CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14295/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 7 giugno 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lodi in ordine al reato di truffa (art.640 cod. pen.) e di furto in abitazione aggravato (artt.624 bis e 625 n.1 cod. pen) rideterminando la pena inflitta e disponendo la pena accessoria, confermandola per il resto; -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della "minorata difesa" - è fondato su doglianze reiterative di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che con motivazione immune da vizi logici (pag.6): - ha valorizzato la giurisprudenza di questa Corte in merito all'incidenza dell'età anagrafica della persona offesa rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. ( Sez.5 n. 12796/2019, Rv. 275305); - ha in fatto descritto lo stato di spavento che aveva vissuto la persona offesa rispetto ai comportamenti in concreto tenuti dal ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso