza legale dal confine ed alla rimozione dei materiali e manufatti eventualmente ancora insistenti sulla proprietà Coppe, riduceva la loro condanna solidale al risarcimento danni ad € 6.500,00, respingeva l'appello incidentale, confermava per il resto la sentenza del Tribunale di Belluno e condannava i coniugi Nikic al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali di secondo grado. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 18/24.1.2018 i coniugi Nikic affidandosi ad 11 motivi ed hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 22.2/2.3.2018. Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito della morte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si é costituito quale nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito n. 50. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo all'actio negatoria servituti s ed alla riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio, rappresentato dall'esistenza da oltre venti anni del foro del loro fabbricato già adibito a fienile posto sulla particella 319 utilizzato per lo stoccaggio di legna, masserizie, fieno e materiali vari raggiungibile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] e poi trasformato in finestra con una grata, e dall'esistenza da oltre venti anni del vecchio cancello pedonale con scalini di accesso alla particella 349 sempre dalla stessa corte, ancora esistente due o tre metri più a sud del cancello automatico realizzato nel 1997. Sia l'accoglimento dell'actio negatoria servitutis che il rigetto della riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile disposti in primo grado dal Tribunale di Belluno sono stati confermati in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia, per cui il primo motivo ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. risulta inammissibile in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. perché vi é stata una doppia pronuncia conforme da parte dei giudici di merito. Non é condivisibile la tesi dei ricorrenti che non sia configurabile una doppia pronuncia conforme per la diversità delle argomentazioni addotte dai giudici di primo e di secondo grado per il fatto che il Tribunale di Belluno ha ritenuto che non sia stata provata l'esistenza della servitù di passaggio a favore del fondo Nikic “come dallo stesso pretesa” in quanto il cancello preesistente si trovava più avanti rispetto al cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, mentre la Corte d'Appello di Venezia ha principalmente indicato sulla scorta della CTU e delle prove testimoniali, ma anche degli interrogatori formali dei Nikic e della querela di [OSCURATO:PERSONA], che fino al 1997, anno di realizzazione da parte dei Nikic del cancello automatico, i fondi di proprietà delle parti erano separati da un muretto in pietra alto m 1.20 e largo 60 cm e presentavano un dislivello di circa un metro, per cui i Nikic non potevano avere esercitato il passaggio sulla corte di [OSCURATO:PERSONA] prima della demolizione del muro di confine, aggiungendo poi che alcuni testimoni avevano riferito solo di un passaggio occasionale attraverso il cancello posto più a sud (quello distante circa due o tre metri dal cancello automatico che secondo i ricorrenti non sarebbe stato considerato), in tal modo rafforzando la motivazione addotta in primo grado a sostegno dell'accoglimento dell'actio negatoria servitutis di [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto della riconvenzionale di usucapione dei Nikic intesa ad ottenere l'accertamento dell'acquisizione per possesso ultraventennale del passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle loro particelle 319 e 349, in precedenza basata solo sulla diversità di percorso della servitù di passaggio costituita nel 1997 rispetto all'accesso prima esercitato dai danti causa dei Nikic (vedi sul riconoscimento della doppia conforme in caso di mero rafforzamento degli argomenti posti a sostegno della statuizione di primo grado: Cass. 9.3.2022 n. 7724). Il fatto storico dell'esistenza di un vecchio cancello pedonale con scalini di accesso alla particella 349 sempre dalla corte di [OSCURATO:PERSONA], ancora esistente due o tre metri più a sud del cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, comunque, non é vero che non sia stato considerato dalla Corte d'Appello di Venezia, che proprio riferendosi ad esso, ha sia pure succintamente motivato che alcuni testimoni avevano riferito di un passaggio solo occasionale, desumendo implicitamente anche dal difetto di continuità di tale passaggio, oltre che dalla posizione diversa dell'accesso alla corte di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, il rigetto della riconvenzionale di usucapione. Quanto all'esistenza da oltre venti anni del foro del fabbricato dei Nikic, già adibito a fienile, posto sulla particella 319, utilizzato secondo i ricorrenti per lo stoccaggio di legna, masserizie, fieno e materiali vari raggiungibile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] poi trasformato in finestra con una grata, che effettivamente pur essendo stata oggetto di discussione tra le parti, é stata considerata dalla Corte d'Appello di Venezia solo in sede di esame della domanda di chiusura della veduta a distanza non legale, non risulta decisiva, sia in quanto avente un'ubicazione diversa dal cancello automatico aperto dai Nikic nel 1997, sia in quanto il dislivello di quasi un metro esistente prima di quella data impediva di accedere fino a quella data alla particella 319 dalla corte di [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto le operazioni occasionali di carico e scarico di legna, fieno e merci attraverso un foro nel muro (peraltro poi chiuso con una grata dai Nikic che non possono quindi invocare un'accessione nel possesso dei danti causa) evidentemente non erano assimilabili al passaggio di persone e mezzi dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] alla particella 319. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere reso l'impugnata sentenza una motivazione intimamente ed insanabilmente contraddittoria, da un lato affermando l'impossibilità del passaggio a causa dell'esistenza di un muro di confine in pietra e di un dislivello di circa un metro tra i fondi delle parti esistente fino al 1997, e dall'altro affermando che un passaggio sia pure occasionale era stato riferito da alcuni testimoni per il cancello posto più a sud per l'accesso alla particella 349 e che il foro nel vecchio fienile posto sulla particella 319 ora dei Nikic era un tempo utilizzato per le operazioni di carico e scarico del fieno. Tale motivo é inammissibile, in quanto il vizio di motivazione é censurabile sotto il profilo della nullità della sentenza per totale mancanza, o mera apparenza, o per contraddittorietà talmente grave da non consentire di comprendere la ratio della decisione ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 comma secondo n. 4) c.p.c. (vedi Cass. n. 8053/2014), o ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non per insufficienza, o contraddittorietà della motivazione . Peraltro non é ravvisabile una contraddizione insanabile tra la negazione dell'acquisto per usucapione del passaggio pedonale e carrabile attraverso il cancello automatico aperto dai Nikic sulla corte di [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 previa eliminazione del muro e del dislivello di circa un metro prima esistente, ed il fatto che più a sud in precedenza un cancello munito di scalini fosse sporadicamente utilizzato dai danti causa dei Nikic per l'accesso pedonale all'orto della particella 349 e che attraverso il foro del fabbricato dei danti causa dei Nikic ubicato sulla particella 319 fosse caricato e scaricato il fieno ed il legname, operazione questa ben diversa dal passaggio pedonale e carrabile dalla corte di [OSCURATO:PERSONA] alla particella 319 e compatibile anche con l'esistenza di un dislivello di circa un metro e con la presenza del muro di confine. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte di appello presunto che il passaggio non potesse essere esercitato a causa dell'esistenza del muro di confine tra la corte di [OSCURATO:PERSONA] e le particelle 319 e 349 dei Nikic fino al 1997 in difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, e non avendo tenuto conto, nell'ambito della necessaria valutazione complessiva degli indizi, del foro nel vecchio fienile e del preesistente cancello con scalini di accesso alla particella 319. Il terzo motivo é infondato, in quanto la Corte d'Appello di Venezia non ha ricavato la dimostrazione del mancato esercizio ultraventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico della particella 796 di [OSCURATO:PERSONA] ed a favore delle particelle 319 e 349 dei Nikic in via presuntiva dalla solo esistenza fino al 1997 del muro di confine, confermata da vari testimoni, ma anche dalla marcata differenza di quote (circa un metro) esistente tra tali fondi fino a quell'anno risultante dalla CTU [OSCURATO:PERSONA], confessata dai Nikic in sede di interrogatorio formale e confermata dalla coeva querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], nel contempo ritenendo che il passaggio riferito da alcuni testimoni attraverso il cancello preesistente posto più a sud, avente peraltro una diversa ubicazione rispetto al cancello automatico costruito dai Nikic nel 1997, fosse stato usato solo occasionalmente, per cui ha effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio e non una mera ricostruzione presuntiva basata su ununico indizio. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1051 e 1052 cod. civ. con riferimento al significato dell'interclusione del fondo di loro proprietà ed ai requisiti dell'esistenza dell'accesso alla pubblica via e della necessità di un accesso adeguato alla destinazione di tale fondo. Deducono i ricorrenti che la Corte d'Appello di Venezia avrebbe erroneamente respinto la loro domanda riconvenzionale subordinata di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del loro fondo intercluso, ritenendo erroneamente tale fondo dotato di accesso alla pubblica via attraverso la particella 869 (ex441) sulla base della CTU [OSCURATO:PERSONA] e della deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo é inammissibile, in quanto costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza dell'interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilita di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione assoluta), ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (interclusione relativa) (vedi in tal senso Cass. 6.10.2020 n. 21341; Cass.3.1.2020 n. 14; Cass. n. 3283/1974), ed attraverso il richiamo astratto a violazioni di legge insussistenti rispetto alla fattispecie di fatto plausibilmente ricostruita nell'impugnata sentenza, si punta in realtà, inammissibilmente, a conseguire una diversa ricostruzione del fatto da parte della Suprema Corte. Ove poi i ricorrenti intendessero far valere un travisamento della CTU [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte d'Appello di Venezia nell'avere da essa desunto la mancanza d'interclusione del fondo complessivamente inteso dei Nikic, non solo avrebbero dovuto riportare i passi specifici di tale relazione in punto d'interclusione, ma avrebbero dovuto far valere il vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. davanti alla stessa Corte d'Appello (vedi in tal senso sulla necessità di far valere il travisamento della CTU da parte del Giudice col rimedio revocatorio dell'art. 395 n. 4) c.p.c. Cass. 17.5.2012 n. 7772; Cass.25.1.2002 n. 885; Cass. 3.2.2000 n. 1195) e non con ricorso ordinario alla Corte di Cassazione. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal fatto che l'accesso alla via pubblica del fondo dei Nikic non avverrebbe in via diretta, essendo lo stesso circondato da fondi altrui, ma attraverso le proprietà di terzi, individuate in primo grado nelle particelle 869 (ex 441) e 328 rispettivamente per le particelle 319 e 349 dei Nikic, laddove in secondo grado la Corte d'Appello di Venezia, per rispondere alla censura mossa dai Nikic sulla mancanza di titoli giustificativi della servitù di passaggio sulle proprietà di terzi, si sarebbe limitata a richiamare il collegamento diretto del fondo Nikic alla pubblica via rinviando alla CTU [OSCURATO:PERSONA], non avvedendosi della mancanza di un collegamento diretto del fondo Nikic con la via pubblica. Il quinto motivo, sollevato in relazione all'art. 360 comma primo n.5) c.p.c., é inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto sul rigetto della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile vi é stata una doppia pronuncia conforme da parte dei giudici di primo e secondo grado, che sia pure con motivazioni parzialmente diverse hanno ritenuto che il fondo dei Nikic non fosse intercluso. In ogni caso i ricorrenti, pur non avendo contestato la CTU [OSCURATO:PERSONA] e non avendo intrapreso un giudizio revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c., pretenderebbero che la Suprema Corte negasse in punto di fatto l'esistenza di un collegamento diretto alla pubblica via affermato invece dalla Corte d'Appello di Venezia sulla base della CTU espletata e delle testimonianze raccolte, ma é evidente che non compete a questa Corte l'espressione di giudizi di fatto basati su una diversa valutazione del materiale istruttorio. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1052 cod. civ. in relazione alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva per l'ipotesi di ritenuta non interclusione del fondo Nikic, per avere la Corte d'Appello di Venezia ritenuto applicabile l'art. 1052 cod. civ. solo per il soddisfacimento di esigenze di sfruttamento agricolo o industriale del fondo dei Nikic, ritenute insussistenti, e non per esigenze di tipo abitativo (in proposito si richiamano Cass.20.1.2017 n. 1603 e la sentenza n.167/1999 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052 cod. civ. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di costituzione coattiva della servitù per il rispetto delle norme sull'accessibilità di cui alla normativa sulle persone portatrici di handicap). Col settimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della necessità del fondo Nikic di avere un accesso alla pubblica via adeguato alle necessità della destinazione abitativa. In ordine al sesto ed al settimo motivo, esaminabili congiuntamente perché inerenti alla stessa domanda, la giurisprudenza di questa Corte effettivamente riconosce che la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051 c.c., comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili (Cass. 24.2.2023 n. 5763; Cass. 20.12.2021 n. 40824; Cass. 6.6.2018 n. 14477). La Corte d'Appello di Venezia ha respinto la domanda riconvenzionale subordinata in questione ritenendo che l'art. 1052 cod. civ. sia applicabile solo per esigenze di sfruttamento agricolo, o industriale, ed ha quindi totalmente omesso di valutare le esigenze abitative dei Nikic anche in relazione alla complessiva condizione di accessibilità del loro fondo ed allo stato dei luoghi sulla base delle quali la domanda era stata avanzata. I due motivi di ricorso in esame ed il motivo di appello a suo tempo fatto valere e riproposto dai coniugi Nikic, tuttavia, difettano di specificità , in quanto si limitano a fare generico riferimento ad esigenze abitative astratte, senza indicare quali esigenze in concreto si sarebbero dovute soddisfare attraverso l'ampliamento carrabile della servitù pedonale esistente e senza chiarirne il percorso, in tal modo precludendo una valutazione effettiva dei presupposti di allargamento coattivo della servitù di passaggio. Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l'omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'esistenza di una grata a chiusura del foro qualificato dalla Corte d'Appello di Venezia come veduta. Tale motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in quanto sulla rimozione della veduta in questione vi é stata una doppia pronuncia conforme in primo ed in secondo grado sulla base della CTU espletata, ed a ciò va aggiunto che non é vero che la presenza di una grata di chiusura non sia stata considerata dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la qualificazione come veduta dell'apertura in questione, realizzata dove prima c'era un foro utilizzato per il carico e scarico del fieno, in quanto basandosi sulla CTU, che aveva esaminato l'apertura in questione munita di grata, ha ritenuto che malgrado la presenza di essa sia consentito guardare di fronte obliquamente e lateralmente e di sporgersi anche di lato, ossia di esercitare quelle facoltà di inspicere e prospicere in alienum che sono proprie della veduta e non della luce. In ogni caso la valutazione dell'apertura in questione come veduta e non come luce, effettuata dalla Corte d'Appello, é un giudizio di fatto espresso nel rispetto delle caratteristiche distintive normative proprie delle luci e delle vedute, che non é sindacabile dalla Suprema Corte attraverso un terzo grado di giudizio di merito. Col nono motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere espresso la Corte d'Appello di Venezia una motivazione meramente apparente e perplessa in ordine alla consistenza, qualificazione giuridica e conformità alle norme delle opere edificate ed al rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle edificazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali tra costruzioni dettate dall'art. 863 cod. civ. (rectius art. 873 cod. civ.) e delle norme integrative previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Sospirolo (in particolare la realizzazione del garage da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulla particella 796 sub. 2 poi donato dopo l'inizio del giudizio alla figlia [OSCURATO:PERSONA] in violazione della distanza legale di 10 metri dai loro fabbricati prescritta dalla normativa locale del Comune di Sospirolo, l'avanzamento del fronte del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] e la realizzazione del balcone sullo stesso fronte in violazione della distanza legale di 10 metri tra fabbricati prevista dalla normativa locale del Comune di Sospirolo rispetto al fabbricato dei coniugi Nikic ubicato sulla particella 319, e la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta in violazione della distanza di 10 metri prevista dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo dai loro fabbricati posti sulle particelle 319 e 349). Deducono i ricorrenti che nel respingere tali domande la Corte d'Appello di Venezia, dopo che la sentenza di primo grado era stata impugnata perché aveva escluso la violazione delle distanze legali sulla base del rilascio delle concessioni in sanatoria da parte del Comune di Sospirolo, si é limitata ad indicare che il garage dopo la ristrutturazione aveva mantenuto la sua area di sedime invariata da oltre 40 anni ed era stata oggetto della concessione in sanatoria n. 224 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] vedendo ridotta la propria altezza, che non vi era stato alcun avanzamento del fronte del fabbricato Coppe dopo i lavori di consolidamento eseguiti, che dalle foto prodotte e dalla CTU risultava che la sopraelevazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] era rimasta all'interno della facciata e rispettosa della volumetria autorizzata dal Comune di Sospirolo con la licenza edilizia n. 11/77 del 29.3.1977, con le successive autorizzazioni n.38/77 del 13.7.1977 e n. 26/78 del 20.9.1978, e che la terrazza balconata era stata autorizzata con la concessione edilizia n. 2/1993 del 26.4.1993, non considerando che la conservazione dell'originaria area di sedime era ininfluente se non veniva dimostrata l'anteriorità del fabbricato relativo rispetto al risalente fabbricato frontistante dei coniugi Nikic, peraltro in assenza di un'eccezione di usucapione volta a fare riconoscere il diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, e di un'eccezione di prescrizione del diritto di fare rispettare la distanza legale, che la sopraelevazione costituiva una nuova costruzione in quanto tale soggetta alle distanze legali tra costruzioni, e che le concessioni in sanatoria erano rilasciate dal Comune facendo salvi i diritti dei terzi e non esoneravano dall'obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni (in tal senso é stata richiamata Cass. 25.9.2013 n.21947). Con l'undicesimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo c.p.c., la violazione dell'art. 873 cod. civ. e del piano di fabbricazione (art.2.2.3) e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Sospirolo (artt. 35 e 36) e l'errata interpretazione degli atti autorizzatori e delle norme che fanno salvi i diritti dei terzi quanto alle concessioni ed autorizzazioni amministrative in relazione alle opere edificate da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1975, che ha portato all'ingiusto rigetto delle loro domande riconvenzionali di demolizione e di risarcimento dei danni subiti per la violazione delle distanze legali. Il nono e l'undicesimo motivo, relativi entrambi alle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic intese ad ottenere il rispetto delle distanze legali tra costruzioni (art. 873 cod. civ. e distanza di dieci metri prescritta dalla normativa locale del Comune di Sospirolo) da parte delle opere edilizie realizzate in sede di ristrutturazione da [OSCURATO:PERSONA] ed il risarcimento dei danni subiti dai coniugi Nikic per effetto della violazione di tali distanze, vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati. Premesso che nel nono motivo il richiamo fatto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. per avere espresso la Corte d'Appello di Venezia una motivazione meramente apparente e perplessa inidonea a soddisfare il requisito costituzionale minimo della motivazione ed il contenuto specifico della doglianza fanno ritenere che si sia voluta invocare la violazione dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e non quella erroneamente indicata dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., va anzitutto sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno sollevato tempestivamente eccezione di usucapione del diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale (vedi sull'ammissibilità di tale eccezione Cass. 19.1.2017 n.1395), mentre non é ipotizzabile la prescrizione del diritto di agire per il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, trattandosi di diritti reali ricompresi nelle facoltà del proprietario, che può anche non avvalersene. Pur non richiedendosi l'uso di formule sacramentali per sollevare l'eccezione di usucapione del diritto di mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore a quella legale, si tratta comunque di eccezione in senso stretto, che dev'essere sollevata a pena di decadenza rispetto alle domande avanzate in citazione in una comparsa di risposta del convenuto depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di prima trattazione fissata in citazione, o differita ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. dal giudice istruttore nel giudizio di primo grado in base al combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 20.6.2023 n. 17694), e rispetto alle domande riconvenzionali del convenuto delle quali si chieda il rigetto entro l'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183 comma 5° c.p.c., mentre nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] si é limitata nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado a dedurre che le nuove opere edilizie derivate dai lavori di ristrutturazione eseguiti dal padre [OSCURATO:PERSONA] erano risalenti nel tempo senza fare alcun riferimento al possesso continuato, alla violazione delle distanze legali ed al diritto di mantenerle a distanza inferiore a quella legale per maturata usucapione, e lo stesso ha fatto [OSCURATO:PERSONA] addirittura nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., ed i controricorrenti non hanno neppure indicato quando avrebbero per la prima volta articolato compiutamente le suddette eccezioni di usucapione, limitandosi a fare riferimento genericamente nel controricorso (vedi pag. 37) ai propri scritti difensivi. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello di Venezia per giustificare il rigetto delle domande riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle opere edilizie realizzate da [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali tra costruzioni dettate dall'art. 873 cod. civ. e dalla normativa locale del Comune di Sospirolo (dieci metri), all'arretramento delle stesse fino a rispettare le distanze legali ed al risarcimento dei danni conseguenti abbia fornito plurime motivazioni, che sono però meramente apparenti, in quanto in realtà non possono giustificare la violazione delle distanze legali tra costruzioni, ove riscontrata in concreto, e non offrono quindi una spiegazione giuridicamente corretta della decisione adottata sul punto. La prima argomentazione addotta nell'impugnata sentenza é che il garage ristrutturato da [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto la propria area di sedime originaria esistente da 40 anni vedendo ridotta la propria altezza, che il rinnovamento e consolidamento delle parti murarie del fabbricato da parte di [OSCURATO:PERSONA] non ha determinato alcun avanzamento rispetto al fabbricato dei coniugi Nikic ubicato sulla particella 319 e che la sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta é rimasta all'interno della preesistente facciata. In realtà non essendo stata tempestivamente eccepita dai Coppe l'usucapione del diritto di mantenere i fabbricati ristrutturati a distanza inferiore a quella legale prescritta, la circostanza del mantenimento a seguito delle ristrutturazioni dell'originaria area di sedime non é di per sé indicativa della mancata violazione delle distanze legali tra costruzioni, né del resto é stato dimostrato dai Coppe che i loro fabbricati siano stati ristrutturati prima della costruzione dei frontistanti risalenti fabbricati dei coniugi Nikic e che quindi i controricorrenti potessero invocare il criterio della prevenzione edificatoria. Quanto alle sopraelevazioni dei fabbricati, le stesse sono considerate da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte come nuove costruzioni e devono rispettare le distanze tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione (vedi in tal senso Cass. 7.12.2004 n. 22895), essendosi specificato che nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali deve considerarsi qualsiasi modificazione nella volumetria del fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (vedi in tal senso Cass. 14.6.2023 n.16975; Cass. n. 20428/2022; Cass. n. 4009/2022; Cass. n.28612/2020; Cass. n. 16268/2017), per cui anche alle sopraelevazioni realizzate da [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere applicate le norme sulle distanze legali tra costruzioni pur essendo le stesse arretrate rispetto all'originaria facciata. La seconda argomentazione addotta dall'impugnata sentenza a giustificazione del rigetto delle riconvenzionali dei coniugi Nikic relative alle violazioni delle distanze legali e delle conseguenti domande risarcitorie é che il garage ha ottenuto la concessione in sanatoria del Comune di Sospirolo n. 224 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che la sopraelevazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato la volumetria autorizzata dal Comune di Sospirolo con la licenza edilizia n. 11/77 del 29.3.1977, con le successive autorizzazioni n.38/77 del 13.7.1977 e n. 26/78 del 20.9.1978 e che la terrazza balconata é stata autorizzata con la concessione edilizia n. 2/1993 del 26.4.1993. In realtà tale seconda argomentazione confonde il profilo urbanistico-edilizio con quello del rispetto delle distanze legali, ancorché le licenze edilizie, le concessioni, le concessioni in sanatoria e le autorizzazioni edilizie, che non siano in deroga alle prescrizioni urbanistiche, sono sempre rilasciate facendo salvi i diritti dei terzi anche in ordine al rispetto delle distanze legali (vedi in tal senso Cass. 25.9.2013 n. 21947). La sanatoria, infatti, siccome inerente al solo rapporto pubblicistico fra P.A. e costruttore, non spiega alcuna influenza e colui che sia stato in qualsiasi modo pregiudicato dall'opera illegittima anche se poi sanata, conserva inalterato il proprio diritto al risarcimento del danno e, ove le norme violate siano integrative di quelle codicistiche sulle distanze, anche il diritto alla riduzione in pristino (Cass. 4.9.2020 n. 18499; Cass. 16 maggio 1991 n. 5472; Cass. 11 marzo 1993, n. 2948; Cass. 23 maggio 1994 n. 5023). Col decimo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini del giudizio rappresentato dall'aumento del volume del fabbricato Coppe e dalla realizzazione di nuove opere in violazione delle distanze legali prescritte. Tale motivo resta assorbito dall'accoglimento del nono e dell'undicesimo motivo di ricorso. Vanno quindi accolti il nono ed undicesimo motivo, dichiarato assorbit
Sentenza Cassazione n. 22142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris